Opera Omnia Luigi Einaudi

Unione doganale franco italiana

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1956

Unione doganale franco italiana

Lo scrittoio del Presidente (1948-1955), Einaudi, Torino, 1956, pp. 157-160

 

 

 

Parrebbe che il significato di «unione economica», della quale si parla nelle trattative di Parigi, non sia quello di un’unione in senso generale e completo, come quella che si avrebbe in uno stato unitario, ma soltanto di quella tale unione la quale sia atta al fine di raggiungere lo scopo della libera circolazione delle cose e degli uomini nell’interno dei due territori considerati.

 

 

Qualche dubbio al riguardo viene da ciò che nel progetto franco italiano si parla di provvedimenti (textes), di cui l’adozione è detta necessaria per assicurare la attuazione dell’unione economica. Unione che richiederebbe necessariamente l’armonizzazione delle legislazioni agricole, industriali, sociali, fiscali, monetarie, doganali e in generale di ogni legislazione la quale abbia una importanza od incidenza economica. Parrebbe, cioè, che l’unione economica di due paesi sia qualcosa che non può essere raggiunta se non quando si armonizzino tutte queste legislazioni. Implicitamente con ciò si viene ad ammettere che soltanto in uno stato unitario a tipo accentrato con unica legislazione si abbia una unione economica. Probabilmente, l’idea deriva dalla mentalità particolare di coloro che sono cresciuti nei due ambienti francesi e italiani, dove non si suppone possano coesistere leggi e regolamenti diversi da regione a regione. È fondata siffatta credenza? Ha qualche fondamento l’ipotesi che la unione economica – ed anche quella minor cosa che si chiama unione doganale e che forse è il solo scopo dei negoziati fra Italia e Francia – richiegga effettivamente tutte queste armonizzazioni? Non sono esistite unioni doganali, ad esempio in Svizzera, negli Stati Uniti, nella vecchia Confederazione germanica, la cui nascita non fu affatto condizionata alla armonizzazione delle preesistenti legislazioni economiche, od almeno di quelle agricole industriali sociali e fiscali? La libera circolazione delle cose e degli uomini sembra possa aver luogo senza nessun inconveniente, anche se tutte queste legislazioni sono diverse e non armonizzate fra loro. Ad eccezione delle imposte di fabbricazione (accise) tutte le altre imposte possono essere diversissime da un territorio all’altro. Da ciò non nasce affatto la impossibilità di scambiarsi le merci secondo la regola comune di convenienza, che è quella dei costi comparati. Il fatto che Tizio è un industriale incapace di produrre a basso costo, gemente sotto il peso di imposte le quali invece sono leggere per Caio meglio attrezzato e capace, non impedisce affatto che Tizio e Caio si scambino merci tra di loro. Per quanto Tizio sia corto di intelligenza vedrà sempre che è più conveniente per lui produrre una cosa sola, quella in cui riesce meno peggio, piuttosto che produrre di tutto un po’. Caio a sua volta, che produce tutto con costi minori di Tizio, ed è capace di pagare imposte più alte e di essere meno gravato da esse di quanto non sia il suo collega, troverà sempre convenienza a limitare la sua produzione alle cose in cui riesce meglio. Nonostante la diversità delle condizioni dei due produttori, sempre ci sarà la convenienza dello scambio tra i due. Quel che si dice di Tizio e di Caio, non si capisce perché non valga per i numerosi Tizi e Cai di cui si compongono due paesi A e B. Non occorre affatto che il commercio si svolga fra paesi ugualmente poveri od ugualmente ricchi, ugualmente attrezzati od ugualmente primitivi. Il commercio internazionale non è condizionato all’eguaglianza nelle condizioni economiche. Esso può aver luogo, con convenienza per ambe le parti, fra paesi ricchi e paesi poveri, fra paesi industriali e paesi agricoli ecc. ecc. Questa faccenda dell’armonizzazione delle legislazioni agricole, industriali, sociali e fiscali è una realtà od un fantasma evocato da coloro che immaginano pericoli insussistenti e che con lo immaginarli li fanno diventare reali?

 

 

A pensar bene, si sarebbe tratti a concludere che non occorra nessuna armonizzazione di nessuna legislazione, ma fusione di alcuni pochissimi istituti. Unione doganale è sinonimo di abolizione della barriera doganale fra due paesi. Per far ciò occorre, oggi sovratutto, oltrecché abolire i dazi, togliere gli ostacoli all’abolizione medesima che sono i contingenti ed i vincoli monetari. A sua volta, per poter togliere i contingenti ed i vincoli monetari sembra necessario non già armonizzare le due legislazioni monetarie, cosa che non ha nessun significato immaginabile, ma abolire le due unità monetarie. Il che a sua volta, pare voler dire abolire le due banche di emissione e sostituire alle due una unica banca di emissione con una sola unità monetaria. Ciò sembra anche voler dire togliere ai due stati la facoltà di chiedere anticipazioni all’unica banca di emissione, sicché le anticipazioni possono essere richieste soltanto da un’autorità superiore ai due stati.

