Opera Omnia Luigi Einaudi

Una gragnuola di nuove imposte sul commercio e sull’industria

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 30/05/1910

Una gragnuola di nuove imposte sul commercio e sull’industria

«Corriere della Sera », 30 maggio e 17 agosto[1] 1910

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.III, Einaudi, Torino, 1960, pp. 85-101

 

 

 

 

I

 

Dopo che l’opinione pubblica italiana era insorta unanime contro tutto ciò che di inquisitorio, di vessatorio vi era nel disegno di legge di riforma tributaria preparato dall’on. Giolitti e dopo che dai banchi del governo si erano sentite solenni promesse di nuove provvidenze legislative intese a togliere ogni ostacolo al fiorire delle iniziative economiche, alla feconda collaborazione del capitale e del lavoro, gli industriali ed i commercianti italiani avevano ingenuamente aperto l’animo ad una speranza: che dal ministero delle finanze cessassero di venir fuori proposte di nuovi tormenti fiscali a crescere il numero già grande dei tormentati, e si cominciasse invece a proporre al parlamento qualcuna di quelle provvidenze alleviatrici che concordemente si invocano da tempo.

 

 

Quasi ad esaudirle, il ministero delle finanze si è deciso a presentare un disegno di legge modestamente intitolato: «Modificazioni di alcune disposizioni delle leggi relative alle tasse di registro, di bollo e per le concessioni governative». Il disegno di legge viene innanzi con aspetto benigno e volto sorridente. Fu preparato, racconta la relazione, in seguito agli studi di una autorevole commissione di giuristi, economisti e finanzieri; risponde «ai voti espressi per mezzo della stampa, in pubblici congressi o dalla cattedra», ha «una portata modesta», si ispira «ad una assoluta mitezza di criteri», regola meglio alcune tasse, la cui azione è «mite e sopportabile» in ragione dell’estesissimo campo su cui dessa si esercita. La riforma proposta è «onestamente liberale e perequatrice»; ma ciononostante per la sua «modesta portata» non ha nulla che possa avvicinarla «a quei tentativi di riforme radicali, che accendono i gravi dibattiti». Tanto mite e tanto modesto appare questo disegno di legge che il governo, sicuro che non avrebbe potuto suscitare alcun dibattito apprezzabile, ha persino creduto opportuno di non farlo nemmeno passare attraverso la noiosa trafila degli uffici e della commissione parlamentare. Poiché nessuno troverà nulla a ridire a che si vogliano graziosamente beneficare i contribuenti, basterà un rapido esame da parte della giunta del bilancio a giustificare una ancor più rapida approvazione della camera, a non parlare del senato, il quale indubbiamente non metterà bocca in un affare così semplice di remissioni e perequazioni di tributi.

 

 

Purtroppo quei pochi commercianti ed industriali che, illusi dalla mitezza del preambolo, avranno letto la relazione governativa e scorso gli articoli del disegno avranno provato la più dolorosa sorpresa nessuna delle riforme invocate alle ingiustizie più sentite, alcune poco interessanti riduzioni di tributi, che finora il fisco non era riuscito a riscuotere, e una fitta gragnuola di nuove od accresciute tasse e tassette che disgraziatamente dovranno essere a forza pagate. Le modeste «modificazioni» dal volto sorridente e benigno, sono in realtà una raccolta sapientissima di nuovi tormenti quale non credo sia stata messa insieme in nessuno dei più famosi omnibus finanziari del passato.

 

 

Condoni e riduzioni per le imposte che nessuno prima pagava; Inasprimenti e nuove creazioni di imposte che tutti dovranno pagare: ecco lo spiccatissimo carattere delle nuove proposte. Chi invero pagava finora le tasse di registro e bollo sulla corrispondenza commerciale? Nessuno o soltanto coloro che ne facevano uso in giudizio. Gran mercé sua, il disegno di legge legalizza questa condizione di cose e dichiara espressamente esente la corrispondenza commerciale dal bollo e registro finché non occorra di farne uso. Commercianti ed industriali faranno ben volentieri a meno di questa dichiarazione espressa quando sappiano che, d’ora innanzi, il fisco, per esentarli, vorrà sapere di preciso chi sia e chi non sia commerciante e considererà come tale soltanto «chi si uniformi alle disposizioni del codice di commercio e della legge sulle tasse di bollo relative alla tenuta dei libri di commercio». La quale definizione porterà alcune conseguenze: fra cui precipua quella che i numerosi commercianti, forse la più gran parte dei piccoli commercianti e industriali, che non hanno una perfetta tenuta di libri, perderanno di fronte al fisco la loro qualità di commercianti e quando debbono presentare in giudizio la loro corrispondenza, andranno soggetti a multe enormi, le quali potranno essere la loro ultima rovina. Tutto ciò è un tranello teso a centinaia di migliaia di persone che onestamente si guadagnano la vita coll’esercizio di un modesto commercio o di una piccola industria, che hanno sempre fatto fronte ai loro impegni senza bisogno di tenere regolarmente i libri prescritti dal codice. Non nego sia desiderabile un maggiore ossequio ai dettami del codice sui libri di commercio; ma è iniquo si voglia raggiungere il fine nobilissimo minacciando la scelta tra la denegata giustizia e le multe rovinose. Quale spinta alla mala fede per quei contraenti i quali riescano a sapere di avere contrattato con un commerciante il quale, pur essendo onesto e puntuale, non abbia i suoi libri in ordine! Quale onere grave si imporrà per tal guisa a coloro che non saranno in grado di tenere, per mancanza di tempo o di coltura, i propri libri in ordine! È grave si voglia in un disegno che si intitola di «modificazioni» e vuol essere «modesto» e alieno dai «gravi dibattiti» introdurre una modificazione così profonda, sia pure ai soli fini fiscali, del concetto di commerciante. Nel diritto patrio, commerciante è chi compie abitualmente atti di commercio; secondo il disegno di legge commerciante sarà chi terrà i libri prescritti dal codice. Tutti gli altri saranno reprobi, da gittare sul rogo delle tasse e delle multe fiscali. Una riforma siffatta, meritevole di dibattiti lunghi e di accurata preparazione dottrinale, una riforma che può avere conseguenze inaspettate ed estesissime, la si intitola modesta e la si vuol far passare col semplice visto di una giunta del bilancio!

