Opera Omnia Luigi Einaudi

20-21 marzo 1956– Ddl “Provvidenze sulla stampa”

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 20/03/1956

20-21 marzo 1956– Ddl “Provvidenze sulla stampa”

Atti Parlamentari, Senato della Repubblica. Dibattiti

Interventi e Relazioni parlamentari, a cura di Stefania Martinotti Dorigo, Vol. II, Dalla Consulta nazionale al Senato della Repubblica (1945-1958), Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1982, pp. 801-819

 

 

 

Discussione del disegno di legge «Provvidenze per la stampa», già approvato dalla Camera dei deputati il 2 dicembre 1955; all’esame di questo provvedimento è abbinato quello della petizione n. 42. La discussione, iniziata il 12 marzo, era stata rinviataper consentire che la Commissione Finanze e Tesoro esprimesse il suo parere in materia. Il sen. Bertone dà lettura del parere della Commissione Finanze e Tesoro: «Onorevoli colleghi, mi onoro di dar lettura del parere, studiato e faticato, che la Commissione Finanze e Tesoro ha ritenuto di dover dare in esecuzione del mandato ricevuto dal Senato.

 

 

La quinta Commissione Finanze e Tesoro rileva quanto segue:

 

 

  • 1) sembra opportuno che gli scopi dell’ordinamento dell’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta formino oggetto di approfondito esame da parte del potere legislativo e pertanto la presente proposta di legge non deve assumere significato di sistemazione definitiva.

 

 

A titolo di semplice richiamo si fa presente che il 22 febbraio 1949 il governo del tempo (De Gasperi, Vanoni, Pella, Segni, Lombardo e il nostro illustre presidente che allora ricopriva la carica di ministro del Commercio con l’estero) presentò alla Camera dei deputati un disegno di legge con il titolo «Trasformazione dell’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta» (362) e che attualmente pende sull’argomento davanti alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 1480 di iniziativa dei deputati Dosi, Faletti, Dè Cocci e Graziosi sotto il titolo: «Ordinamento giuridico dell’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta».

  • 2) Il comma quarto dell’articolo unico del presente disegno di legge si presenta incostituzionale se intende esprimere una delega legislativa al potere esecutivo, e può essere giudicato eccessivo se intende attribuire all’esecutivo una normale facoltà amministrativa. Nella prima ipotesi, infatti, la norma dovrebbe dichiarare più esplicitamente i criteri informatori della delega e limitarne nel tempo l’efficacia, in ossequio all’articolo 76 della Costituzione.

 

 

Nel secondo caso non sembra costituzionalmente corretto affidare all’esecutivo una discrezionalità così ampia che, attraverso le variazioni della misura dei contributi, potrebbe anche compromettere la vita stessa dell’ente. Invero nel caso specifico, oltre al diritto dei terzi contribuenti, vi è da salvaguardare anche il diritto dell’ente fino a che esso funziona ed opera e perciò sembra più corretto prevedere, oltre al livello massimo di contribuenza, anche il livello minimo, entro i quali limiti possa svolgersi la discrezionalità dei provvedimenti amministrativi.

 

 

Tale limite potrebbe concretarsi in un emendamento al quarto comma dell’articolo unico, consistente nell’aggiungere, dopo le parole: «del presente articolo unico», le altre: «e purché l’eventuale riduzione non superi comunque la metà dei limiti sopramenzionati».

 

 

  • 3) La Commissione ha espresso parere unanime per ragioni evidenti di politica economico – finanziaria contro il principio della retroattività delle imposte tributarie. Peraltro ha stimato che nel caso specifico tali ragioni di natura economica e finanziaria non si oppongano al regolamento legislativo della contribuenza dal 16 gennaio 1951: dovendosi ritenere che il contribuente di fatto, cioè il consumatore, abbia soddisfatto il tributo destinato all’Ente.

 

 

Questo rilievo spiega per quale ragione il disegno di legge, mentre fissa l’aliquota contributiva (inferiore sia a quella stabilita dalla legge 13 giugno 1949, sia a quella stabilita dal decreto – legge ministeriale 16 – rectius: 15 – gennaio 1951), lasci immutata l’aliquota di rivalsa giuridica, che deve risultare dalle fatture finora emesse. Sembra alla Commissione che in tal modo resti confermata la non retroattività economica del tributo.

