Opera Omnia Luigi Einaudi

31 gennaio 1948 – Sullo Statuto speciale per la Sicilia

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 31/01/1948

31 gennaio 1948 – Sullo Statuto speciale per la Sicilia

Atti Parlamentari – Assemblea Costituente – Assemblea plenaria, Discussioni

Interventi e Relazioni parlamentari, a cura di Stefania Martinotti Dorigo, Vol. II, Dalla Consulta nazionale al Senato della Repubblica (1945-1958), Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1982, pp. 777-784

 

 

 

 

Seguito della discussione sul disegno di legge costituzionale «Testo coordinato dello Statuto speciale per la Sicilia». Questo provvedimento, presentato dalla Sottocommissione per gli statuti regionali, propone la conversione in legge dello Statuto siciliano già in vigore dal 10 giugno 1946 e consta di due articoli, del seguente tenore:

 

 

«art. 1: Il vigente Statuto della regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, è adottato con la presente legge costituzionale quale Statuto speciale per la Sicilia, con le modificazioni che risultano dall’allegato, che costituisce il testo coordinato dello Statuto stesso;

 

 

art. 2: La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica».

 

 

L’on. Patricolo propone la chiusura del dibattito sul coordinamento del testo dello Statuto. L’Assemblea approva ai voti. Dopo un intervento dell’on. Perassi viene data lettura a vari emendamenti al testo del disegno di legge, tra cui un articolo sostitutivo degli artt. 1 e 2, presentato da Ambrosini, Castiglia e Montalbano:

 

 

«Lo Statuto della regione siciliana, approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 116 della Costituzione.

Le modifiche, che in base all’esperienza derivante dall’applicazione dello Statuto fossero ritenute necessarie dalla regione o dallo stato, saranno approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, di intesa con l’Assemblea regionale della Sicilia».

 

 

L’on. Persico presenta una modifica al testo suggerito dall’on. Ambrosini: sostituire il secondo comma dell’articolo col seguente:

 

 

«Le modifiche ritenute necessarie dallo stato o dalla regione saranno approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria udita l’Assemblea regionale della Sicilia».

 

 

Intervengono numerosi deputati, tra cui l’on. Lussu, che ribadisce la necessità di non esaminare articolo per articolo il testo dello Statuto allegato al disegno di legge e afferma tra l’altro:

 

 

«… Quando si vedono di questi emendamenti, è chiaro che quelli che sostenevano il coordinamento così come io lo sostenevo non possono consentire che sia ragionevole che ognuno abbia il diritto di presentare emendamenti ad ogni articolo.

 

 

L’onorevole Einaudi stamattina ha incominciato con un emendamento, ricordandosi di essere il ministro del Bilancio, e poi ne ha presentato uno anche stasera. Mi permetta l’onorevole Einaudi, egli è da considerarsi come il primo fautore dell’emendamento Ambrosini. E debbo aggiungere che, vedendo questi emendamenti, presentati questa sera, io mi sono ricordato dei versi dell’Ariosto, che mi pare possano attribuirsi egregiamente all’onorevole Einaudi, su quel cavaliere dell’Orlando furioso che andava combattendo ed era morto …».

 

 

Segue un intervento di Russo Perez, quindi prende la parola L. EINAUDI:

 

 

Devo fare una dichiarazione di voto esponendo le ragioni per le quali, se l’Assemblea non procederà alla discussione dell’allegato e quindi alla discussione dei singoli articoli e anche dell’emendamento da me proposto, se l’Assemblea non riterrà di far questo, io voterò a favore dell’emendamento Persico.

 

 

Molte sarebbero le ragioni che si potrebbero addurre a questo riguardo, in appoggio a quelle che sono già state svolte.

 

 

L’onorevole Persico ha dimostrato che l’adozione dell’emendamento Ambrosini, così com’è scritto, porta alla conseguenza che nulla potrà essere innovato allo Statuto senza un accordo fra i due parlamenti, il Parlamento italiano e il Parlamento siciliano. Mancando questo accordo nessuna modifica potrà essere apportata al testo che sarebbe votato a norma dell’emendamento Ambrosini.

 

 

Ora io vi prego di riflettere ad una circostanza la quale mi pare d’importanza somma a tacere di tutte le altre osservazioni che potrebbero essere addotte a proposito dei singoli articoli su cui ho presentato emendamenti, richiamo l’attenzione sull’articolo 13 e sulla connessione che esso ha come principio che vedo riportato in altri statuti già deliberati dall’Assemblea costituente e che dice sostanzialmente che viene tutelato solo il rispetto degli obblighi internazionali.

 

 

Ora io affermo che l’articolo 13 contraddice ad un obbligo internazionale, che questa Assemblea medesima ha assunto quando ha votato l’adesione dell’Italia agli accordi di Bretton Woods, perché la nostra moneta fosse inserita in un sistema internazionale rivolto alla tutela delle monete dei singoli paesi e anche del nostro.

 

 

Quell’accordo internazionale impone una condizione essenziale, senza la quale l’adesione dovrebbe di fatto venire a mancare: ed è il mantenimento di una sola moneta, di una sola unità monetaria.