 

 

A ben riflettere, l’abolizione delle due separate banche di emissione non sarebbe necessaria, ove esse fossero, come un tempo furono in qualche paese transitoriamente, obbligate a cambiare a vista ed al portatore, i propri biglietti in un determinato peso d’oro. Farebbe d’uopo però, in mancanza di una uguale legislazione osservata sul serio in ambi i paesi, che una autorità superiore ai due stati costringesse in diritto e in fatto le due banche ad osservare l’obbligo del cambio aureo. Il che ridurrebbe le due banche ad essere di fatto due sezioni del medesimo istituto. Poiché l’obbligo del cambio a vista dei biglietti di banca è oggi universalmente giù di moda, l’ipotesi della possibilità della contemporanea esistenza delle due banche di emissione in due paesi doganalmente unificati non può essere presa in seria considerazione.

 

 

L’unificazione degli istituti di emissione e la loro sottomissione ad una autorità statale diversa e superiore a quella dei due stati contraenti è dunque, se ci si riflette bene, l’unica condizione necessaria e sufficiente per poter abolire la linea doganale fra due stati; s’intende ove l’abolizione della linea doganale includa l’abolizione di tutte le restrizioni al passaggio delle cose e degli uomini tra uno stato e l’altro. Tutto ciò che serve a questo scopo, anche se esso sia da raggiungere gradualmente, è buona cosa. Tutto ciò che non serve può essere dannoso. In particolar modo le armonizzazioni delle legislazioni agricole, industriali, sociali e fiscali anche se fossero di possibile attuazione lascerebbero il tempo che han trovato se non fossero accompagnate dalla condizione sopradetta dell’unificazione delle banche di emissione e radicherebbero sempre di più nella mente del popolo dei due paesi che la unione doganale sia una ubbia.

 

 

Non è agevole comprendere il significato dell’invito a ricercare i metodi di impiego della mano d’opera più razionali e più ampi allo scopo della elevazione del livello di vita delle due popolazioni. Uno dei mezzi atti a raggiungere questo desiderabile risultato è appunto l’unione doganale; ma se si vuol subordinare l’attuazione dell’unione doganale all’attuazione di ciò che deve essere la conseguenza dell’unione, viene spontanea la domanda: come è possibile ottenere l’effetto innanzi all’attuazione della causa? Se vi sono metodi coi quali si possa impiegare razionalmente ecc. ecc. la mano d’opera, questi devono essere attuati per se stessi, indipendentemente dall’unione doganale. L’unione doganale, ripetesi, se ha qualche valore, lo ha come mezzo per poter raggiungere il risultato della elevazione del livello di vita, che nessuno nega possa anche essere ottenuto altrimenti.

 

 

Forse la frase è stata introdotta ad istanza degli italiani allo scopo di avere appiglio per chiedere l’apertura delle frontiere francesi ai nostri emigrati. Ma chi voglia appigliarsi alla stessa frase per chiudere la porta in faccia agli italiani non potrà sempre affermare che quella tale elevazione ecc. ecc. si ottiene meglio, come si sostiene dappertutto, dalle associazioni dei lavoratori, garantendo che i lavoratori del paese non subiscano la concorrenza dei morti di fame forestieri? Al disotto della esigenza che prima si elevi il tenor di vita delle classi lavoratrici e poi si aprano le frontiere agli scambi di cose e persone, non è latente la teoria che la chiusura delle frontiere, gli ostacoli alla concorrenza forestiera, la autosufficienza siano un mezzo di garantire innanzitutto i lavoratori contro la disoccupazione e in seguito di promuoverne la elevazione? Non si suppone così dimostrata la erroneità della opposta teoria per cui chiusure, ostacoli ed autosufficienze sono invece un mezzo per immiserire la nazione, ostacolarne la elevazione ecc. ecc.? L’impressione che si ha dalla lettura dello strumento di unione franco italiana è che esso sia inspirato a quelle opinioni ancora oggi comunemente correnti in quasi tutti i ceti sociali, a cominciare dalla grande maggioranza della classe politica e burocratica; opinioni note da secoli sotto il nome di mercantilismo.

 

 

30 gennaio 1949.

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