 

 

  • 4) La Commissione ritiene sia da accettare l’emendamento Ferretti nella sua terza parte, concernente il penultimo comma, parendo giusto considerare con lo stesso spirito di equità la eventuale posizione debitoria dell’ente, già prevista nello stesso comma, e quella delle cartiere, per la regolazione del rispettivo debito.
  • 5) La Commissione ritiene infine che sia da approvarsi l’iniziativa dell’ente di parificare il regime della carta destinata ad involgere prodotti esportati a quello della temporanea importazione e raccomanda alle autorità competenti di provvedere in conformità.

 

 

Null’altro ha da osservare la quinta Commissione permanente Finanze e Tesoro circa tutte le altre disposizioni del disegno di legge, tranne che, in relazione alla materia del provvedimento, sembrerebbe più congruo il titolo «Disposizioni concernenti l’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta».

 

 

Mi si consenta di aggiungere poche e brevissime parole forse a migliore chiarimento di questo parere.

 

 

In sostanza la Commissione proporrebbe un solo emendamento il quale forse potrebbe diventare superfluo e cioè: escluso che si tratti di delega legislativa al potere esecutivo, perché questa delega tra l’altro dovrebbe essere limitata nel tempo mentre qui non c’è nessuna limitazione, si conviene che sia piuttosto una delega di norma regolamentare e per questo si è pensato che il potere esecutivo, finché l’ente vive, opera e funziona, deve in qualche modo non lasciargli mancare i mezzi con cui l’ente stesso possa adempiere alla sua funzione. Per questo si è detto che sta bene fissare una aliquota massima, che non può essere superata, ma che nell’interesse dell’ente è anche opportuno stabilire una aliquota minima al di sotto della quale non si debba scendere, senza vulnerare la vitalità dell’Ente. A questo proposito però debbo aggiungere che, poiché l’Ente in sostanza dipende, almeno come tutela, dal potere esecutivo e non potendosi pensare che il potere esecutivo voglia far mancare i mezzi di vita, di sostentamento ad un Ente di cui ha la tutela, se il governo facesse una dichiarazione esplicita in questo senso, potrebbe anche diventare superfluo l’emendamento proposto dalla Commissione.

 

 

La Commissione viceversa ha ritenuto opportuno l’emendamento del senatore Ferretti che pone su uno stesso piano di trattamento l’Ente, per i contributi che eventualmente dovesse restituire, e le cartiere, per i contributi arretrati che dovessero pagare. Nel disegno di legge l’Ente si è riservato 5 anni di tempo per restituire; l’emendamento Ferretti propone che uguale termine sia concesso alle cartiere che debbono versare. Mi pare che sia una misura di tutta equità sulla quale non ci dovrebbe essere dissenso, cioè che le cartiere, che debbono versare i contributi che finora non hanno versato, li possano versare con la rateazione di 5 anni così come è concesso all’Ente per i contributi che avesse esatto in più, e per questa restituzione si è posto il termine di 5 anni.

 

 

Per quanto riguarda poi l’emendamento al titolo, se il disegno di legge deve ritornare alla Camera per altri emendamenti, noi riteniamo opportuno che sia modificato anche il titolo che ora è: «Provvidenze per la stampa», perché la stampa non c’entra; questo è un affare industriale, di prezzi tra Ente, contribuenti, cartiere, consumatori. Ma, evidentemente, se si ritenessero superflui gli altri emendamenti, pensiamo che non sia il caso di rimandare il disegno di legge alla Camera soltanto per modificare il titolo.

 

 

Queste le dichiarazioni che ho l’onore di fare a nome della Commissione Finanze e Tesoro».

 

 

Il presidente dichiara aperta la discussione generale. L. EINAUDI prende la parola:

 

 

Questo problema della cellulosa e della carta, che porta il titolo «Provvidenze per la stampa», qualche anno addietro era arrivato anche sul mio tavolo. Decisioni di tribunali e di corpi amministrativi mi avevano indotto a riflettere sull’argomento. Frutto di queste riflessioni sono alcune parole che io avevo scritto per consegnarle a chi poteva a ragion veduta avere un pubblico interesse a prenderne notizia. Chiedo venia se leggo queste mie riflessioni.

