Opera Omnia Luigi Einaudi

22 gennaio 1946 – Disposizioni in materia di credito fondiario

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 22/01/1946

22 gennaio 1946 – Disposizioni in materia di credito fondiario

Consulta Nazionale – Resoconti

Interventi e Relazioni parlamentari, a cura di Stefania Martinotti Dorigo, Vol. II, Dalla Consulta nazionale al Senato della Repubblica (1945-1958), Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1982, pp. 119-125

 

 

 

È all’esame della Commissione Finanze e Tesoro lo schema di provvedimento legislativo «Autorizzazione agli istituti esercenti il credito fondiario ad applicare temporaneamente un diritto di contingenza, quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo».

 

 

La discussione è aperta dal relatore Restagno; quindi L. Einaudi osserva che lo schema in esame segue un andamento divenuto generale negli ultimi anni in tutto il mondo bancario, di non dare cioè nulla ai depositanti e far pagare i servizi, il cui costo è notevolmente aumentato, a coloro che chiedono anticipazioni, e constata che questo orientamento finirà inevitabilmente col danneggiare gli stessi istituti di credito fondiario.

 

 

Ritiene che il vero rimedio alla situazione di disagio in cui si trovano questi istituti non consista nel chiedere allo stato di poter aumentare il costo dei loro servizi a carico dei mutuatari, ma piuttosto nel domandare allo stato di lasciar loro maggiore libertà nella concessione dei loro mutui, oggi soggetta a contingentamento.

 

 

Riconosce che il solo argomento grave che si può citare a favore del provvedimento in esame è l’attualità, da alcuni anni a questa parte, in periodo di svalutazione monetaria; ma tale giustificazione punta sulla probabilità che la lira seguiti a svalutarsi, il che costituisce un fatto contrario all’interesse collettivo. In tempo di svalutazione è ammesso che i mutuatari paghino una indennità; ma non gli sembra opportuno riconoscere questo fatto in un disegno di legge che dovrebbe ispirarsi proprio al concetto opposto: che cioè la moneta si arresti e dia luogo ad una stabilizzazione.

 

 

Dichiara di voler passare sopra ad un’altra caratteristica dello schema in esame, il quale vien meno al rispetto dei patti contrattuali fra mutuatario ed istituto di credito, in base ai quali erano stati stipulati un certo saggio di interesse ed una certa commissione. Vorrebbe però che l’aumento del diritto di contingenza fosse applicato all’ammontare dei mutui quali sono oggi, e non a ciò che è stato nel passato e che oggi non ha più valore. In sostanza, se un mutuatario aveva contratto un mutuo di 100.000 lire che ora è ridotto a 50.000, egli paga il vecchio diritto di commissione che si applica alle 100.000 lire. Quindi anche il diritto di contingenza si applica alle 100.000 lire; ma, a suo parere, l’aumento del diritto di contingenza dovrebbe applicarsi soltanto sull’ammontare del mutuo all’1 gennaio 1946, e non alle rate pagate in passato.

 

 

Intervengono il consultore Ricci, che si dichiara d’accordo con L. Einaudi, quindi Giacomo Molle e il relatore Restagno; a questo punto L. Einaudi osserva che gli istituti di credito avrebbero dovuto aumentare il numero dei loro affari.

 

 

Il relatore replica che «il numero degli affari non poteva venire aumentato, e che in ogni modo non si potevano aumentare le percentuali. Trova giusta l’osservazione del consultore Einaudi circa l’applicazione del diritto di contingenza non su tutto il mutuo, ma sul suo residuo al momento attuale; però ritiene il sistema inattuabile, perché verrebbe a sconvolgere tutto il sistema tecnico sul quale poggia il diritto fondiario».

 

 

L. Einaudi dichiara di non credere che possano sorgere complicazioni contabili per l’applicazione del diritto di contingenza di 0,50 al solo mutuo residuo.

 

 

Non si tratta infatti di una cifra che varia di anno in anno, ma di una cifra fissa, la quale, anziché sul mutuo originario, si applicherà sul residuo.

 

 

Il presidente Siglienti spiega che «molti crediti fondiari hanno avuto liquidazione anticipata, e quindi i diritti di commissione rispetto all’anteguerra sono divenuti esigui per l’effetto della svalutazione.

 

 

Ricorda inoltre che in seguito al contingentamento posto dallo stato, gli istituti di credito fondiario si sono trovati nella impossibilità assoluta di fare nuove operazioni».

 

 

L. Einaudi propone che la Commissione rivolga una raccomandazione al governo affinché venga abolito o diminuito il contingentamento, onde non obbligare gli istituti di credito a vivere di espedienti.