 

 

Un altro caso di rinuncia a tasse finora non esatte o facilmente evitabili e di inasprimento di tasse da pagarsi sul serio è quello delle tasse per i conferimenti in società. Adesso, i conferimenti di immobili pagano il 4,80%, i conferimenti di mobili, merci, bestiami, navi il 2,40% ed il conferimento di denaro il 0,12%. Le prime due tariffe erano confiscatrici; ma si aveva il vantaggio sovratutto per la seconda, che nessuno più conferiva mobili, merci, ecc., in società e quanto agli immobili si cercava di fare affittamenti o di girare in qualche modo la posizione. Tant’è vero, che nel 1906 – 1907, su 2.156.198 lire prodotte dalla tassa sui conferimenti in società appena 380.479 lire erano state date dai conferimenti di immobili, 204.685 di mobili, 11.484 di appalti e ben 1.559.549 lire dalla tassa sul denaro. Nel 1907-1908 su un provento totale di 982.756 lire ben 673.779 lire erano date dal tributo sul denaro. Lo scopo del disegno di legge risulta ora evidente. Si fa finta di rinunciare alla metà della tassa sui conferimenti di immobili (che sarebbe ridotta dal 4,80 al 2,40%) ed ai nove decimi della tassa sui mobili (ridotta dal 2,40 al 0,24%); ossia si riduce la tassa su ciò che assai poco frutta all’erario; ma si raddoppia la tassa sul conferimento di denaro, che da solo frutta assai più di tutto il resto, dal 0,12 al 0,24 per cento. Fatti i conti, nel 1907-1907 il fisco avrebbe rinunciato a 370.000 lire circa da un lato per incassare dall’altro 1.560.000 lire in più; nel 1907-1908 la rinuncia a 200.000 lire circa sarebbe stata compensata da un maggiore prodotto di 673.000 lire. Si ha un bel dire che la riforma proposta avrà «il vantaggio di favorire lo sviluppo dello spirito d’associazione»; ma fino a che i contribuenti italiani non siano disposti a comprar lucciole per lanterne, si ostineranno a non pigliar sul serio la pretesa che un aumento globale di tasse dal 50 al 60% sulla costituzione delle società sia un mezzo efficace a diffondere lo spirito di associazione. Il disegno di legge va a ritroso dei tempi, i quali sono favorevoli alla costituzione di aggruppamenti di persone e di capitali per raggiungere fini comuni. Il disegno di legge riconosce a parole questo postulato dell’economia moderna; in realtà, coll’elevare al doppio la già elevata ed irragionevole tassa del 0,12% sul denaro, pone un balzello su quello spirito di associazione che a torto pretende di favorire.

 

 