 

 

«Il sugo della faccenda parmi che possa essere posto nei seguenti termini: taluni consumatori di carta, consumatori intermedi – ma essi parlano dichiarandosi rappresentanti dei consumatori ultimi – affermano di dover pagare per la carta un prezzo troppo alto. Costoro sarebbero gli editori dei giornali. Essi invocano dallo stato un intervento, affermando che senza un aiuto essi dovrebbero aumentare troppo il prezzo dei giornali, portandolo da 20/25 lire la copia a 30/35 lire.

 

 

Senza saperne niente in particolare, sono persuaso che in questo come in tutti gli altri casi, si tratta, di una grossa bugia. Non può essere vero che tutti i giornali sarebbero costretti ad aumentare il prezzo da 20/25 lire a 30/35 lire od altro diverso e maggior prezzo. È questa la solita bugia del costo di produzione medio; entità metafisica non mai esistita e che non esisterà mai. Il costo di produzione dei giornali, come di qualunque altra merce, è variabilissimo e può andare nel caso particolare da 20, e forse anche meno, a 50 o 100 lire per copia. La grossolana bugia del costo di produzione medio ha soltanto per scopo: in primo luogo, di mettere in grado le imprese le quali producano giornali, che nessuno legge, di vivere a spese di qualche innocente che potrebbe essere il solito Pantalone; e, in secondo luogo, di fornire profitti illeciti, ottenuti ingannando il legislatore, alle imprese, le quali potrebbero vivere vendendo il giornale anche a prezzo inferiore a quello odierno. Gli editori di giornali, sia quelli che lasciati a sé fallirebbero, sia quelli che in ogni caso prospererebbero, sono costretti, per rafforzare la grossa fandonia del costo di produzione medio, ad inventare un’altra fandonia, anche più grossa, ed è quella del servizio pubblico a cui i giornali adempiono. Essi dicono: «Senza la carta a buon mercato, e resa a buon mercato da un sussidio governativo, noi non potremmo adempiere al nostro ufficio di informare il pubblico». Il risultato ottenuto con il sussidio è precisamente l’opposto: si mantengono in vita i giornali che non informano il pubblico, ma lo ingannano. Il giornale il quale informa esattamente il pubblico della verità, il giornale che osserva la massima fondamentale che dovrebbe regolare la sua condotta «notizie vere e commenti liberi», non ha bisogno di sussidi. Più o meno presto i lettori sanno fare la scelta ed abbandonano alla loro sorte, non comprandoli, i giornali che offrono notizie false e commenti pagati. Se i giornali i quali tradiscono il loro compito riescono a sopravvivere, è anche perché, accanto agli aiuti privati, ricevono l’aiuto pubblico della carta al di sotto del prezzo libero di vendita.

 

 

Sia perciò messo ben chiaro, come punto fondamentale nella discussione, che dare un sussidio sotto forma di contributo pubblico di carta a minor prezzo è opera antisociale antieducativa. Fatto il primo passo, altre conseguenze spiacevoli si manifestano ineluttabilmente. A chi far pagare il costo del sussidio fornito agli editori dei giornali e fornito per ottenere il duplice risultato di aiutare gli spacciatori di notizie false e di commenti informati ai privati interessi e di crescere i profitti di coloro che non hanno bisogno dell’aiuto? Se si dicesse: «Diamo ai giornali un sussidio di tot decine o centinaia di milioni ed iscriviamo il sussidio nel bilancio del Ministero dell’Industria», la cosa farebbe scandalo. In Parlamento qualcuno ci sarebbe per far notare che i denari dei contribuenti non si devono spendere in così malo modo e la cosa non passerebbe liscia. Ed allora si inventa un’altra teoria balzana: ricorrere sì a qualche imposta, far tassare sì qualche contribuente, ma affermando che non si tratta né di imposta né di contribuente, ma di contributi perequativi o compensativi messi a carico di un gruppo di persone che hanno interessi similari.