 

 

Ora, se vi è cosa certissima è questa: che l’articolo 13 consacra non solo la possibilità ma – a parer mio – la certezza assoluta che in Italia verrebbero a costituirsi due monete: una lira italiana e una lira siciliana.

 

 

Soltanto per un miracolo (l’ho già detto altra volta in questa Assemblea parlando dal banco di deputato), soltanto per un miracolo, impossibile a verificarsi, si potrebbe dare il caso che i corsi delle due monete seguitassero ad essere uguali; in quanto ché, quando si afferma che deve costituirsi una stanza di compensazione particolare per la Sicilia e in questa stanza di compensazione particolare della Sicilia vengono da una parte ad essere offerte tutte le sterline, i dollari, i franchi francesi, i franchi svizzeri e tutte le altre monete straniere ottenute in compenso delle nostre esportazioni, dei noli delle navi mercantili iscritte nei compartimenti siciliani, delle rimesse degli emigranti e del turismo e, dall’altra parte, viene ad essere richiesta una certa altra quantità di dollari, sterline e via dicendo per il pagamento delle importazioni siciliane, ivi si costituisce un mercato e – costituendosi un mercato – nulla ci dice (anzi tutto lo fa escludere) che il corso della lira, quale verrà ad essere determinato su quel mercato, sarà uguale al corso che verrà ad essere determinato sul resto del mercato italiano.

 

 

Oggi – per esempio – il corso della lira sul dollaro è di circa 600 lire per ogni dollaro. Soltanto per un miracolo – se si costituisse la stanza di compensazione particolare per la Sicilia – potrebbe accadere che il corso della lira in confronto del dollaro fosse uguale a 600! Tale corso sarà quasi sicuramente minore o maggiore.

 

 

In quel determinato momento in cui (come ho sentito dire, ma non so quanto la notizia sia esatta) il ricavo in valuta straniera per le esportazioni e gli altri crediti siciliani fossero notevolmente superiori ai debiti per le importazioni, per cui la Sicilia diventasse creditrice verso l’estero, in quel momento che cosa accadrebbe? Accadrebbe che l’offerta di valute straniere da parte di esportatori sarebbe superiore alla domanda fatta in Sicilia di quelle medesime monete, e potrebbe accadere che il corso del dollaro, invece di essere a 600 lire, precipitasse a 400, a 300, a 200! Questo è il bel regalo che si vorrebbe fare agli esportatori siciliani!

 

 

Coloro che sono favorevoli e propugnano questo articolo 13 si mettano bene in mente quali possano essere le conseguenze e i danni per gli esportatori siciliani e italiani!

 

 

Io credo che l’Assemblea costituente, prima di prendere una decisione debba riflettere gravemente su queste considerazioni. È certo che ove, in base a questo articolo 13, si costituisse siffatta stanza di compensazione particolare, il corso della lira sul mercato siciliano sarebbe diverso dal corso della lira sul mercato italiano. Vi sarebbero almeno due corsi, e questo sarebbe in contrasto con l’accordo internazionale che abbiamo firmato e che abbiamo firmato nell’interesse nostro di italiani ed anche nell’interesse dei siciliani! Se i due corsi non si determinassero, ciò accadrebbe solo perché, in violazione della stessa norma che lo Statuto siciliano sancisce, la stanza di compensazione non fosse istituita od, istituita, non funzioni come stanza, ma come qualcosa d’altro che qui non mi attento né a definire né ad analizzare. Perché io credo che se l’Assemblea costituente non vuole passare alla discussione degli articoli perché l’ora tarda ce lo impedisce, almeno rimanga questa valvola di sicurezza, che venga così riconosciuta all’autorità superiore nel nostro paese, che è il Parlamento, la facoltà di legiferare in questa materia! è certo che in tal modo non si farà nessun danno alla Sicilia, perché nessun Parlamento italiano oserà mai modificare lo Statuto a danno della Sicilia! Una modifica di questo articolo 13, a parer mio è necessaria per l’Italia e per la Sicilia nello stesso tempo. Perciò, allo scopo di lasciar libera la via, al fine che l’Italia possa far fronte agli obblighi internazionali assunti, già assunti, ripeto, nell’interesse nostro e non nell’interesse straniero, ritengo che l’emendamento dell’onorevole Persico debba essere accolto.

 

 

Il dibattito prosegue, senza altri interventi di L. Einaudi; l’Assemblea approva quindi il provvedimento, nella seguente stesura definitiva:

 

 

«Art. 1. Lo Statuto della regione siciliana, approvato con R. decreto legge 15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 116 della Costituzione. Ferma restando la procedura di revisione prevista dalla Costituzione, le modificazioni ritenute necessarie dallo stato o dalla regione saranno, non oltre due anni dall’entrata in vigore della presente legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l’Assemblea regionale della Sicilia.

Art. 2. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica».

Infine si procede alla votazione a scrutinio segreto e la legge risulta approvata con 232 voti favorevoli e 54 contrari.

 

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