Opera Omnia Luigi Einaudi

Il disegno di legge sui contratti agrari

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 03/04/1921

Il disegno di legge sui contratti agrari

«Corriere della Sera», 3 aprile 1921

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VI, Einaudi, Torino, 1963, pp. 90-96

 

 

 

Si trova dinanzi al senato un disegno di legge contenente «disposizioni relative alla revisione del prezzo nei contratti di fondi rustici». In realtà tratta di parecchie altre cose, fra cui disposizioni di diritto speciale per le terre liberate e sull’obbligatorietà dei contratti agrari collettivi per tutti i soci delle associazioni che presero parte al contratto. Norma assai controvertibile quest’ultima, perché una persona solvibile, come sono i proprietari e i conduttori di fondi rustici e come non sono i semplici lavoratori, diventerà peritante ad iscriversi in una associazione, i cui dirigenti la possono rovinare con un concordato mal fatto; mentre i lavoratori potranno sempre rifiutarsi di osservare il concordato ad essi spiacente, né si immagina quale sanzione seria possa trovarsi contro la loro inadempienza. I due punti più importanti regolati dal disegno di legge sono però le revisioni dei canoni di affitto e la proroga per un altr’anno della esecuzione degli escomi. Ad amendue i problemi il disegno di legge dà una soluzione squisitamente politica, epperciò fonte di nuove sperequazioni ed agitazioni.

 

 

La necessità di rivedere i canoni di affitto delle locazioni agrarie in corso è per fermo evidente. Tizio, proprietario, locò ad un affittuario il suo fondo per 1.000 lire all’anno quando la lira valeva 100 centesimi d’oro. Oggi, ricevendo le stesse 1.000 lire, ma in carta svalutata, che valgono 200 lire d’oro, egli è defraudato dei quattro quinti del suo avere. Anzi più; perché innanzi alla guerra sulle 1.000 lire gravavano imposte per 300 lire ed oggi gravano non meno di 500 o 600 lire. In realtà, egli riceve nette al massimo 500 lire, uguali a 100 lire vere d’oro, mentre prima incassava nette 700 lire vere. In molti casi le cose vanno peggio. Da un piccolo proprietario del Cremonese ricevo oggi una lettera in cui contro un fitto di 1.000 lire stanno lire 1.040,20 di imposte, sovrimposte e contributi consortili, senza calcolare l’imposta patrimoniale a cui egli per ironia è soggetto. Mentre il proprietario va in rovina, l’affittuario si arricchisce, ricavando prezzi assai superiori a quelli antebellici. Guadagnava 1.000 lire anch’egli un tempo, ed oggi lucrerà 5.000 o 10.000 lire. Siano pure aumentate le spese, i salari, le imposte, esiste pur sempre un largo margine a suo vantaggio. C’è, per taluni, la terribile incognita dell’avocazione dei profitti di guerra; ma questa, chiusa al 30 giugno 1920, ad ogni modo non tocca il disegno di legge, il quale esercita la sua azione solo dal San Martino, od altra data consuetudinaria locale, del 1920 al San Martino del 1922.

 

 

Il disegno di legge vuole porre un certo riparo alla iniquità ora descritta. Ma il riparo è parziale e concesso di mala voglia. Infatti il ministro proponente si affanna, non si capisce il perché, ad affermare – dimostrare non può, perché non si dimostra l’assurdo – che il solo danno meritevole di riparazione toccato al proprietario è quello derivante dall’aumento delle imposte gravanti sul fondo. E fu certo questo un danno grave ma in sostanza spiegabilissimo e correttissimo. Anzi, danno minore di quello che per equità sarebbe dovuto toccare al proprietario qualora lo stato avesse preteso di ricevere nulla più dell’antica imposta pagata in moneta buona. Lo stato avrebbe potuto e dovuto infatti seguire per la fondiaria lo stesso sistema oggi applicato al pagamento dei dazi doganali: le imposte o si paghino in oro effettivo o in lire al cambio del dollaro, che è la sola moneta «vera» del mondo, la quale abbia cioè conservata la sua equivalenza con l’oro. Non poté lo stato far ciò, che pur sarebbe stato giusto, perché obbligava i proprietari ingiustamente a contentarsi di canoni pagati in lirette «non vere» ossia non uguali alle lire-oro. Ma ciò dimostra viemmeglio che il vero danno subito dai proprietari non fu di aver dovuto pagare imposte maggiori, ma di essere stati costretti a ricevere un canone in moneta diversa da quella stipulata.

