Opera Omnia Luigi Einaudi

Sulla tassazione degli utili distribuiti e non distribuiti delle società

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1956

Sulla tassazione degli utili distribuiti e non distribuiti delle società

Lo scrittoio del Presidente (1948-1955), Einaudi, Torino, 1956, pp. 258-266

 

 

 

Non è, in generale, opportuno discutere osservazioni od affermazioni risultanti soltanto dai giornali; l’esperienza dimostrando abbondantemente che eventuali dichiarazioni pronunziate da persone responsabili, le quali in bocca loro hanno un certo significato, nella versione affrettatamente compilata dal giornalista assumono un significato del tutto diverso. Perciò quando si lesse sui giornali che un funzionario di un ufficio delle imposte si proponeva di aggiungere, ai dividendi di riscossi da certi contribuenti e da essi denunciati, l’ammontare della quota idealmente ad essi spettante di utili non distribuiti dalle società emittenti le azioni possedute da quei contribuenti, si suppose senz’altro che la notizia fosse evidentemente esposta in maniera inesatta e con tutta probabilità male corrispondente al pensiero non meglio chiarito di quel funzionario. Ma poiché il problema esiste e fu diversamente analizzato e risoluto in diversi paesi, così parve utile analizzarlo astrattamente, senza riferimento a casi concreti, nella seguente memoria:

 

 

Supponiamo che una data società per azioni abbia prodotto un reddito di trecento milioni nel 1951 e che di questi ne abbia per deliberazione dell’assemblea degli azionisti distribuiti trenta.

 

 

Non esiste problema alcuno per i trenta milioni distribuiti. Questi sono tassabili in sede di imposta complementare presso i singoli percipienti, a norma delle situazioni personali in cui ognuno di essi si trova. Il problema si pone per i duecentosettanta milioni non distribuiti. Le ipotesi che si possono fare sono parecchie:

 

 

I duecentosettanta milioni non furono legalmente distribuiti, ma, in qualche maniera che qui non accade di esaminare, furono distribuiti di fatto. Il caso non è verosimile nelle società in cui gli azionisti siano molti; non è impossibile quando l’azionista sia uno solo e tra i molti e l’uno ci sono parecchie situazioni intermedie.

 

 

Se le cose stanno così, è evidente che la finanza ha pieno diritto ed obbligo di tassare con la complementare, per le quote afferenti ad ogni azionista, anche questi che si possono chiamare dividendi occulti. Non sarà facile dimostrare l’esistenza del dividendo occulto, ma quando i giudici competenti si siano di ciò persuasi, non vi è materia a discutere.

 

 

I duecentosettanta milioni furono mandati a riserva palese od occulta. Non sembra che vi sia luogo a distinguere fra l’una e l’altra maniera di riserva, essendo chiaro che la finanza non può tassare se non quelle somme di cui essa sia a conoscenza, sia che il reddito apertamente sia mandato a riserva, sia che esso sia stato occultato in qualche voce di bilancio. Se la finanza riesce a persuadere i giudici competenti che un reddito di duecentosettanta milioni in aggiunta ai trenta già distribuiti esiste, non vi è dubbio che i duecentosettanta milioni sono per legge vigente tassabili con l’imposta di ricchezza mobile. Soltanto se essi non sono conosciuti o se i giudici competenti non sono rimasti persuasi della loro esistenza, i milioni non possono essere tassati in nessuna maniera e neppure con la imposta di ricchezza mobile. Quindi, quando si parla qui di reddito prodotto o mandato a riserva, si suppone sempre che si tratti di un reddito accertato come tale, non monta se mandato a riserva palese od occulta.

 

 

I redditi prodotti e non distribuiti, tassabili certamente con imposta di ricchezza mobile, possono essere tassati altresì in sede di complementare al nome dei loro ideali percettori?