Qui trova luogo la seconda osservazione di principio che si deve fare intorno al disegno di legge. La prima, già lo dissi, è che esso finge di dare ai contribuenti dove i contribuenti nulla o poco possono ricevere e toglie assai in realtà dove ai contribuenti molto può essere preso. La seconda osservazione è che il giochetto è compiuto in nome di altissimi e solennissimi principii di giustizia tributaria. Ad ogni piè sospinto si leggono nella relazione le sante e gloriose parole di giustizia, di eguaglianza e di perequazione tributaria, parole che sono state in passato segnacolo in vessillo di rivoluzioni famose, di campagne stupende, di movimenti fecondi di idee. Ma se le parole sono le stesse di quelle che si sentirono sulla bocca dei conquistatori delle moderne libertà, il contenuto è profondamente mutato, ed ahimé!, mutato in peggio, sì che par di essere ritornati ai tempi dei signorotti feudali ché anch’essi volevano eguagliare e perequare le sorti dei mercatanti pacifici, riducendoli, con opportune taglie, tutti alla medesima stregua di povertà. Le parole uguaglianza, perequazione, giustizia hanno due significati in materia di tributi. Vi è la perequazione vera, sostanziale, la quale vuol far pagare la stessa somma a due individui, che si trovano nelle medesime condizioni e che si ritiene equo dalla coscienza giuridica del tempo di far contribuire ai carichi pubblici. Così, ad esempio, se si ritiene, come è generalmente ritenuto, che il reddito debba pagar tributo, è opera di perequazione impedire che Tizio che ha 10.000 lire di reddito di fabbricati paghi 3.000 e Caio, che ha l’ugual reddito, pure di fabbricati, paghi solo 1.500. Perché vi sia perequazione vera, è necessario, innanzi tutto, che sia equa la base della tassazione. Quando invece la base medesima dell’imposta è scorretta, quando l’unica ragione del tributo è la necessità di far incassare al fisco una data somma allora è un ridevole contorcimento di vocabolario parlare di giustizia, di uguaglianza, di perequazione. Ci troviamo di fronte invece alla pseudo perequazione, alla falsa uguaglianza; e di invocazioni alla falsa uguaglianza, alla pseudo perequazione, alla giustizia sbagliata ribocca appunto ed esclusivamente il disegno di legge che qui si esamina. Perché mai invero può essere equa una imposta sui conferimenti di capitale nelle società? Se noi facciamo astrazione da quella piccolissima tassa, di qualche centesimo per ogni mille lire, che potrebbe essere percepita come compenso esatto del costo del servizio di pubblicità, registrazione, ecc., reso dallo stato (piccolissima tassa che scompare di fronte alle attuali e future gravezze), si ha che l’unico motivo per cui si percepisce un tributo è la comodità di esigerlo. L’atto di costituzione della società è come un ponte di barche, un traghetto attraverso a cui un mercatante deve passare. Il feudatario taglieggiava le merci che dovevano per forza transitare attraverso al suo passo; e così lo stato tassa i capitali quando traghettano dalla proprietà dell’individuo a quella della società. È comoda questa taglia; ma la giustizia e la perequazione non ci hanno nulla a che fare. Nel medio evo i mercatanti, quando erano troppo aspramente taglieggiati da un feudatario sceglievano un’altra strada, ove il balzello fosse minore; e così facendo recavano utile a sé ed alla società intiera. Nei tempi moderni i soci che conferiscono capitali in una società, trovando che il ponte attraverso a cui passano gli immobili paga un pedaggio eccessivo (4,80%) ed è pur forte il pedaggio sul ponte delle cose mobili (2,40%), cercano di passare tutti sul ponte per cui tragitta il denaro, portandolo in salvo colla semplice multa del 0,12 per cento. Che cosa vi è in ciò di ingiusto, di sperequato? Assolutamente nulla. Si sceglie la via meno costosa per raggiungere un fine socialmente utile. Rialzando il pedaggio dal 0,12 al 0,24% sul ponte per cui passa il denaro avrete fatto opera di perequazione? Niente affatto. Avrete semplicemente aumentato la taglia irrazionale che colpisce quei passaggi di denaro.

 

 

Un altro esempio insigne, tra i tanti che si potrebbero scegliere, di pseudo perequazione è quello fornitoci dalle quietanze, assegni, cambiali, fatture, ecc. Attualmente si fa pagare per le quietanze da 10 a 100 lire una tassa di bollo di 5 centesimi, che diventano 10 per le quietanze superiori alle 100 lire.

 

 