 

 

Essendo partito da una premessa erronea, il governo applicò il principio giusto della revisione dei canoni secondo modalità sbagliate:

 

 

  • fissò un limite massimo agli aumenti dell’80% in generale, fondando tale limite cervellotico con sofismi privi di senso sull’aumento delle imposte e spese. Il solo criterio buono era quello proposto dall’on. Alessio nel disegno di legge sui fitti, ossia «i mutamenti nella svalutazione della moneta in relazione all’inizio del contratto ed alla sua durata successiva»;
  • fissò un limite massimo del 30% per le piccole affittanze, che sono quelle in cui l’«affittuario coltiva direttamente il fondo col lavoro prevalente proprio o di persone della sua famiglia». Norma questa inspirata ad una evidente ragione di favore verso un gruppo numeroso di elettori; mentre, per giustizia, ogni differenza di trattamento doveva essere esclusa in favore di una categoria di affittuari, la quale non avendo spese di manovalanza da sopportare, si locupletò proporzionatamente più, e non meno, delle altre;
  • pure per ragioni politiche di ossequio ai socialisti, si escluse qualsiasi aumento quando il fondo sia locato ad affittanze collettive o comunque gestito da cooperative agricole;
  • e finalmente, in un unico caso, si tolse di mezzo ogni limite artificioso e politico ed è quello in cui il proprietario sia un ente morale o una istituzione di pubblica beneficenza. Al governo pare inutile giustificare quest’unica eccezione «essendo troppo nota la condizione della maggior parte degli istituti ed enti, che, vincolati da antichi e lunghi affitti a basso canone, non sono più in grado, per estrema esiguità del reddito dei loro patrimoni, spesso cospicui, di compiere, come una volta, e neppure in misura limitata, le alte funzioni di pubblico interesse, che prima adempivano con i più benefici risultati, a favore della collettività».

 

 

Osservazioni assennate; ma che valgono per tutti i casi. Poiché, durando la locazione, il canone non può essere variato a libito dei proprietari, ma deve essere stabilito da una commissione arbitrale, presieduta dal pretore e composta di un rappresentante dei proprietari e di uno degli affittuari, qual mai giustificazione ha il limite fisso? O il canone antico era davvero troppo basso e la commissione lo raddoppierà o lo triplicherà; od era già alto e lo crescerà solo del 50 o del 20 o del 10%; od era eccessivo, come può essere stato in taluni eccezionali casi, e lo ridurrà ancora, come del resto il disegno prevede. A che cosa servono i limiti fissi? A nient’altro fuorché a risparmiare agli arbitri la fatica di studiare la questione secondo i particolari di ogni singolo caso, attenendosi ad una regola empirica, la quale non soddisferà nessuno e perpetuerà la presente situazione, per cui i fondi rustici rimangono, per la tenuità dei canoni politici, legati agli affittuari attuali, anche se incapaci o distruttori della fertilità dei terreni, e manca quel continuo, lento, inavvertito adattamento delle famiglie di coltivatori alle esigenze dei fondi rustici, che era un tempo una delle migliori garanzie di progresso agricolo.

 

 

Adattamento che sarà ancor più ostacolato dal secondo provvedimento contenuto nel disegno di legge: la sospensione per un’altra volta ancora, della esecuzione delle disdette che fossero state date a salariati, coloni, mezzadri o piccoli affittuari, fino a tutto l’anno agrario 1921-22. Oggi, le proroghe legali scadevano definitivamente con l’anno agrario 1920-21 ed il proprietario era libero di licenziare il colono o piccolo affittuario a partire dal San Martino od altra data consuetudinaria dell’anno in corso. Il disegno di legge propone di dare un altro anno di proroga, a tutto il 1921-22. Ma il ministro proponente, il quale, intitolandosi all’agricoltura, conosce bene quanto pericolose siano le proroghe per la produzione agricola, non ha osato proporre che la nuova proroga sia generale: essa sarà concessa dal ministro nei casi d’urgenza o dal ministro dietro parere di certi comitati provinciali di conciliazione negli altri casi. Ministro e comitati provinciali dovranno esaminare se in una data provincia

 

 

«per circostanze di fatto o ragioni di equità e di opportunità le disdette di salariati, coloni, mezzadri o piccoli affittuari, per il numero o per la loro natura o per le particolari condizioni dell’ambiente, come la scarsezza di abitazioni e le difficoltà di diverso collocamento, possano dar luogo ad inconvenienti gravi, che giustifichino la necessità di un nuovo rinvio della esecuzione della disdetta».