 

 

Si inventano perciò contributi su ogni chilogrammo di cellulosa importata o prodotta nello stato e destinata alla carta e vi si aggiungono altri contributi sulle fatture di carta e cartoni, ad esclusione della carta per giornali quotidiani (e sembra, od almeno mi è sembrato, quando ho scritto queste pagine, che il concetto di giornale quotidiano sia stato esteso a tutta la roba che sia stata stampata con macchine rotative). La sostanza è che gli industriali consumatori di carta sono distinti in due categorie, coloro che consumano carta per produrre giornali quotidiani e forse, in genere, roba da rotative, e gli industriali i quali producono libri e riviste ed altre pubblicazioni che per la loro natura tecnica non sono adatte alle rotative. Possiamo chiamarlo sin che vogliamo col nome di contributo, ma con la mutazione della terminologia non mutiamo la natura dell’istituto che è quella dell’imposta e, per giunta, della pessima tra le imposte. Se Tizio è chiamato forzosamente a pagare una certa somma, nessuno potrà mai negare che egli sia chiamato a pagare una imposta vera e propria; con questa differenza essenziale, però, che le imposte debbono andare tutte a vantaggio dell’erario pubblico, mentre invece nel caso attuale vanno a vantaggio di private imprese. In sostanza sono i consumatori di libri, di riviste e pubblicazioni estranee alle rotative, che sono chiamati a pagare un sussidio ai produttori di giornali.

 

 

Si offende il buon senso e la morale pubblica affermando che i giornali quotidiani adempiono ad un fine pubblico migliore e più alto di quello cui adempiono i libri e le riviste. Spiegai sopra che il fine pubblico per i giornali non esiste, anzi si ottiene il risultato opposto di danneggiare l’interesse pubblico. Ma se anche esistesse non vi ha ragione al mondo perché l’onere del conseguimento di siffatto pretestuoso interesse pubblico debba essere ottenuto a spese dei consumatori di libri e riviste. Se per assurdo fosse vero che l’interesse pubblico esiste, tale interesse dovrebbe essere conseguito a carico dei contribuenti in genere e non mai di una categoria particolare di contribuenti scelti esclusivamente in base ad una omonimia o tutt’al più in base ad una specie di parentela spirituale: i libri essendo composti di carta ed essendo perciò affini ai giornali, è giusto che i giornali diventino i parassiti dei libri. Ragionamento, che se fosse vero, potrebbe essere rovesciato: perché il legislatore deve decidere sulla dignità rispettiva dei giornali e dei libri? Perché mai deve concludere che i giornali sono meritevoli di compatimento e di sussidio, laddove i libri debbono essere colpiti da una taglia a favore dei giornali? Trattasi di giudizi di dignità che sono rimessi agli storici o ai filosofi, ma non sono certamente di competenza dei legislatori e dei ministeri».

 

 

Queste parole erano dettate nel 18 maggio 1952 e spiegano perché io darò voto contrario all’insieme del disegno di legge ed a tutte le norme singole che sono comprese nell’unico articolo.

 

 

Do lode al governo del tempo ed al governo attuale perché non hanno voluto mischiarsi in questa brutta faccenda.

 

 

Non parlo della retroattività, sulla quale si è intrattenuto l’amico Bertone. Non essendo giurista, non dirò nulla in argomento, perché potrei dire qualche corbelleria. Nesutor ultra crepidam. Ma sia lecito dire che, non dal punto di vista giuridico, ma dal punto di vista politico e morale, la retroattività è apertamente condannabile. Essa conduce ad un risultato a cui malauguratamente noi siamo troppo abituati, cioè al disprezzo della legge. Quando le magistrature e i supremi tribunali hanno dichiarato che una certa legge non poteva essere applicata, al Parlamento non spetta, con offesa alla divisione dei poteri fra le grandi assise dello stato, non spetta, non dico giuridicamente, ma politicamente e moralmente, di passar sopra al giudicato della magistratura.

 

 

Ciò non vuol dire che io sia contrario a che ci siano dei giornali passivi.

 

 

Che ci siano dei giornali passivi, è giusto. Coloro i quei vogliono difendere un ideale o un principio od anche soltanto un interesse, hanno pienamente diritto di stampare giornali, di fare uscire pubblicazioni per difendere la loro tesi, purché lo facciano con i loro denari, non con quelli dei contribuenti. Ognuno ha diritto di difendere i propri ideali o i propri interessi, siano essi ideali ed interessi di una o dell’altra classe sociale, purché lo facciano con i propri denari. Non si difendono ideali od interessi caricandone l’onere su altri, ossia sui contribuenti.

