Opera Omnia Luigi Einaudi

Triste influenza della politica

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 25/07/1901

Triste influenza della politica

«La Stampa», 25 luglio 1901[1]

 

 

 

L’insuccesso dell’arbitrato dell’on. Zanardelli nella grave questione del conflitto fra gli armatori e i lavoratori di bordo del porto di Genova, è dovuto esclusivamente alla triste influenza della politica nelle manifestazioni economiche di questo recente periodo di vita italiana. Quando alla Camera ebbe luogo l’ampia e colta discussione di politica interna, si insistette dal Governo sulla libertà dello sciopero e sulla giustizia di questo movimento intenso dei lavoratori per tutta Italia, intesi ad un aumento di salario: e noi, che abbiamo sempre riconosciuto come giusto, onesto e corrispondente all’istinto naturale sia il desiderio di migliorare la propria condizione, facevamo voti che gli scioperi si ispirassero puramente e semplicemente a cause e a scopi economici, perché là dove si fossero ispirati a fattori politici, ne sarebbero derivati danni al capitale e al lavoro, all’industria e alla mano d’opera.

 

 

Questo voto noi esprimevamo liberamente, perché nell’animo nostro non era senza fondamento il dubbio che da un lato di tutto questo movimento fosse più politico che economico.

 

 

La pregiudiziale contro cui si è spezzata la buona volontà del Governo nella questione di Genova, è una riprova chiarissima che la politica c’entra, più di quello che dovrebbe, nelle rivendicazioni economiche dei lavoratori.

 

 

Infatti, se l’arbitrato dell’on. Zanardelli è quasi fallito, – per non dire addirittura fallito, – lo si deve ad una questione puramente politica: gli armatori non vollero riconoscere le Leghe, e i rappresentanti delle Leghe dichiararono di non voler trattare più oltre, qualora questa loro qualità non fosse esplicitamente riconosciuta.

 

 

Se le Leghe fossero state la diretta rappresentanza dei lavoratori di bordo, i quali soli erano interessati nella vertenza, nessun dubbio che gli armatori avrebbero faziosamente operato nel non volerle riconoscere; poiché è evidente che è diritto degli interessati scegliere i rappresentanti, e la parte avversa non ha diritto, a priori, di ricusarli. Ma nel caso speciale le Leghe rappresentavano troppo, e troppo poco; troppo, perché esse comprendono lavoratori che non avevano interesse alcuno nella vertenza; troppo poco perché non rappresentavano tutti quelli che questo interesse avevano.

 

 

Si comprende perciò che gli armatori abbiano sollevato la pregiudiziale: trattiamo, sì, ma con chi ha mandato di rappresentare tutti gli interessati, non con chi ne rappresenta una parte sola, e viceversa poi rappresenta anche chi non ha nulla da vedere nella questione che forma oggetto dell’arbitrato.

 

 

Ma ai rappresentanti delle Leghe, per ragioni puramente politiche, premeva troppo di ottenerne implicitamente il riconoscimento, per potere transigere su questa pregiudiziale; e, insistendo gli armatori e i rappresentanti delle Leghe, la materia di controversia, che è di natura assolutamente economica, rimane, come prima, insoluta, senza nemmeno avere formato oggetto di studio e di esame!

 

 

Così alla politica sono stati sacrificati gli interessi dei lavoratori, degli armatori e quelli nazionali del porto di Genova; poiché nessuno può essere tanto ingenuo da credere che tutto debba finire con un arbitrato abortito.

 

 

Le Leghe vorranno la rivincita, e a furia di propaganda l’avranno, poco importa se verrà compromesso il benessere dei lavoratori. Quando si ha di mira uno scopo politico, si bada assai poco al lato economico. Se invece il benessere economico dei lavoratori fosse stato l’unico e supremo pensiero delle Leghe, l’on. Zanardelli avrebbe potuto proseguire nel suo arbitrato, e senza dubbio in esso si sarebbe affermato qualche notevole miglioramento o nella paga o nelle ore di lavoro, e la pace e la concordia sarebbero ritornate negli animi con vantaggio di tutti.

 

 

Quanto all’opera dell’on. Zanardelli, ci sembra evidente che egli abbia tardato troppo ad accorgersi, o, meglio, si sia troppo a lungo illuso di poter fare a meno di accorgersi della pregiudiziale che ha tolto efficacia all’arbitrato. Almeno doveva accorgersene chiunque avesse avuto un’idea ben chiara di che cosa sia giuridicamente un arbitrato.

