Opera Omnia Luigi Einaudi

19-21 dicembre 1945 – Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 19/12/1945

19-21 dicembre 1945 – Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario

Consulta Nazionale – Resoconti

Interventi e Relazioni parlamentari, a cura di Stefania Martinotti Dorigo, Vol. II, Dalla Consulta nazionale al Senato della Repubblica (1945-1958), Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1982, pp. 31-36

 

 

 

È all’esame della Commissione Finanze e Tesoro lo schema di provvedimento legislativo «Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario» (stampato n. 85). Questo provvedimento si propone di adeguare l’imposizione sui redditi fondiari al considerevole aumento dei redditi stessi, verificatosi dopo il 1943 per effetto della guerra. Aprono la discussione il relatore Moscati e l’on. Persico, sottosegretario di stato per il Tesoro; quindi L. Einaudi osserva che non è possibile formarsi un’idea precisa delle conseguenze del provvedimento, essendo questo collegato con un altro relativo alla finanza locale, ma non ancora presentato all’esame della Consulta.

 

 

Da tale provvedimento si dovrebbe conoscere quali sono i limiti delle sovraimposte che dovranno essere stabilite dai comuni e dalle provincie.

 

 

Quindi, se questo provvedimento non fosse approvato, o se venisse modificato, le conseguenze potrebbero essere rilevantissime. Occorre pertanto aver contemporaneamente visione dei due provvedimenti.

 

 

L’on. Moscati chiarisce che il provvedimento dispone che l’aumento vada per il 20 per cento a favore delle finanze statali, per il 5 per cento ai comuni e per un altro 5 per cento alle provincie e riguarda i redditi agrari e non quelli catastali. Il presidente rileva che «il consultore Einaudi ha parlato di sovrimposte da istituirsi»; Moscati risponde che «il risultato di un maggior gettito finanziario, cui tende il provvedimento, potrà essere conseguito agevolmente aumentando l’aliquota, con la procedura già iniziata; mentre, aumentando l’imponibile, non si sa quali ripercussioni possano derivarne ai fini di altre imposte… La complementare, ad esempio, risentirà in misura che non si può prevedere dall’aumento dell’imponibile, mentre è da desiderarsi che in questi provvedimenti si sappia dove si vuole arrivare e che cosa si pretende».

 

 

A questo punto L. Einaudi osserva che rispetto alla complementare occorrerebbe un miglior coordinamento.

 

 

Nel passaggio dal calcolo del reddito imponibile sui terreni al calcolo dell’imposta complementare per gli stessi terreni, vi sono due coefficienti di moltiplicazione, fra i quali non si vede bene il rapporto. Per la complementare i redditi imponibili dei terreni sono moltiplicati per quattro.

 

 

Moltiplicare per tre l’imponibile e l’aliquota, dovrebbe essere la stessa cosa, ma non è.

 

 

Di solito, poi, trattandosi di sovrimposta, non si parla di percentuale, ma di centesimi addizionali sulla principale: nomenclatura nuova che potrà condurre allo stesso risultato.

 

 

Il presidente sospende quindi la discussione, allo scopo di «chiedere chiarimenti al ministro delle Finanze, circa il coordinamento con altre imposte».

 

 

 

 

21 dicembre 1945

 

 

Riprende la discussione, interrotta il 19 dicembre, sullo schema di provvedimento relativo alla rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario (stampato n. 85).

 

 

Prende la parola per primo il relatore Moscati, quindi L. Einaudi, che ritiene che questo provvedimento debba essere separato da quello per i tributi locali, sebbene si tratti di materia affine, pur consentendo col relatore sull’opportunità di avere sott’occhio i disegni di legge contemporaneamente, per rendersi conto delle conseguenze dell’aumento degli imponibili moltiplicati per tre.

 

 

Sarebbe poi assolutamente necessario vedere i rapporti fra questo provvedimento e lo stato di diritto esistente per la complementare, per la quale si applica già il coefficiente di moltiplica.

 

 

Pietro Fazzi precisa che il coefficiente è di 1,50. L. Einaudi prosegue: trattandosi di due coefficienti contemporanei per calcolare il medesimo reddito, vorrebbe che fosse chiarito se debbano essere applicati tutte e due, o se sia sufficiente uno di essi.

 

 

Intervengono quindi i consultori Vanoni, Bresciani Turroni, Siglienti, Molinelli, Manes, Fazzi, Fré, Zoli, Moscati e Boneschi; prende poi nuovamente la parola L. Einaudi riferendosi ad una notizia apparsa nei giornali, domanda se in seno al Consiglio dei ministri sia prevalsa la tesi dell’aumento dell’aliquota e non dell’applicazione di un coefficiente. Riconferma poi l’inopportunità dell’articolo 4 del decreto in esame, il quale non importa spese, consistendo tutto in una circolare da mandare agli uffici con la disposizione di fare i ruoli con quelle determinate note, mentre le spese, effettivamente rilevanti, sono quelle relative alla revisione generale dei redditi soggetti all’imposta di ricchezza mobile, per cui occorrerebbe un separato provvedimento.

 

 

La discussione termina, dopo interventi dei consultori Molinelli, Fazzi, Zoli, Moscati, Fré, Siglienti e Bresciani Turroni. Quindi la Commissione esprime parere favorevole allo schema di provvedimento.

 

 

 

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