Vengono ora i maniaci della pseudo perequazione e dall’esistenza della tassa sulle quietanze traggono parecchie interessantissime conseguenze: 1) che è ingiusto far pagare 5 alle quietanze da 10 a 100 lire e 10 a tutte le quietanze superiori alle 100 lire. Paghino perciò 20 centesimi le quietanze da 1.000 a 10.000 lire e 30 quelle di somme superiori. Alla prima occasione la tassa sarà ancora meglio graduata e si pagherà, ad esempio, 10 centesimi per ogni mille lire; e non passerà gran tempo che anche per queste tasse si inventerà la giustizia di un saggio progressivo col crescere della somma. Frattanto, per anticipare così felici tempi, le quietanze senza determinazione di somma, rilasciate a saldo di somme maggiori, paghino fin d’ora tutte 20 centesimi; e fin d’ora si minaccino 24 lire di multa a tutti coloro che accettino una quietanza sfornita di bollo; 2) che è ingiusto siano immuni da tassa le fatture, il cui possesso nelle mani del compratore spesso significa l’avvenuto pagamento della merce. Quindi d’ora innanzi tutte le fatture dei fabbricanti e negozianti dovranno pagare, fin dal momento del loro rilascio, una tassa di bollo di 5 centesimi, che diventano 5 e mezzo se si pensa che ogni fattura è portata a copialettere ed i copialettere in avvenire pagheranno 1 centesimo per ogni foglio di 4 pagine, oltre la tassa di vidimazione di lire 1,20 per ogni 400 pagine (di lire 2,40 per gli attuali copialettere da 500 pagine, che scompariranno tutti per lasciar posto ai nuovi da 400). Bontà sua, il disegno di legge non vuole che sia pagata una nuova tassa in occasione di quietanza scritta sulla fattura, bastando i 5 centesimi pagati al momento del rilascio. Ma non passerà gran tempo che un altro teorico della pseudo perequazione proclamerà l’ingiustizia di far pagare 5, 10, 20 e 30 centesimi alle quietanze e solo 5 alle fatture ed anche queste sentiranno le dolcezze della graduazione e poi della proporzionalità e infine della progressività. Fata trahunt. L’imposta progressiva non è forse l’ideale dei tempi moderni? 3) adesso che le ricevute ordinarie saranno graduate da 5, a 10, a 20 ed a 30 centesimi, non sarà irrazionale, sperequato – così seguita il nostro ineffabile teorico – che gli assegni bancari, che sono veri strumenti di pagamento, paghino soltanto e sempre 10 centesimi? Si aumentino dunque subito anch’essi alla stregua dei bolli per ricevute ordinarie: 5, 10, 20 e 30 centesimi a seconda dell’importanza della somma. O non hanno forse garantito unanimi gli istituti di emissione – lieti della minor concorrenza che gli assegni bancari faranno ai loro vaglia gratuiti – che in tal guisa si sarebbe giovato alla causa della giustizia? Dopo ciò, che cosa importa che si metta un altro ostacolo alla diffusione dei pagamenti per mezzo di assegni bancari, che è stata feconda dappertutto di vantaggi grandissimi? 4) ne è meno ingiusto, così continua l’innamorato dottrinario della giustizia tributaria, che gli assegni scontino sempre la tassa di 10 centesimi, mentre le cambiali al disotto delle cento lire pagano soltanto 5 centesimi. Aumentiamo dunque il prezzo delle cambiali al disotto di 100 lire a 10 centesimi, unificandole con quelle fino a 200 lire. Così a nessuno verrà in mente di trarre una cambiale invece che un assegno, per pagare 5 centesimi in meno.

 

 

Vorrei continuare in questa illustrazione della mania perequatoria, che nel presente disegno di legge tocca altri numerosi ed importantissimi punti, dalle tasse sulle trasformazioni a quelle sulle fusioni e sulle liquidazioni di società, dai metodi, divenuti assai più rigidi, per la valutazione dei beni immobili, alle restrizioni per il calcolo dei debiti ereditari, da un forte inasprimento delle tasse di circolazione sui titoli non quotati in borsa ad un rialzo non meno sensibile degli avvisi esposti al pubblico, dei permessi di porto d’arme, dei certificati ipotecari, dei libri dei commercianti, da un nuovo balzello sui biglietti delle tramvie intercomunali ad una tassa di concessione per le delegazioni rilasciate da parecchi enti, finora esenti, alla Cassa dei depositi e prestiti ed alla imposizione dei titoli esteri nei casi di successione.

 

 

È una fitta gragnuola che colpisce tutti i privati, e principalmente gli industriali ed i commercianti; ed è sperabile che non sarà sopportata in silenzio, e che le associazioni che rappresentano i grandi e reali interessi economici dell’Italia sapranno fare il loro dovere contro questo che è solo un tentativo fatto dall’amministrazione delle finanze di saggiare la loro fin qui illimitata pazienza. Né si dica che facendo appello agli interessati per combattere questo disegno di legge si fa opera ostile al pubblico bene. Quando si tratta di problemi del lavoro, di questioni doganali, è oramai accettato il principio che si debba ricorrere al consiglio dei rappresentanti degli interessati. Il consiglio superiore del lavoro, in cui gli interessati sono e si vogliono ancor più largamente interessati, prepara la legislazione sociale. Alle camere di commercio ed al consiglio dell’industria si chiedono pareri per preparare i trattati di commercio. Perché le sole leggi tributarie, che a poco a poco feriscono a morte quanto vi è di sano e rigoglioso nel paese, devono essere sottratte all’esame preventivo degli interessati? Perché i rapporti della commissione reale sulla riforma delle tasse degli affari, benché stampati, non furono mai resi di pubblica ragione e si tengono segreti sotto sette suggelli? Non è scandaloso ciò accada ai tempi odierni e la preparazione di riforme sia abbandonata ai macchinatori di pseudo perequazioni? È ora di por termine al pericoloso andazzo. Se il ministero delle finanze non vuol sentire l’avviso degli interessati, siano questi ad offrirlo spontaneamente al parlamento. Le camere di commercio delle provincie più industriose, l’unione delle camere, le associazioni del commercio, la confederazione industriale testé costituitasi a Torino, la federazione tra le società anonime, di cui si legge l’annuncio sui giornali, debbono dimostrare in questi frangenti le ragioni della loro vita. Il «modesto» disegno di riforme tributarie preparato dal ministero delle finanze non deve passare senza un attento esame critico e senza modificazioni. Se queste non si ottengono oggi, si preparino gli industriali e commercianti d’Italia, prima che due anni siano trascorsi, a nuove e meritate torture.