 

 

La risposta pare dover essere senz’altro negativa. Non si è mai immaginato da nessun legislatore o cultore della materia che nel reddito totale di una persona fisica possa essere inclusa una somma che egli non ha riscosso e non ha diritto di riscuotere e che appartiene ad un’altra persona non fisica e cioè alla società per azioni.

 

 

Può darsi che l’azionista si locupleti, oltreché del dividendo riscosso, anche per l’apprezzamento delle azioni da lui possedute ed a cui idealmente si riferiscono le quote relative delle somme mandate a riserva; ma il legame tra il dividendo non distribuito e l’aumento di valore delle sue azioni è un legame incerto nell’ammontare e realizzabile eventualmente solo in un tempo futuro.

 

 

L’imposta complementare grava su redditi effettivamente riscossi ed entrati nella disponibilità del contribuente. Domani le somme mandate a riserva possono essere ingoiate da perdite ed il contribuente avrebbe pagato imposta su ciò che mai egli ha ricevuto.

 

 

Se è vero che agli incrementi di valore del patrimonio dell’impresa in conseguenza di formazione di riserve per utili non ripartiti, può corrispondere un aumento di valore nelle azioni, l’aumento stesso non può perciò essere tassato se non al momento della sua realizzazione. I legislatori hanno seguito in materia metodi differenti. Quello italiano e, credo, anche quello inglese, colpiscono l’aumento di prezzo realizzato delle azioni solo quando esso sia il frutto di un’opera intesa alla sua realizzazione e cioè presso coloro che fanno oggetto del loro commercio sia titoli come immobili. Altrove, come negli Stati Uniti, l’aumento realizzato è tassato colla comune imposta sul reddito, quando la vendita delle azioni si verifica entro certi limiti di tempo dall’acquisto e per una certa proporzione del suo ammontare. È questa una presunzione di esercizio di commercio estesa a tutti i detentori di azioni. Il sistema è assai complicato ed in Italia diventerebbe anche più complicato per la necessità di tener conto del fatto che gli utili non distribuiti furono già colpiti dalla normale imposta di ricchezza mobile.

 

 

Se gli utili non distribuiti si volessero tassare con la complementare, come se si trattasse di somme effettivamente percepite dagli azionisti, gravi sarebbero le conseguenze. Potrebbe accadere che l’onere aggiuntivo di imposta assorbisse parte rilevante del dividendo riscosso e forse ancora lo superasse.

 

 

L’azionista, il quale abbia riscosso trenta lire di dividendo, potrebbe, ove si volessero tassare anche le duecentosettanta mandate a riserva, essere chiamato, anche se sulle duecentosettanta si facesse uno sconto, a pagare, a titolo di imposta complementare, cinquanta o sessanta o più lire. Non si vede come in queste condizioni potrebbe sopravvivere un mercato delle azioni e come potrebbero esistere ancora risparmiatori disposti ad investire capitali in maniera che potrebbe diventare produttiva di dividendi negativi.

 

 

Né pare possibile configurare una chiamata in tassazione complementare delle sole quote di riserva spettanti ai grossi azionisti presunti, come tali, percettori fraudolenti e nascosti di dividendi negati alla comune dei loro colleghi.

 

 

Le frodi si dimostrano e non si presumono, ed una presunzione di questo genere renderebbe assai difficile la vita delle società per azioni. Se frode c’è, se distribuzione occulta ci fu, ricadiamo nell’ipotesi del n° 1, ed il problema dovrà esser risoluto in conformità a quanto fu detto a suo luogo.

 

 

Certo è però che la tassazione complementare pone un problema di ugual trattamento fra l’azionista di società anonime ed il titolare di una impresa individuale, o socio di una società in nome collettivo. Per il titolare di impresa individuale i due concetti di reddito prodotto e di reddito distribuito si identificano. Anche se egli si è assegnato soltanto trenta lire di dividendo, mandandone altre duecentosettanta a riserva sotto forma di nuovi macchinari, scorte più abbondanti ecc., egli è tassabile sia in sede di ricchezza mobile, come di complementare su trecento e non su trenta. Se egli trasforma la sua impresa da individuale in società anonima, acquista il diritto, pur essendo tassato in sede di ricchezza mobile su tutte le trecento, ad essere tassato in sede di complementare solo su trenta e non sulle duecentosettanta mandate in riserva.

