Opera Omnia Luigi Einaudi

Un consigliere di Cassazione sul decreto legge

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 10/08/1899

Un consigliere di Cassazione sul decreto legge

«La Stampa», 10 agosto 1899

 

 

 

Il deputato Luigi Lucchini, professore onorario dell’Università di Bologna, consigliere della Cassazione di Roma, uno fra i più dotti e più intelligenti penalisti italiani, ha pubblicato nell’ultimo fascicolo della Rivista Penale un importante studio su «Il decreto-legge sui provvedimenti politici».

 

 

Desumiamo dall’articolo, il quale riveste importanza grandissima non solo per la carica coperta dall’autore, ma anche per le cose dette, alcune considerazioni che valgono a dimostrare come il decreto-legge sia nullo e non possa essere applicato.

 

 

Dopo avere discorso degli avvenimenti che condussero alla presentazione del decreto-legge del 22 giugno ed al bill di indennità concesso dalla Camera nella tornata del 28 giugno, il Lucchini si chiede se tale sanatoria della Camera abbia conferito al decreto quella legalità, quella legittimità di cui è mestieri per poter essere debitamente osservato ed eseguito.

 

 

«Se noi dovessimo prender norma assoluta dall’Inghilterra, culla e maestra del regime parlamentare, il bill di indennità non dovrebb’essere, nella forma e nella sostanza, che una legge la quale si propone e si vota al pari di ogni altra legge, col concorso di entrambe le Camere, e che dalle altre leggi differisce in questo soltanto, che, invece di provvedere esclusivamente per l’avvenire, provvede anche per il passato, provvede a dare sanzione legislativa e legittimità ad atti del Governo che non l’abbiano e che non l’avevano».

 

 

Nel caso nostro il voto della Camera non avrebbe effetto alcuno, perché non seguito dal voto del Senato. Ma, prosegue l’autore, nella pratica italiana il bill d’indennità non è una legge; esso assume soltanto il carattere di una mozione o voto politico che una sola delle Camere, quella dei deputati, suol dare riguardo a un atto legale o incostituzionale compiuto dal Governo. Ma se il significato del bill italiano è diverso da quello inglese, sono anche diversi i suoi effetti.

 

 

«In Italia gli effetti del bill di indennità sono esclusivamente politici. La sanatoria della Camera era una specie di benestare per l’atto compiuto nella sua forma estrinseca, nella sua indole e importanza politica. Ma da questo al riconoscere la validità del contenuto, al convalidare l’essenza intrinseca ci corre e parecchio.

 

 

Altra cosa è la sanatoria dell’operato del Governo, altra l’approvazione del decreto. Se le due cose si equivalessero, non ci sarebbe stato mestieri accingersi a discutere le disposizioni contenute nel decreto, come si doveva cominciare a fare il 30 giugno e seguenti.

 

 

La Camera da se sola non poteva convalidare il decreto: poteva soltanto, come ha fatto, dire al Governo: Io vi assolvo, politicamente, per il vostro atto illegale, e torniamo pure a discutere i provvedimenti; ma della sorte loro in concreto ne parleremo poi; io, Camera, consento soltanto che, nonostante l’incostituzionalità della forma con cui mi vennero ripresentati, se ne ricominci la discussione, e nel tenore con cui sono stati consegnati nel decreto.»

 

 

E qui non finiscono gli argomenti addotti dal Lucchini per dimostrare la incostituzionalità del decreto nonostante la sanatoria.

 

 

«Con la presentazione alla Camera di quel documento, esso cessava di avere quel carattere che gli era stato impresso con la sua sanzione, cioè di tener luogo di legge… Sino al 28 giugno, data dall’apertura del Parlamento, esso poteva, per chi l’aveva promosso e sancito, e per chi vi si acconciava, considerarsi legge; come avrebbe potuto sostenersi tale anche più avanti, qualora, in forza di altri eccezionali eventi, il Parlamento non si fosse potuto convocare il 28 e se ne fosse ancora prorogata o chiusa la sessione.

 

 

Ma quando, il 28 giugno, il Governo ne faceva la presentazione alla Camera, e la Camera, non solo ne prendeva atto, ma lo mandava in esame a una sua Commissione, per poi discuterne le disposizioni, e ciò sulla proposta dello stesso Governo, il decreto perdeva ogni carattere di legge, per assumere quello soltanto che ha e può avere, un insieme di disposizioni sottoposte alla discussione ed al voto del Parlamento, cioè di un mero disegno di legge.

 

 

Sarebbe strano, in verità, che un medesimo atto potesse avere ad un tempo due caratteri, due effetti opposti e contraddittori, ossia di legge in progetto da una parte, e di legge sancita e promulgata dall’altra!»

 

 

«La chiusura della Camera, avvenuta il 30 giugno, mise il decreto-legge, che coll’apertura del Parlamento era ridivenuto un semplice disegno di legge, nella posizione più falsa che possa immaginarsi. Perché le condizioni della sua esecuzione, per lo stesso suo art. 10, erano e sono due: il termine del 20 luglio, la conversione in legge per opera del Parlamento. Ora, per quanto giunga l’alba del 20 luglio, se il Parlamento si chiude, come si è chiuso, non solo non si avvera la seconda condizione, ma se ne rende impossibile la realizzazione, e quindi, in forza di quanto esso medesimo dispone, non può più avere vigore di legge … Con la chiusura della sessione il decreto, che era già decaduto come presunta legge, cadde anche come progetto di legge.»

 

 

Ora spetta alla parola alta, serena e sovrana della Magistratura d’Italia, come si esprime l’insigne magistrato, constatare che, nonostante la presentazione del decreto alla Camera e la sanatoria da questa accordata, e anzi per il fatto medesimo della presentazione e della sanatoria, il decreto 22 giugno non ha e non può avere alcun valore legale e giuridico. Il Lucchini dimostra lungamente che la Magistratura ha questo potere, e che il Governo non può invocare, per dimostrare legale l’applicazione del decreto- legge, il diritto di necessità.

 

 

Dato per necessità il diritto di difesa, questo diritto, secondo i giudicati della Cassazione romana, deve essere legittimamente esercitato; ed è sull’indagine di questa legittimità che l’Autorità giudiziaria ha pieno ed incontrastato diritto di responso.

 

 

«Alla Magistratura italiana pertanto – così conchiude il suo scritto il Lucchini – mostrarsi degna dell’altissima sua funzione, rivendicare l’indipendenza e il sommo impero che la spettano in un paese civile e libero, e dire se possano avere forza ed autorità di legge le disposizioni di un atto del Governo, che, senza la giustificazione di alcune necessità, senza il voto del Parlamento, con disposizioni impreparate, improvvisate e anche tecnicamente insufficienti, mira a sovvertire i cardini della nostra legislazione in ciò che tocca più da vicino le libertà civili e politiche, i codici e le leggi fondamentali dello Stato, di un atto, infine, che per fatto medesimo del Governo che lo presentava al Parlamento e rendeva poi a questo impossibile discuterlo e approvarlo, perdeva ogni eventuale, per quanto arbitraria e precaria, efficacia legislativa.»

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