 

 

II

 

Le vacanze parlamentari hanno impedito che venisse portato in pubblica discussione il disegno di legge che col titolo «modificazioni di alcune disposizioni delle leggi relative alle tasse di registro, di bollo e per le concessioni governative», mirava a far cadere una fitta gragnuola di nuovi molestissimi balzelli sulle spalle degli industriali e dei commercianti. Il ritardo darà modo agli interessati di apprestare nuovi argomenti per oppugnare una riforma non richiesta da alcuno nella maniera largita dalla amministrazione finanziaria ed affermare il concetto che una riforma delle tasse sugli affari non può essere condotta in porto senza la collaborazione delle forze vive del paese. Concetto che parve assurdo ai dirigenti della pubblica finanza quando fu espresso su queste colonne; che fu rilevato con stupore ed indignazione in una intervista del ministro delle finanze, laudatrice in tatto delle proposte che i suoi funzionari gli avevano inopinatamente fatto presentare alla camera; ma che fu accolto – in seguito alla viva agitazione delle camere di commercio, delle associazioni di commercianti ed industriali – dalla giunta generale del bilancio. La relazione di questa, scritta ad opera del prof. Giulio Alessio, che si è reso in tal maniera benemerito del paese che lavora e produce, è una vittoria dei contribuenti contro le esorbitanti pretese del fisco; vittoria che non si sarebbe certamente ottenuta se essi se ne fossero rimasti buddisticamente impassibili, paghi di ricevere, ad ogni esposizione finanziaria, gli elogi dei ministri del tesoro per le loro eroiche virtù di mirabilmente puntuali pagatori. È mestieri proclamare, senza stancarsi, che l’unica forza operosa contro le follie, le prodigalità, la noncuranza incredibile in materia di spese delle camere rappresentative sta, nei paesi moderni, unicamente nella resistenza vigile dei contribuenti, chiamati a pagare lo scotto di imprese ed iniziative costose e per lo più inutili, volute dagli uomini politici. Un tempo erano i parlamentari che frenavano la mania spendereccia del potere esecutivo; anzi i parlamenti sorsero appunto in origine per adempiere a questa funzione. Oggi invece, i parlamenti non frenano, bensì crescono le pubbliche spese; ed i ministri, più che a strappare il consenso a nuove spese e nuovi fondi, debbono resistere agli inviti pressanti che dai deputati di ogni parte politica si fanno per aumenti di spese a beneficio di classi più o meno interessanti di persone e per accrescimenti di balzelli a danno di altre. Contro questo andazzo, che ai nostri vecchi sarebbe parso stravagante e che purtroppo oggi si può considerare solo come degno di meste meditazioni, non c’è che un rimedio: la resistenza dei contribuenti contro il dissanguamento che si vuol operare a loro danno ed in conclusione a danno del paese. E non abbiano paura i contribuenti di resister troppo; ché la loro forza di opposizione alle pazzie finanziarie sarà sempre ben piccola cosa in confronto alla invadenza delle classi interessate all’aumento della pubblica spesa: burocrazia centrale e provinciale, aspiranti alle largizioni, sovvenzioni, premi governativi, sieno essi industriali capitalisti o cooperative appaltatrici di lavori pubblici, gente desiderosa di acquistare un diritto allo stipendio sicuro ed alla pensione di stato per la vecchiaia, ecc. Se tra coloro, i quali, per ora, non aspirano a favori governativi o ai denari del pubblico non sorge una opposizione viva alla mania di spendere, sventuratamente connaturata nei governanti e nei parlamentari, l’Italia diverrà a non lungo andare un paese di mandarini cinesi. Avremo ancora una volta imitato l’esempio francese; avremo anche noi cresciute a dismisura le falangi innumeri di emarginatori di pratiche burocratiche, di dipendenti dalle più o meno rovinose imprese statizzate; ma a prezzo di quale decadimento del carattere nazionale, delle qualità di iniziativa indipendente, degli ardimenti individuali e delle responsabilità singole che fanno i popoli forti?

 

 

La vittoria recentemente ottenuta dai contribuenti non fu vittoria compiuta; ma non perciò meno degna di essere ricordata. Fu soppressa la nuovissima e strana definizione del commerciante come colui che tiene i libri di commercio in conformità al codice di commercio ed alle leggi sulle tasse di bollo. Il commerciante sarà così esente dalle tasse di bollo e di registro per la sua corrispondenza, finché non occorra di farne uso in giudizio: senza pericolo di rovinose multe e di ricatti da parte di clienti poco scrupolosi per coloro che non avessero tenuto i libri perfettamente in ordine. Le private scritture contenenti vendite di merci, macchine nuove, prodotti industriali, bestiame, derrate agrarie, ecc., che il governo proponeva di colpire con tassa di registro con 12 centesimi per ogni 100 lire di valore se registrate entro i 20 giorni dalla stipulazione e con 60 centesimi se registrate in seguito quando occorresse di farne uso in giudizio, saranno sempre tassate, senza limitazione di tempo, con soli 12 centesimi per cento e sarà obbligatoria la registrazione solo quando occorra di farne uso. Inoltre, siffatte scritture dovranno assolvere, per tassa di bollo, il diritto fisso di soli 30 centesimi.