 

 

Non ho neppure obiezioni di principio a caricare imposte su qualunque specie di carta o di pubblicazione, sia quotidiana, sia settimanale, siano riviste scientifiche o letterarie o siano libri. Credo che del resto, su qualcuno di questi tipi di pubblicazioni, le imposte vigenti, fra cui principale quella dell’I. G. E. siano già fatte cadere. In linea di principio, nessuna obiezione, dunque, a che carta e cartone, libri, giornali e riviste siano chiamati a pagare imposta.

 

 

Ma chi deve decidere? Deve proporre esclusivamente il governo sotto la sua responsabilità e deve decidere il Parlamento nel suo definitivo giudizio.

 

 

È il governo che deve presentare i progetti ed è il Parlamento che deve decidere. Non si possono però fare smorfie simili a quelle scritte nel disegno di legge e far passare per contributo, per semplice passaggio cooperativo di denaro tra persone aventi uguali interessi, quelle che sono vere e proprie imposte.

 

 

Le imposte potranno essere giustificate o meno. Nei tempi odierni, dal punto di vista dell’accertamento e della riscossione, i metodi di riscossione sono molto più abili, molto più evoluti del passato. Noi non vedremo più, ciò che ognuno di noi ha visto, supponiamo, su «Il Conciliatore» di Silvio Pellico, sconciato ogni foglio con un bollo che indicava il pagamento della tassa; non vedremo più la vecchia gloriosa «Antologia» di Vieusseuxugualmente sconciata dai bolli di pagamento dell’imposta. Ci sono oggi metodi più eleganti di far pagare, se così si vuole, imposte a giornali, libri e riviste. Ma giudice unico di questo deve essere, per la proposta, il governo sotto la sua responsabilità e il Parlamento nella sapienza delle sue decisioni.

 

 

Fino a quando noi vedremo contributi i quali passano da persona a persona attraverso un fondo, del quale notizie precise, salvo alcune cifre molto generali, non si hanno, fino a quando, nei libri della pubblica contabilità noi non vedremo enunciati i nomi delle persone, delle ditte, degli enti i quali hanno ricevuto anno per anno delle somme deliberate a vantaggio dell’una o dell’altra categoria; fino a quando noi non vedremo, nei libri della pubblica contabilità, notizie precise sulle persone, sugli enti e sulle somme che essi individualmente, anno per anno, hanno riscosso, ho timore che qualcuno abbia ragione di applicare la terminologia che da più di un secolo è accettata e nota in tutti i libri della storia finanziaria; terminologia che mi auguro nel nostro paese non abbia mai ad essere usata.

 

 

Tutti sappiamo quale fosse quella vecchia terminologia: era la terminologia che si applicava al fondo dei redditi.

 

 

Il voto ad un provvedimento il quale consacrerebbe la perpetuazione di un istituto il quale dovrebbe essere conosciuto sotto così fatta denominazione, quel voto io non mi sento di darlo! (Vivissimi applausi dal centro e dalla destra. Molte congratulazioni).

 

 

Seguono numerosi interventi.Il presidente dichiara che la discussione generale del disegno di legge è chiusa e che il seguito del dibattito è rinviato.

 

*********

 

21 marzo 1956

 

 

Seguito della discussione. Interventi di numerosi senatori, quindi prende la parola L. EINAUDI:

 

 

Ho chiesto di parlarvi di nuovo per una dichiarazione di voto. Avevo ieri lodato il governo del tempo e quello presente, perché non avevano voluto mischiarsi in questa brutta faccenda. Sono dolente che, dopo le dichiarazioni del rappresentante del governo, questa situazione di assenza sia oggi venuta meno.

 

 

Nelle osservazioni che sono state presentate dalla Commissione e per essa dal relatore, l’amico onorevole Tupini, io ho avuto una sensazione, forse erronea, e cioè che in quanto io avevo detto ieri potesse essere supposta una mia adesione al concetto con la questione qui dibattuta sia una questione tra categorie diverse di interessi. Se la ipotesi fosse esatta mi corre obbligo di respingerla nel modo più reciso. Ho dichiarato ieri che non avevo nessuna obiezione a che fossero tassate carte, cartoni, libri, riviste e giornali e che fossero pagati anche premi a qualunque genere di pubblicazione, sia quotidiana, o periodica, come a forma di libro.