 

 

Questo suppone: in primo luogo che esistano due parti contendenti, riconosciute, sia legalmente sia in fatto, dalla parte avversaria, e che queste due parti siano d’accordo nel deferire ad un arbitro, in guisa inappellabile, la decisione di una vertenza; in secondo luogo che queste due parti contendenti si siano messe d’accordo sui punti controversi che si tratta di risolvere.

 

 

Nessuna di queste due condizioni era osservata nello sciopero genovese. Non era osservata la prima, perché si sapeva che una delle parti contendenti, gli armatori, non volevano riconoscere le Leghe come rappresentanti della classe operaia; e d’altra parte si sapeva che gli onorevoli Chiesa, Pellegrini ed Altobelli professavano apertamente di non volere rappresentare gli operai in genere, ma esclusivamente le Leghe, ossia un ente non riconosciuto legalmente e neppure riconosciuto in linea di fatto dagli operai.

 

 

Come si può emanare un arbitrato tra due persone giuridiche, tali in fatto o in diritto, l’esistenza dell’una delle quali è negata dall’altra, e di cui l’una afferma di volere esistere in quella forma la quale precisamente dall’altra non è riconosciuta?

 

 

È doveroso riconoscere che l’on. Zanardelli aveva veduto l’assurdo; ma nel desiderio di fare opera buona aveva voluto eludere la difficoltà accettando l’arbitrato dell’on. Chiesa, quale presidente del Comizio dei lavoratori di bordo e del capitano Vaccaro, quale presidente della Commissione degli armatori, ossia dai presidenti di due enti di fatto, nati in occasione dello sciopero, e che si poteva supporre non potessero essere disconosciuti l’uno dall’altro.

 

 

Ma la difficoltà, elusa per un momento, risorgeva subito e più formidabile da un altro punto di vista. Poiché se anche si suppone che la vertenza esistesse fra il Comizio dei lavoratori di bordo e la Commissione degli armatori, era dovere dell’arbitro interpellare le due parti per sapere se esse erano d’accordo sui punti controversi da risolversi col lodo arbitrale. Se questo avesse fatto l’on. Zanardelli avrebbe visto che amendue le parti volevano escludere dalla lista dei punti controversi, una questione fondamentale, quella del riconoscimento delle Leghe, la quale formava come una pregiudiziale alla trattazione dei punti ulteriori. I lavoratori erano fermi a non discutere se le Leghe non venivano riconosciute; e gli armatori non volevano a nessun patto dare questo riconoscimento.

 

 

Data tale situazione, era perfettamente inutile parlare di arbitrato. Tutt’al più l’onorevole Zanardelli poteva interporsi per fare opera di conciliazione e vedere di condurre le parti a farsi qualche mutua concessione. Il che non si poté ottenere data la qualità arbitrale assunta dall’on. Zanardelli, il quale poteva bensì privatamente dare consigli amichevoli, ma era obbligato a pronunciare un lodo in cui dichiarasse di non poter decidere nulla.

 

 

Oltre alle considerazioni politiche che si sono già fatte prima, l’esito dell’arbitrato zanardelliano conduce dunque ad una constatazione importante: che la tecnica della risoluzione delle questioni del lavoro è ancora poco progredita da noi. In Inghilterra certamente non si sarebbe confuso l’ufficio dell’arbitro con quello del conciliatore, e nessuno fra quelli che divennero famosi per lodi pronunciati sulle questioni del lavoro avrebbe accettato un arbitrato se prima le parti contendenti non avessero dichiarato di rimettere a lui la risoluzione di certe questioni pendenti coll’altra parte, chiaramente specificata e riconosciuta, e questa non avesse fatto analoga dichiarazione rispetto ai medesimi punti controversi.

 

 

Ciò non vuol dire che in Italia, dove il senso giuridico è così sviluppato, gli arbitrati non possano attecchire; significa soltanto che essi vogliono essere preparati con quelle cautele con cui si instaura un qualsiasi altro giudizio civile.



[1] Ristampato nel 1959 col titolo L’insuccesso dell’arbitrato dell’on. Zanardelli in Cronache, vol. I, pp. 404-407 [Ndr.].

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