Opera Omnia Luigi Einaudi

Sulle riduzioni di imposta a favore della piccola proprietà contadina

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1956

Sulle riduzioni di imposta a favore della piccola proprietà contadina

Lo scrittoio del Presidente (1948-1955), Einaudi, Torino, 1956, pp. 274-276

 

 

 

In un disegno di legge per agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina si riduceva per questa allo 0,20% l’imposta sui trasferimenti a titolo oneroso.

 

 

Non sembra che l’applicazione di questa legge possa essere di notevole rilievo e ciò soprattutto grazie alla riduzione stabilita nel preordinato contemporaneo disegno di legge sulle società per cui l’imposta per i trasferimenti a titolo oneroso è ridotta per i beni immobili e gli altri diritti immobiliari al 2% se il valore non sia superiore ad un milione di lire. Essendo probabile che tutti i trasferimenti contemplati nel disegno di legge a favore della piccola proprietà contadina cadano entro il limite del milione, il problema si riduce a sapere se convenga pagare piuttosto il 2% secondo la legge generale o lo 0,20 secondo la legge speciale agevolatrice. Nei panni di un contadino direi di non avere dubbio sulla preferenza da darsi al 2%.

 

 

Se il contadino preferisce di pagare il 2% e se si suppone che l’immobile valga un milione di lire, egli dovrà cacciar fuori ventimila lire. Ma quando le abbia spese, non ha più grane di nessuna specie. Invece se egli preferisce pagare duemila lire, risparmia diciottomila lire. Ne vale la pena?

 

 

1)    Egli deve produrre un’attestazione provvisoria dell’Ispettorato agrario provinciale competente per territorio dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato il quale attesti la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2. È probabile che, date le consuetudini nostre, prima si presenti l’attestazione e poi il certificato. In ogni caso occorre che il contadino si rechi al capoluogo della provincia per spiegare di che cosa si tratta ed è anche ovvio che l’ispettore non rilasci il certificato definitivo se non dopo un sopraluogo. Tutto ciò costa, oltre alle spese del sopraluogo dell’ispettore, al contribuente per viaggio, vitto, dimora e qualche piccola mancia; e costa tanto più in quanto il contadino non sa spiegare di che cosa si tratti e vi sarà chi ha preso cura di insegnargli che per trattare con quei signori è necessario mandare una persona perita. Può darsi che tra le spese da sopportare e le diciottomila lire risparmiate vi sia un margine più o meno grosso; e direi che quanto più si discende al disotto del milione di lire, il margine sia piuttosto piccolo che grosso e non direi nemmeno impossibile che il margine diventi negativo.

 

2)    Il contadino il quale si giova della legge di favore corre parecchi rischi. Se si scopre che qualcheduna delle dichiarazioni richieste dall’articolo 3 è infedele, le parti contraenti sono solidalmente tenute al pagamento dei tributi ordinari e la parte che ha reso la dichiarazione infedele è altresì tenuta a corrispondere una sopratassa irriducibile, pari all’ammontare dei tributi ricuperati. Se si risà di qualche dispiacere capitato a talun contraente, vi saranno ancora venditori disposti a correre il rischio di essere tenuti solidariamente a pagare la tassa ordinaria, se non pure la multa?

 

3)    Il rischio si aggrava pensando che, a norma dell’articolo 4, l’azione della finanza per il ricupero delle imposte ordinarie si prescrive soltanto quando siano decorsi tre anni dalla scadenza del termine (un anno) stabilita per la presentazione del certificato definitivo.

 

4)    Se poi l’acquirente aliena volontariamente il fondo, o i diritti parziali o la casa per cui ha ottenuto le agevolazioni tributarie, od anche solo cessa senza giusta causa dal coltivare direttamente il fondo, ovvero concede in locazione od adibisce ad uso diverso da quello contemplato la casa prima che siano trascorsi dieci anni dall’acquisto, egli decade dalle agevolazioni; e non solo è tenuto al pagamento dei tributi ordinari, ma anche di una pari sovratassa irriducibile. È vero che l’ispettore agrario in questi casi probabilmente sarà di manica larga nello stabilire l’esistenza della giusta causa o nell’accertare le circostanze della decadenza, ma è anche vero che il contadino non può prevedere ciò che potrà capitare a lui ed alla sua famiglia entro i dieci anni ed a quali spese l’amico azzeccagarbugli lo indurrà per difendersi dall’azione della finanza, azione che si prescrive solo col decorso di vent’anni dalla data di registrazione dell’atto.

 

 

Che cosa sono diciottomila lire da pagare subito in più per colui il quale si dispone a pagare un milione per l’acquisto del fondo, in confronto ai rischi enumerati sopra? Non si fa il confronto fra la vigente imposta ipotecaria ed il diritto fisso di lire cinquecento previsto in sua vece dal disegno di legge, per il timore di cadere in errore; ma è probabile che, sovratutto quanto più si discende sotto il milione di lire, le conclusioni raggiunte nel testo per la imposta principale sui trasferimenti a titolo oneroso non mutino per la meno importante tassa ipotecaria.

 

 

Il che non vuol dire che debba essere modificato l’articolo 26 del disegno di legge sulle società il quale riduce al 2% la imposta sui trasferimenti a titolo oneroso per un valore non superiore al milione di lire.

 

 

Ho sempre veduto come il fumo negli occhi le imposte sui trasferimenti a titolo oneroso, reputando che la migliore, meno costosa e più efficace riforma fondiaria sia l’abolizione ab imis fundamentis della imposta sui trasferimenti a titolo oneroso dei terreni.

 

 

Il passo che oggi si propone di ridurre l’imposta al 2% per i trasferimenti sino ad un milione ed al 5% per i trasferimenti al di sopra di un milione non potrà perciò essere mai lodato abbastanza.

 

 

In proposito mi pongo il quesito se non convenga evitare che nel passaggio da un milione a più di un milione non nasca un interesse ad abbassare i valori da parte del contribuente ed a lottare contro i valori minori, anche se effettivi, da parte della finanza. Se si dicesse che il 5% colpisce i trasferimenti superiori al milione solo per la parte che supera questa cifra, il prevedibile contrasto verrebbe eliminato.

 

 

17 gennaio 1954.

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