 

 

Qui esiste indubbiamente una sperequazione, sperequazione la quale contribuisce, con altri motivi, a spiegare la tendenza a trasformare le imprese individuali in società per azioni.

 

 

Di fatto, la differenza di trattamento non è in realtà quella che appare dal confronto sopra riportato. Il titolare di una impresa individuale riesce meglio di una società anonima a limitare la conoscenza del reddito da lui prodotto, sicché può darsi che laddove la finanza conosca trecento a carico della società anonima, conosca solo duecento a carico della impresa individuale. Tutto ciò è assai incerto e vagamente conoscibile, pur non escludendosi che possa accadere.

 

 

In conclusione, si deve riconoscere che una differenza di trattamento esiste fra il titolare di una impresa individuale e l’azionista di una società anonima. L’imposta complementare grava sulla società anonima meno di quanto non gravi sull’impresa individuale.

 

 

Constatata la sperequazione, è ragionevole eliminarla? In primo luogo occorre escludere dalla discussione ciò che solo in apparenza si riferisce al problema in esame. Non è raro il caso che, sotto il nome di riserve, si nascondano quote di ammortamento o di deperimento. Non nella sola legislazione italiana, ma anche in quella dei paesi nei quali le imposte sul reddito hanno tradizioni più antiche, come sarebbe ad esempio l’Inghilterra, le valutazioni «legali» degli ammortamenti si allontanano dalla verità. Se con una certa approssimazione si può calcolare all’incirca il logorio fisico degli impianti e dei macchinari, non altrettanto facile è il valutare il logorio economico.

 

 

Si consideri per valutare appieno l’importanza del problema, la differenza fra la frequenza con la quale negli Stati Uniti impianti e macchinari vengono rinnovati vendendo come ferro vecchio il macchinario antico, e la lentezza con cui invece si procede con rincrescimento alla medesima operazione nel nostro paese. Il risultato della differenza si vede nella conservazione e nell’aumento del capitale industriale americano e nella sua grande efficacia e produttività, contrapposta alla lenta consunzione dello stesso capitale in Italia, alle giuste querimonie per la sua scarsa produttività e per la sua incapacità di resistere alla concorrenza. Ciò vuol dire che le alte quote di ammortamento sono condizioni indispensabili per conservare il patrimonio nazionale e che le stentate basse quote di ammortamento conducono alla distruzione effettiva del patrimonio industriale. La tragedia si è enormemente aggravata durante e dopo le due grandi guerre mondiali con le conseguenti svalutazioni. Una parte notevole, forse notevolissima, degli utili apparenti delle imprese economiche sono invece quote di ammortamento che si dovrebbero fare e che non sono ammesse dalle vigenti norme tributarie. Dappertutto, e non solo in Italia, le quote di ammortamento ammesse dalle norme vigenti ai fini tributari sono calcolate sui costi originari di costruzioni invece che sui costi attuali di riproduzione. Accade perciò che in Inghilterra le quote di ammortamento si riferiscono a valori uguali alla metà o al terzo dei valori che oggi occorrerebbe impiegare per ricostruire impianti e macchinari. In Italia si è cercato con le leggi di rivalutazione di ovviare all’inconveniente, ma trattasi di leggi fatalmente tardigrade le quali lasciano scoperta una parte, che di giorno in giorno va crescendo, della differenza fra costi antichi storici e costi nuovi di riproduzione.

 

 

La sperequazione esistente fra titolare di impresa individuale e società anonima deve perciò trovare in parte un rimedio in una larghezza di fatto usata, per l’uno e per l’altro tipo di intrapresa, nella ammissibilità di riserve più o meno occulte. Siamo in tempi nei quali la linea di distinzione fra quota di ammortamento e riserva dev’essere veduta con una certa tolleranza allo scopo di non tassare come reddito ciò che reddito non è, ma è necessaria difesa contro la volatilizzazione del capitale dell’azienda.

