Opera Omnia Luigi Einaudi

Un progetto americano di mutua assistenza

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 03/09/1924

Un progetto americano di mutua assistenza

«Corriere della Sera», 3 settembre 1924

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.VII, Einaudi, Torino, 1963, pp. 834-838

 

 

 

Non è probabile che la prossima assemblea della Società delle nazioni giunga ad una formula definitiva intorno al progetto di mutua garanzia e disarmo. Germania e Russia l’hanno già respinto; l’Inghilterra, la quale pure ebbe gran parte nel compilarlo, l’ha giudicato non soddisfacente con una lettera inspirata da un lato ai desideri più spinti dei pacifisti influenti del gabinetto e dall’altro alle obiezioni tecniche degli stati maggiori militari. Gli Stati uniti si tengono in disparte da tutto ciò che implica adesione alla lega. Forse la discussione gioverà soltanto a mettere in luce i pericoli delle alleanze particolari di garanzia che il progetto consente ad iniziativa della Francia, la estensione eccessiva dei poteri riservati al consiglio della lega composto in prevalenza dalle grandi potenze e la necessità di ulteriori studi per giungere ad una formula accettabile. Il ritardo non è per se stesso dannoso; ché in materia di tanta importanza la riflessione si impone.

 

 

Dinanzi all’assemblea della lega verranno indubbiamente presentati altri schemi di trattati di garanzia e disarmo, oltre quello ufficiale preparato dalla commissione del consiglio della lega. Sarà oggetto certamente di attento esame un progetto americano, al quale ha accennato ieri il nostro corrispondente da Ginevra, e che è stato preparato dall’«American research committee upon disarmament», di cui fanno parte taluni importanti personaggi: il generale Bliss, già rappresentante degli Stati uniti nel consiglio supremo di guerra, il generale Harbord, già capo di stato maggiore dell’esercito americano, il signor F. P. Keppel, già sottosegretario alla guerra, il signor D. H. Miller, consigliere legale del governo americano alla conferenza della pace di Parigi, il dott. L. I. Bowman, capo degli esperti tecnici della delegazione americana a Parigi, il prof. I. T. Shotwell membro della stessa delegazione, ecc. ecc. Come è naturale, il progetto di trattato è stato preparato in modo da eliminare tutte le obiezioni all’intervento americano; condizione questa essenziale di successo, oggi che non si concepiscono trattati internazionali vitali i quali siano privi dell’adesione degli Stati uniti.

 

 

La difficoltà principale di ogni trattato di mutua garanzia è la definizione dello stato «aggressore». Il progetto americano di trattato dichiara, proprio in principio, che «la guerra d’aggressione è un reato internazionale»; ed aggiunge, subito dopo, che «in assenza di uno stato di guerra ogni provvedimento di forza per terra, per mare od in aria preso da uno stato contro un altro e non deliberato a scopo di difesa od a protezione della vita umana sarà considerato atto di aggressione» e quindi proibito dalla legge internazionale. Chi definirà l’atto di aggressione? Non la legge, la quale è stabile; mentre la tecnica è variabile. È stato calcolato che alcuni stabilimenti chimici possono rapidamente trasformarsi in produttori di gas e prodotti chimici capaci di distruggere in pochi minuti città popolose. Considereremo atto di aggressione l’impianto di un siffatto stabilimento, anche quando esso è utile a scopi industriali?

 

 

Il progetto americano rinvia la dichiarazione dell’esistenza dell’atto di aggressione alla corte permanente di giustizia internazionale. Lo stato aderente al trattato il quale rifiuti di accettare, se chiamato in giudizio per lagnanza di un altro stato, la giurisdizione della corte, sarà considerato aggressore. La mancanza di accettazione entro quattro giorni è considerata rifiuto di accettazione.

 

 

Ad aiutare la corte nei suoi giudizi, è istituita una conferenza permanente consultiva sul disarmo. Conferenze, come quella di Washington sul disarmo navale, sono utilissime; ma debbono avere un seguito, se non si vuole che le recriminazioni successive tra le parti contraenti non guastino tutto. Se una conferenza si raduna automaticamente ad intervalli fissi, i problemi sorti nel frattempo possono essere portati innanzi ad essa senza pregiudizio all’onore delle parti interessate. Una conferenza periodica potrà seguire i progressi della chimica e dell’aviazione e tenerne conto nella definizione degli atti di aggressione.

 

 

Inoltre, è istituita una commissione di inchiesta, posta sotto la direzione del consiglio della lega delle nazioni, la quale dovrà centralizzare le informazioni ed i rapporti che gli stati aderenti sono già obbligati a fare, in virtù del patto della lega sui loro armamenti, sui loro programmi militari, navali ed aerei e sulle condizioni delle loro industrie, le quali siano adattabili a scopi bellici. Uniformandosi alle regole poste dal consiglio della lega, la commissione d’inchiesta potrà procedere ad indagini nel territorio degli stati aderenti od inviare all’uopo sottocommissioni o membri singoli.