 

 

Ad una condizione però: che le somme così versate dal contribuente e così pagate dallo stato venissero esclusivamente versate nel tesoro dello stato e venissero pagate dal tesoro dello stato e che – trattandosi di materia delicatissima – si rendesse conto esatto, per nome e cognome, domicilio, data e somma di pagamento, di tutte le somme le quali fossero versate a sussidiare questa o quella attività nel campo della editoria.

 

 

Il miglioramento di cui ho sentito parlare, prima dal senatore Battista e poi da altri, miglioramento il quale rettificherebbe la situazione presente, nel senso che sarebbero ammesse ai sussidi anche le pubblicazioni di carattere culturale e scolastico, è anch’esso da respingere recisamente.

 

 

Non è una Commissione politica nominata dalla presidenza del Consiglio di concerto, come mi pare di ricordare, con il ministro dell’Industria, la quale sia competente a dire quali siano le pubblicazioni scolastiche e quali le pubblicazioni culturali. L’arbitrio politico deve essere escluso da qualsiasi determinazione del genere.

 

 

Eventualmente solo corpi scientifici competenti, ai quali siano assegnate somme definite, possono essere chiamati a dare, con motivazione precisa e particolareggiata, premi alle pubblicazioni scolastiche e culturali meritevoli e ad indicare quali siano veramente le pubblicazioni scolastiche e culturali.

 

 

Ma la questione da me posta, ed era la questione fondamentale, è che queste somme, questi pagamenti e queste riscossioni non debbono passare attraverso a nessun ente o a nessun fondo speciale.Èsolo il tesoro dello stato al quale possono affluire e dal quale possono defluire tutti i pagamenti, detti culturali, se noi vogliamo che sia rispettata la giustizia nella ripartizione delle imposte e dei sussidi. Che il contributo regolato dal disegno di legge, sia una imposta è certo; nessuna argomentazione in contrario potendo dimostrare che questa non sia una imposta e che non debba essere quindi versata esclusivamente al tesoro dello stato e che solo dal tesoro dello stato possano essere fatti i relativi pagamenti. La questione sulla natura e sulla destinazione delle imposte non è stata e non deve essere decisa nella sola base di costruzioni scientifiche. Le costruzioni hanno valore solo in quanto hanno subito la lunga prova di una esperienza storica, che, a questo riguardo, è definitiva. La decisione da prendersi contro i fondi e contro gli enti speciali, per i quali mi sarà perdonato e, quando ne sento parlare, provo un senso non solo di repulsione ma quasi di ribrezzo fisico, si impone non solo per considerazioni di carattere scientifico ma anche per considerazioni di carattere finanziario.

 

 

Dal punto di vista finanziario fondi ed enti sono la vera peste della pubblica finanza. Essi non possono mai sottrarsi ai due corni del dilemma: o l’ente ha avuto assegnate entrate insufficienti, o l’ente ha avuto assegnate entrate che sono più che sufficienti. L’assegnazione di entrate le quali siano precisamente uguali alle entrate necessarie ed utili è una pura utopia, è una cosa così rara che credo non si sia mai presentata in nessun tempo e in nessun paese. Se le entrate sono insufficienti, noi ci troviamo di fronte ad enti, i quali vanno poi piatendo elemosine presso tutti i ministeri allo scopo di trovare un completamento alle loro entrate. Noi abbiamo esperienze troppo frequenti, prove troppo frequenti di richieste avanzate, a cose fatte, di decine e qualche volta di centinaia di milioni per sopperire alle deficienze di cassa di enti che si sono costituiti imprudentemente e che si trovano di fronte alla resa dei conti ad un disavanzo di bilancio. Peggio è quando gli enti hanno avuto assegnazioni di entrata che sono superiori ai loro bisogni. Se un ente riceve entrate superiori ai suoi bisogni, l’esperienza dimostra che necessariamente quelle eccedenze di entrata sono spese: saranno spese per costruzioni di palazzi o saranno spese per impiegati in più; quando ci sono i palazzi e ci sono le camere nelle quali si possono mettere gli impiegati sarebbe un errore se le camere rimanessero vuote, anche se gli impiegati non avessero nulla da fare.