 

 

Le tasse sui conferimenti in società che oggi pagano il 4,80%, se si tratta di immobili, il 2,40% se mobili ed il 0,12% se denaro e che il governo, fingendo artatamente di diminuire il gravame complessivo, scemava al 2,40% per gli immobili e fissava al 0,24% per i mobili ed il denaro, vengono dalla giunta diminuite all’1,20% se si tratta di immobili ed al 0,18% se si conferiscono mobili e denaro. Colle statistiche finanziarie alla mano avevo dimostrato che con le sue proposte, il governo aggravava i balzelli sulle costituzioni di società da mezzo ad un milione di lire l’anno. Sono lieto di constatare che le proposte della giunta del bilancio meglio raggiungono le finalità «onestamente liberali e perequatrici» che il governo a parole si proponeva; poiché, fatti i conti, col nuovo sistema, in confronto di quello attualmente vigente, si sarebbero riscosse lire 1.058.000 invece di lire 983.000 nel 1907 – 1908 e lire 931.000 invece di 1.042.000 nel 1908-1909. Le entrate fiscali all’incirca non mutano ed efficacemente si combattono gli infingimenti a cui oggi sono astretti i contribuenti dalle eccessive tasse su conferimenti di immobili, mobili, ecc. ecc. Le fusioni di società che ora sono assoggettate a diritti del 4,80, 2,40 e 0,65% saranno, secondo le proposte della giunta, anch’esse tassate coll’1,20% per gli immobili e col 0,18% per i mobili, crediti e denaro. Le quali aliquote sembrano ancora eccessive, altro essendo la costituzione di una nuova società per conferimento di beni prima appartenenti a privati, altro la semplice fusione di due o più società preesistenti, le quali semplicemente mettono insieme i loro patrimoni. Meglio provvide la giunta nel caso delle trasformazioni di società da una in altra specie; poiché, mentre il fisco, assillato dalla ragion ragionante, la quale vede dappertutto trapassi di proprietà da una persona giuridica ad un’altra, voleva colpirle con la tassa del 2 per mille, la giunta si contenta dell’1 per diecimila, ben osservando che la società, col mutar specie, non muta la intima sua essenza di società, che già preesisteva e soltanto prende un assetto giuridico diverso e si prefigge, col vecchio capitale, nuove finalità economiche.

 

 

Riassumendo e trascurando, per brevità, punti pure importanti, la giunta ha respinto la distinzione tra gli avvisi pubblici stampati su carta e su materia diversa dalla carta, che il governo voleva colpire con tassa più elevata di 15 centesimi, per la solita smania, di cui già descrissi a suo tempo i singolari effetti, della pseudo perequazione; respinse la tassa di bollo di centesimi sulle fatture, l’ugual tassa di centesimi per ogni persona iscritta nel registro dei clienti degli albergatori, locandieri e simili esercenti, che era inutilmente vessatoria; abolì l’aumento a 20 e 30 centesimi del bollo sugli assegni bancari superiori a 1.000 ed a 10.000 lire; si contentò di esigere lire 2,40 (e non, come voleva il governo, lire 3,60) sulla prima vidimazione del libro giornale, del libro degli inventari e dei libri tenuti dagli amministratori delle società, aggiunse una tassa di lire 5 per la trascrizione nel registro delle società commerciali di una società in nome collettivo od in accomandita semplice, e di lire 10 per la trascrizione di società in accomandita per azioni e di società anonime, ma non volle accettare la tassa sulle successive vidimazioni annuali del libro giornale, né quella di vidimazione del copialettere, e di bollo per ogni foglio di pagine del copialettere stesso. Finalmente, pure accettando la sostituzione della carta da lire 2,40 a quella da lire 1,20 per i certificati ipotecari anche se negativi, non volle, ed a buon diritto, accogliere l’aggiunta, meravigliosamente intonata, al solito, alla necessità di smobilizzare la proprietà fondiaria e di facilitare il credito all’agricoltura ed all’industria edilizia, voluta dal fisco di stabilire un diritto fisso di 25 centesimi per ognuna delle prime venti e di 10 centesimi per ognuna delle successive formalità di iscrizione e trascrizione esaminate dai conservatori delle ipoteche ed escluse dai certificati perché concernenti stabili diversi da quelli indicati nelle domande degli interessati.

 

 

Malgrado queste insigni vittorie contro la mania spendereccia e tassatrice, ancora il disegno di legge, così come fu modificato dalla giunta del bilancio, presenta difetti ragguardevoli. Perché mantenere al 2,40% la tassa di registro sui trasferimenti di intiere aziende commerciali, anche se queste ultime risultino costituite da soli mobili o merci, quando si è ribassata al 0,12%, con obbligo di pagarla solo in caso di uso della privata scrittura, la tassa sulle compravendite di merci? Non è un voler incoraggiare le frodi di coloro che faranno passare come vendite di merci quelle che sono invece vendite di aziende commerciali costituite in tutto od in parte da merci; e non è un volere togliere sicurezza e veridicità alle transazioni commerciali, per un intento di fiscalità, che non sarà del resto soddisfatta?