 

 

Questa è una norma, la quale sotto il consueto paludamento delle formule di «necessità», «inconvenienti gravi», «ragioni di equità o di opportunità» consacra l’arbitrio più assoluto dei prefetti e del governo in una materia così infiammabile. Basterà che qualche deputato rosso o bianco o che, in tempi di elezioni, qualche candidato inteso ad accattar popolarità, ecciti i contadini a far baccano perché comitati provinciali e ministri si persuadano dell’esistenza di «gravi inconvenienti» e concedano la proroga chiesta per ragioni politiche e non economiche.

 

 

Se si fosse voluta sul serio la pacificazione sociale e non si fosse voluta dare un’arma elettorale in mano al governo, si sarebbe data alle commissioni arbitrali che, in virtù del medesimo disegno, dovranno giudicare sulle richieste di aumento dei canoni d’affitto, la facoltà di giudicare altresì se in casi determinati esisteva davvero quel «grave» danno sociale, che può legittimare l’inferimento di quel gravissimo danno all’agricoltura che è la sospensione di uno sfratto. Dire che «in una provincia» esistono circostanze «generiche» le quali giustificano un rinvio «generale» è un non senso. Le condizioni agrarie sono differentissime da luogo a luogo e da caso a caso; e quei tali pareri dei comitati provinciali, provocati dai prefetti, non saranno mai pareri tecnici, motivati con ragioni oggettive, ma giudizi politici, imposti da tumulti di piazza e da pressioni di agitatori professionali.

 

 

Quanto ciò sia per giovare a quel progresso agricolo ed a quella conciliazione delle classi che il governo afferma essere lo scopo precipuo del disegno di legge, si deduce agevolmente da una considerazione assai semplice. Nessun proprietario, e nessun conduttore di fondi rustici si decide mai ad escomiare un suo colono senza motivi gravissimi. Se un colono è un bravo od anche solo un mediocre lavoratore, se coltiva il fondo con diligenza e tanto più se lo coltiva con amore, si può essere sicuri, arcisicuri che il proprietario se lo terrà carissimo e farà qualunque sacrificio pur di non lasciarlo andar via. Anche se il colono diventa vecchio o le braccia non sono più in casa del tutto sufficienti, il proprietario consentirà ad espedienti, contribuirà anche ad una parte della spesa per i salariati, pur di non lasciarsi sfuggire il buon colono. Egli è che la gente brava e disposta a lavorare va diventando ogni giorno più una merce preziosa, che tutti sono disposti a pagare quanto si merita ed anche più che non si merita.

 

 

Si può perciò affermare con assoluta certezza che i soli coloni, i quali corrono il pericolo di disdetta, sono gli incapaci, i poltroni e gli agitatori professionali. La nuova proroga è fatta esclusivamente a loro favore e produrrà quindi effetti deleteri sulla produzione agricola e sulla pacificazione degli animi. Il colono agricolo tende ad assumere la figura e la psicologia dell’impiegato di stato, che nessuno è capace di mandar via, a meno che sia scoperto in flagranza di reato comune. Se egli si limita a non far nulla, è sicurissimo del posto e delle promozioni. O non accadde che in un ministero romano l’unico funzionario che si riuscì ad eliminare, in virtù di una recente legge di epurazione, fu un tale che osò presentarsi dinanzi al collegio giudicante in stato di ubriachezza conclamata, sì da dover essere tradotto a braccia dagli uscieri nella sala del giudizio? Questo stesso è l’effetto ultimo a cui tende la legge sugli sfratti. Le contese fra le classi agricole diverranno più irritanti ed aspre. Gli agitatori professionali ne trarranno argomento per inculcare vieppiù nella mente dei contadini l’idea che essi hanno diritto a rimanere nel fondo anche se essi non hanno voglia di lavorare. È un vero trapasso di proprietà che si opera sotto i nostri occhi a favore della parte meno meritevole e meno laboriosa dei coloni agricoli, trapasso per ora limitato all’anno agrario 1921-22, ma con gli stessi argomenti prorogabile poi all’infinito. La guerra è stata cagione di un vero rivolgimento nella distribuzione della proprietà rustica; ed ha aumentato il numero dei piccoli e medi proprietari più di ogni altro avvenimento storico dell’ultimo secolo, più che tutte le leggi emanate da cinquant’anni a questa parte. Fu un mutamento grandioso e benefico, perché avveratosi a favore di quei contadini che avevano saputo lavorare e risparmiare. La formula della «terra ai contadini» è formula dannosa quando non sia integrata con l’aggiunta «ai contadini che la meritano». Il disegno di legge, consacrando il principio del diritto di restare sulla terra ai contadini cattivi e solo a questi, ché gli altri mai restarono privi di terra, non può alla lunga non essere causa di un pericoloso regresso economico e sociale.

 

 

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