 

 

In seguito gli enti nel volgere dei tempi possono tuttavia subire vicende avverse ed agli avanzi precedenti possono avvicendarsi anni di disavanzi.

 

 

Gli impiegati che sono stati assunti, i palazzi che si sono costruiti non vengono però meno e di nuovo l’erario dello stato è chiamato a sopportare le spese dei disavanzi.

 

 

Ma neppure questa è, tuttavia, la ragione fondamentale della repugnanza che si deve sentire per i fondi speciali, ripugnanza che credo sia condivisa da molti in questa aula, quando si pensi alla favorevole accoglienza che hanno sempre avuto le proposte di soppressione e di liquidazione delle centinaia, delle molte centinaia di enti inutili pullulanti nel nostro paese. Ma una cosa sono le dichiarazioni astratte, altro sono le deliberazioni concrete.

 

 

Qui ci troviamo di fronte ad uno di questi enti e non al meno dannoso di tutti gli altri, e dobbiamo prendere una deliberazione oggi in merito all’ente sottoposto al nostro esame.

 

 

Onorevoli colleghi, consentitemi di finire con un ricordo storico che dichiara la ragione fondamentale della necessità di opporre una ferma ripulsa ad ogni proposta di istituzione o di conservazione di questi enti. Gli enti speciali sono quelli che nella storia molte volte hanno condotto alla distruzione lo stato.

 

 

La Repubblica di Genova non ha forse perduto la Corsica anche perché tutte le entrate corse erano state assegnate ad un fondo speciale che si chiamava Banco di San Giorgio? Quando l’ora del pericolo scoccò, la Repubblica di Genova non aveva più i mezzi ed i soldati per difendere l’isola e l’isola di Corsica fu perduta.

 

 

Non affermo che la monarchia francese si sia perduta esclusivamente a causa dei fondi speciali e non lamento neanche che quella monarchia sia scomparsa; ma dico che una delle cause della rovina della monarchia francese è stata la distruzione del suo bilancio ad opera dei fondi speciali. Nel 1789 la monarchia francese si è trovata con un bilancio, più che dimezzato a causa degli appannaggi e delle pensioni elargite a favoriti ed a potenti, e, mutato nomine, quelle erano le distrazioni che noi oggi chiamiamo enti.

 

 

La metà delle entrate pubbliche non erano più versate nel tesoro dello stato; sicché lo stato si trovò senza mezzi con l’apparato statale disorganizzato, con un esercito in cui i soldati, male pagati, non obbedivano più. Quando uno stato è ridotto a questi estremi, esso è condannato.

 

 

Voglio ancora ricordare un esempio, più incoraggiante per coloro i quali si accingono a dare voto contrario al disegno di legge. Se il Risorgimento italiano ha avuto quei risultati felici che ha avuto, certo essi non furono dovuti soltanto alle buone finanze piemontesi nel 1848 e nel 1859. Sarebbe ingiusto ed erroneo attribuire il merito esclusivo del grande avvenimento storico a questa circostanza sola. Non possiamo tuttavia dimenticare che nel 1848 e nel 1859 uno stato piemontese esisteva ed in questo stato esisteva una buona finanza ed esisteva una buona organizzazione di impiegati e di soldati; né possiamo supporre che la buona finanza e la salda organizzazione civile e militare dello stato non abbiano dato un qualche contributo alla formazione dell’unità italiana. Non posso, così lodando, dimenticare che quella buona finanza e quella buona organizzazione pubblica, la quale fu certamente uno degli elementi del successo del Risorgimento italiano, furono dovute anche al fatto che, fin da più di 100 anni prima, nel 1721, Vittorio Amedeo e il suo generale di Finanza (allora i ministri del Tesoro si chiamavano generali di Finanza) avevano in quell’anno soppresso tutti i fondi speciali ed avevano avocato tutte le entrate spettanti allo stato esclusivamente a quella che allora si chiamava la Tesoreria. La buona usanza dal 1721 durava ancora negli anni del Risorgimento.

 

 

Mi auguro che il voto del Senato si ispiri non agli esempi di distruzione degli stati, ma al ricordo che fu onore ed è gloria del nostro paese.

(Applausi dalla destra e dal centro).

 

 

Il dibattito prosegue senza ulteriori interventi di L. Einaudi, quando il disegno di legge viene approvato.

 

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