 

 

Grave assai, e meriterebbe lungo discorso, è la questione dell’accertamento dei valori imponibili nei trasferimenti a titolo oneroso. Attualmente, se il prezzo convenuto nelle compravendite di immobili è reputato inferiore di oltre un quarto al valore che l’immobile aveva in comune commercio, l’amministrazione può richiedere la stima, e le spese, oltre s’intende le tasse in più, andranno a carico del contribuente nel caso che il giudizio di stima riconosca che il valore convenuto era inferiore di oltre un quarto al prezzo effettivo. La disposizione aveva avuto per effetto che i contraenti profittavano della tolleranza legale per convenire palesemente un valore inferiore almeno del quarto al valore effettivo. È un bene od un male? Difficile dare una risposta recisa. La frode alla legge è un male in quanto non tutti possono nell’eguale misura frodare; essendovi sempre coloro che, per lo stato di minore età, di interdizione, inabilitazione, per trattarsi di persone giuridiche, ecc. ecc., devono denunciare il valore vero; mentre altri possono denunciare un valore minore del vero. Vi sono perciò contribuenti i quali pagano il 4,80% di tassa su tutte le 100 lire convenute ed altri che pagheranno solo su 75 o su 60 o fors’anco su 50 lire invece che sulle vere 100. Ciò è un male, perché si viola il principio della uguaglianza tributaria. La frode alla legge invece è economicamente benefica da un altro punto di vista; in quanto cioè, di fatto, per la denuncia quasi generalmente inferiore al vero, la aliquota viene ad essere ridotta. Pagare il 4,80% sui tre quarti del valore vero è come pagare il 3,60% su tutto il valore. La riduzione è un bene perché l’aliquota del 4,80% sui trasferimenti di immobili è eccessiva, perché non tiene e non può tener conto se vi sia o non un guadagno nei trasferimenti, è perniciosa ai trapassi di proprietà, che sarebbero utilissimi per far passare la terra dalle mani dei neghittosi ed incapaci a quelle dei volonterosi e intelligenti. Per togliere la frode fiscale il governo aveva proposto di ridurre da un quarto ad un ottavo il limite di tolleranza; la giunta del bilancio propone, parmi, (dico parmi perché nel testo è stampato così, ma nella relazione ed altrove pare si tenga fermo l’ottavo), la riduzione da un quarto ad un sesto. O sia un ottavo od un sesto, la riduzione del limite di tolleranza produrrà due effetti contrari, uno buono e l’altro cattivo. L’effetto buono sarà che sarà diminuita la disuguaglianza di trattamento fra contribuenti che sono in grado di giovarsi e quelli che non possono, pur volendo, profittare della tolleranza. La disuguaglianza di trattamento sarà diminuita ad un ottavo o un sesto. L’effetto cattivo sarà che mentre ora si paga il 4,80% sui tre quarti (ossia in realtà il 3,60% sul tutto), domani si pagherà il 4,80% sui sette ottavi o sui cinque sesti (ossia il 4,20 o il 4% sul vero prezzo). Si tratta insomma di un vero aumento delle imposte sui trasferimenti. Se si pensa che queste rendono dai 45 ai 50 milioni di lire all’anno, si vede che si tratta di un balzello cresciuto di un 10 a 15 milioni di lire all’anno. La proprietà fondiaria rurale ed edilizia – non ha davvero bisogno di questo regalo, fattole sotto colore di variati limiti di tolleranza. Si tratta dunque di questione grave: si diminuiscano pure i limiti di tolleranza, in omaggio al principio della uguaglianza dei tributi, prendendo però le opportune precauzioni affinché nei giudizi di stima d’ora innanzi non si esagerino le stime giudiziali (sempre cervellotiche) al di là dei valori correnti di mercato; ma si riducano contemporaneamente le aliquote, abolendo ad esempio uno dei due decimi, cosicché non aumentino gli ostacoli alla mobilità delle proprietà fondiarie.