 

 

Il presidente mette quindi ai voti la raccomandazione di L. Einaudi, che viene approvata, e dichiara chiusa la discussione generale. A questo punto L. Einaudi all’articolo 1, che aumenta il tasso sui mutui del 50 per cento, non vede la necessità di parlare del diritto di commissione, il quale era preesistente.

 

 

Il presidente spiega che «la misura del diritto di commissione varia da istituto ad istituto. Si è pensato perciò di venire incontro alle attuali necessità degli istituti di credito, lasciando inalterato il diritto di commissione, ma dando facoltà di aggiungere ad esso un coefficiente variabile, quale diritto di contingenza, fino all’importo complessivo di lire 1,50 per ogni 100 lire, intendendosi compreso in tale importo il diritto di commissione e il diritto di contingenza». Il consultore Zambruno osserva che «tenendo separati il diritto di contingenza ed il diritto di commissione, si sarebbe sottolineato meglio il carattere di straordinarietà che ha il diritto di contingenza». L. Einaudi osserva che non era comunque necessario di legare insieme il diritto di commissione e quello di contingenza. Era meglio stabilire che il diritto di commissione potesse essere portato fino ad un massimo dell’ 1 per cento, e fissare il nuovo diritto di contingenza nella misura massima di 0,50 per cento.

 

 

Intervengono ancora i consultori Zambruno e Zoli; quindi L. Einaudi ripete che l’unione dei due diritti viene a dare al diritto di contingenza quasi un carattere di permanenza, e ne renderà più difficile l’abolizione quando saranno venute meno le circostanze per cui è sorto. Né, d’altra parte, ritiene che la separazione dei due diritti possa nuocere agli istituti.

 

 

Il presidente chiarisce che «alcuni istituti hanno chiesto questa soluzione perché intendono mantenere a lire 0,60 la commissione e portare a lire 0,80 il diritto di contingenza, allo scopo di dare carattere di temporaneità al carico maggiore». Intervengono quindi il relatore, Restagno, Zambruno, e Della Giusta. L. Einaudi propone che al secondo comma dell’articolo 1 la dizione sia modificata nel modo seguente: «La misura del diritto di contingenza non potrà superare l’importo di 50 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato. Per i mutui in corso il diritto di contingenza si applica per i capitali in essere all’1 gennaio 1946».

 

 

Zambruno osserva che «la modificazione proposta dal consultore Einaudi viene a consigliare in certo qual modo gli istituti ad elevare il diritto di commissione fino all’1 per cento, col pericolo che esso possa rimanere tale quale quando venga tolto il diritto di contingenza. Ripete che sarebbe più opportuno separare completamente i due diritti». L. Einaudi chiarisce che, con la sua proposta, viene riconosciuta agli istituti di credito fondiario la facoltà di elevare il diritto di commissione sul capitale originario, mentre si stabilisce che il nuovo diritto di contingenza dello 0,50 per cento deve essere applicato soltanto ai capitali in essere all’1 gennaio 1946.

 

 

Interviene a questo punto il consultore Zoli, che dichiara, tra l’altro, che «applicando l’emendamento proposto dal consultore Einaudi, il provvedimento in esame può svuotarsi in gran parte dei benefici che intende apportare agli istituti». Il relatore Restagno dichiara che «l’emendamento proposto dal senatore Einaudi apporterebbe in pratica un danno enorme agli istituti nei riguardi del pagamento dei mutuatari». Intervengono ancora Zambruno e Boneschi, poi L. Einaudi chiede che sia messa ai voti la sua proposta tendente a limitare l’applicazione del diritto di contingenza sul capitale residuo all’1 gennaio 1946.

 

 

Il presidente mette ai voti questa proposta, che viene respinta. Seguono la votazione e l’approvazione dell’art. 1, e la lettura e discussione dell’art. 2, sul quale intervengono il consultore Molle e il relatore. L. Einaudi rileva che in questa questione del diritto di contingenza, che dovrebbe essere discussa tra mutuante e mutuatario, interviene un terzo, il quale prepara delle disposizioni di legge e prende qualcosa per sé, mentre i mutuanti non hanno un soldo.

 

 

L’articolo 2 è approvato nel testo ministeriale; i restanti articoli 3-5 sono approvati senza discussione. Quindi il presidente ricorda che «in sede di discussione generale, sono stati proposti due voti. Il consultore Einaudi ha proposto un voto perché si cessi dal sistema della violazione dei rapporti contrattuali. Il consultore Ricci ha proposto di fare un rilievo per quanto riguarda il trattamento fatto agli istituti di assicurazione». Le raccomandazioni dei consultori Einaudi e Ricci, messe ai voti, vengono approvate. Quindi la Commissione esprime parere favorevole al provvedimento.

 

 

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