 

 

Quali le conseguenze d’una dichiarazione d’«aggressore» deliberata dalla corte permanente di giustizia internazionale, aiutata dagli accordi stipulati di tempo in tempo in occasione della conferenza permanente consultiva e dai pareri della commissione d’inchiesta trasmessi dal consiglio della lega? Il progetto americano non rende obbligatoria la dichiarazione di guerra o l’adozione di provvedimenti coercitivi da parte degli altri stati aderenti: «rispetto ai provvedimenti coercitivi, ogni potenza aderente si regolerà in conformità dei suoi proprii interessi ed obblighi». Molto tempo dovrà trascorrere prima che il senato americano abdichi alla sua assoluta sovranità nel dare voto favorevole ad una dichiarazione di guerra; né i tempi sono maturi anche in Europa per la traslazione di questo diritto supremo ad un corpo internazionale. Il semplice timore che la lega delle nazioni potesse diventare un super – stato ne tenne lontani gli Stati uniti. Perciò il progetto dà in materia di disarmo al consiglio della lega ed alla sua commissione d’inchiesta solo il potere di fare inchieste e dar pareri; alla conferenza permanente consultiva l’iniziativa di eventuali accordi fra gli stati aderenti; e solo alla corte di giustizia attribuisce il potere di dare una sentenza sul reato di aggressione. Militarmente la sentenza ha solo effetti facoltativi per gli stati aderenti. Obbligatorie sono invece le sanzioni economiche:

 

 

«Nell’eventualità che uno stato aderente sia stato giudicato «aggressore» a norma del trattato, tutti gli interessi commerciali, industriali, finanziari dell’aggressore e dei suoi cittadini cesseranno di avere diritto, nel territorio degli stati aderenti o in alto mare, ai privilegi, protezione, diritti ed immunità accordati dalla legge internazionale, da quella nazionale o dai trattati. Ogni stato contraente potrà adottare quegli altri provvedimenti che riterrà più opportuni per abolire ogni rapporto commerciale, finanziario, industriale o personale con l’aggressore ed i suoi cittadini e gli stati aderenti potranno consultarsi reciprocamente all’uopo. La corte fisserà su richiesta di qualsiasi aderente, il tempo durante il quale queste sanzioni economiche potranno essere continuate».

 

 

Un articolo successivo aggiunge: «Lo stato dichiarato aggressore dalla corte sarà obbligato a risarcire gli altri stati per le spese risultanti dall’aggressione».

 

 

Il valore reale di questa sanzione non è punitivo, ma preventivo. Essa ha per iscopo di far riflettere gli stati deliberati a commettere un atto di aggressione intorno alle conseguenze del loro atto. Essi saprebbero cioè che gli stati neutrali, aderenti al trattato di mutua garanzia, non violerebbero la neutralità obbedendo alla sentenza della corte di giustizia. Senz’altro i trattati di commercio, di navigazione, di protezione alla proprietà fondiaria, industriale, letteraria verrebbero meno nei confronti dello stato aggressore e dei suoi cittadini. In altre parole, l’aggressore è posto al bando e privato di ogni sicurezza nel mondo intiero. Nessun commerciante potrebbe essere sicuro che le sue navi siano accolte nei porti degli altri stati firmatari o che i suoi investimenti non siano senz’altro sequestrati. In un mondo costrutto sulla base del credito, i cittadini dello stato aggressore sarebbero colpiti inevitabilmente da panico; i cambi precipiterebbero; l’intiero meccanismo economico verrebbe posto in pericolo. La sanzione economica dovrebbe essere formulata accuratamente allo scopo che sequestri, sospensioni di diritti non possano essere utilizzati ad arricchimento privato; unico scopo di essa essendo quello di impressionare gli stati aggressori e distoglierli dal compiere atti irreparabili.

 

 

Il progetto americano, mentre impone soltanto una sanzione economica per gli stati aderenti in generale, non vieta che due o più stati aderenti stipulino tra loro trattati particolari di mutua assistenza con sanzioni più gravi ed obblighi più stringenti, anche di assistenza militare. I trattati particolari dovranno però riportare l’approvazione del consiglio della lega delle nazioni, la quale dovrà constatare che essi non contengono norme violatrici del trattato generale o del patto della lega. In caso di constatata aggressione, i membri dei gruppi particolari potranno automaticamente adottare quei provvedimenti che fossero contemplati nei trattati registrati dalla lega delle nazioni.

 

Torna su