 

 

Su altri punti il disegno di legge merita di essere riesaminato con ponderazione. Il sottoporre ad imposta di successione i valori esteri, fin qui esenti, è principio accettabile; ma è un principio sterile, finché non si abolisca la inconsulta tassa di bollo sui titoli esteri che solo l’ostinazione pervicace nell’errore induce a mantenere. Grazie alla tassa è esulata in Svizzera la maggior parte dei titoli esteri posseduti da italiani; e di questa migrazione sono indice curioso gli avvisi a pagamento inseriti nelle quarte pagine dei maggiori nostri quotidiani da parte di banche svizzere, le quali promettono sicura custodia, amministrazione a prezzi miti e salvaguardia da tassa di successione; ed indizio ancor più interessante il moltiplicarsi in Italia di commessi viaggiatori di queste medesime banche i quali visitano in casa la probabile clientela e le fanno leggere pareri legali, sottoscritti da eminenti giudici delle maggiori corti giudiziarie svizzere i quali mettono in luce la assoluta sicurezza dei depositi fiduciari svizzeri da ogni sorta di persecuzione fiscale, grazie alla costituzione federale, la quale toglie alla confederazione la possibilità di mettere imposte sugli stranieri non residenti e di venire ad accordi internazionali con i paesi vicini per la repressione della frode fiscale. In siffatte condizioni a che vale scrivere sulla carta l’obbligo di pagare le tasse di successione sui titoli stranieri? A null’altro fuorché a persuadere gli eredi a lasciar stare presso le banche estere i titoli già ivi inviati dal defunto per non pagare la tassa di bollo. Abolite questa, ammettete i valori esteri alle quotazioni ufficiali nelle borse italiane ed allora voi potrete avere speranza che i titoli rimangano qui e paghino sul serio qualche volta l’imposta di successione. Agire altrimenti, è un voler stringere in mano un pugno di mosche.

 

 

Né meno disputabile è l’obbligo fatto alle società, che non fanno quotare i titoli in borsa, di pagare la tassa di negoziazione in base al valore effettivo, dimostrato da certificato peritale, anche quando il valore effettivo è superiore al nominale. Senza tener conto delle difficoltà delle perizie per i titoli non quotati in borsa (stimeranno i periti per sentito dire o per presunzioni basate su canoni più o meno scientifici?), siamo di fronte ad uno dei soliti casi di pseudo perequazione. Un’anonima ha le azioni sue quotate in borsa e paga il 2,40 % all’anno sul valore effettivo; un’altra anonima, che non ha le azioni quotate in borsa, oggi paga sul nominale e la si vuol far pagare sul valore effettivo, superiore al primo, per metterla alla pari della prima. È pure giustizia distributiva, si dice; e non è vero. Perché la prima anonima emette azioni che, per essere quotate in borsa sono frequentemente comprate e vendute e per essa pagare il 2,40 % sul valore effettivo di tutte le sue azioni può non essere eccessivo dato il gran numero delle transazioni verificatesi. Le azioni dell’altra anonima, che non sono quotate in borsa, sono assai probabilmente meno negoziate, passano di mano in mano con minor frequenza; e quindi la vera, se non la pseudo, perequazione esige che esse paghino un tributo minore delle prime. Adesso l’intento si raggiunge facendo liquidar la tassa sul valor nominale, anche se questo è inferiore all’effettivo. Liquidisi pure, se si vuole, la tassa sul valore effettivo, ma si riduca l’aliquota del 2,40 ad un limite inferiore; per esempio alla metà od ai due terzi. Altrimenti si avrà la perequazione apparente, tanto cara ai ministratori della giustizia burocratica, ed insieme la disuguaglianza reale di trattamento fra due cose diversissime.

 

 

Una conclusione pertanto s’impone. Questo disegno di legge, per quanto migliorato notevolmente dalla giunta del bilancio, non merita ancora di giungere agli onori della discussione parlamentare. Il torto grave dell’amministrazione finanziaria è di aver voluto utilizzare le proposte della commissione reale per la riforma delle tasse sugli affari solo nella parte che poteva riuscire vantaggiosa al fisco e non in quella che poteva tornare di utile effettivo ai contribuenti. Da alcune parole di colore oscuro che si leggono nelle prime pagine della relazione Alessio si può dedurre che la commissione, per quanto lo consentiva la rigida limitazione del suo mandato, propose riforme radicali e complesse in ogni parte dell’ampio e complesso argomento delle imposte cosidette sugli affari. Per qual motivo dunque i risultati dei lavori della commissione sono tenuti segreti? Non era questa una commissione ministeriale interna, ma una commissione reale i cui studi dovevano illuminare l’opinione pubblica? Conservando un segreto così geloso e così ingiustificato non si dà corpo al sospetto insistente che le conclusioni di quella commissione possano in parte dar ragione alle lagnanze dell’opinione pubblica contro il sistema complicato, molesto e gravoso delle tasse di registro e bollo e si voglia giovarsene solo in quei punti in cui la commissione propose inasprimenti, buttando a mare le proposte di semplificazioni e di vera utilità generale?

 

 

In un regime di discussione pubblica, come è il nostro rappresentativo, (e la discussione è l’unico suo vantaggio in confronto ai regimi assoluti) non deve essere consentito si tengano segreti documenti così importanti. I rappresentanti dell’industria e del commercio non devono stancarsi di protestare; e non devono consentire che venga approvata una riforma parziale, avulsa dalle sue vere motivazioni, le quali non possono trovarsi se non in un piano di riforme, da attuarsi gradatamente, con criterio organico.

 

 



[1] Con il titolo Contro la gragnuola delle nuove tasse. La parziale vittoria del commercio e dell’industria [ndr].

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