 

 

Oltre l’apparenza c’è però un residuo di realtà.

 

 

Dedotto dal reddito ciò che reddito non è, essendo invece salvaguardia indispensabile contro le perdite di capitale, resta il fatto che la società anonima non paga la complementare sulle somme che costituiscono riserva effettiva, laddove il titolare di impresa individuale paga. Dev’essere eliminata questa differenza di trattamento e in che senso?

 

 

In obbedienza ad una teoria preferita dallo scrivente, la sperequazione dovrebbe essere eliminata riconoscendo anche al titolare di impresa individuale il diritto a non essere tassato in sede di complementare sulle somme da lui effettivamente investite ad incremento degli impianti e dei macchinari della sua azienda. Non occorre ripetere in questa sede il ragionamento in base a cui la tassazione del risparmio costituisce reato di doppia tassazione. È chiaro, per l’adepto a quest’ordine di idee, che egli, pur rassegnandosi ai diritti acquisiti dall’errore in materia di imposta di ricchezza mobile, non può ammettere che le somme mandate a riserva effettiva (eliminate cioè le riserve apparenti di cui a p. 262) costituiscano reddito dell’azionista. Qui l’evidenza del fatto è

insopprimibile. L’azionista non ha riscosso e non ha goduto nulla più di trenta. La società anonima è un ente astratto che non riceve e non gode nulla. Non esiste reddito nel tempo presente e non dev’essere tassato. Con opportuna cautela e con prudenza la sperequazione può essere abolita soltanto riconoscendo anche al titolare dell’impresa individuale il diritto a costituire riserve immuni da complementare purché investite, cioè, in impianti e macchinari.

 

 

Naturalmente vi è colui il quale non crede alla teoria della doppia tassazione. E costui vorrà eliminare la sperequazione, non esentando il titolare dell’impresa individuale per le somme effettivamente investite negli impianti e nei macchinari della sua azienda, ma tassando la società anonima sui duecentosettanta milioni che avrebbe potuto e non volle distribuire trattenendoli invece come riserva nell’azienda, ossia – nessun dirigente ragionevole potendo pensare a tenere i duecentosettanta milioni stupidamente infruttiferi in cassa – investendoli in nuovi impianti, nuovi macchinari, nuove scorte ecc.

 

 

Negli Stati Uniti la tassazione particolare delle società anonime ha preso il nome di imposta sulle corporazioni (essendo in quel paese la parola «corporazione» sinonima della nostra «società per azioni»). La imposta sulle corporazioni è molto grossolanamente uguale alla media della imposta che gli azionisti di tutte le società per azioni presi nel loro complesso nazionale avrebbero pagato o non pagato (perché esenti) a titolo di imposta personale sul reddito, e cioè a titolo di una imposta paragonabile alla nostra complementare.

 

 

Grosso modo si dovrebbe fare un fascio degli azionisti che non debbono pagare nulla a titolo di imposta sul reddito perché il loro reddito cade sotto il minimo imponibile che per il padre di famiglia americano medio oscilla fra i due e i tre milioni di lire italiane, degli azionisti che pagano poco perché aventi reddito mediocre e degli azionisti che pagano molto perché il loro reddito è alto.

 

 

Quando perciò rialzano le aliquote progressive dell’imposta sul reddito aumenta anche la compensatrice imposta sulle corporazioni. In Italia il problema è complicato dal fatto che alla base, sia le società anonime, sia i titolari di imprese individuali, pagano già l’imposta di ricchezza mobile; e questa è anzi il grosso di ciò che essi pagano, laddove l’imposta complementare rappresenta il peso minore sia su una specie, come sull’altra di contribuenti. Il problema è da noi, inoltre, complicato dai vari tipi di imposta che sotto un nome o un altro gravano sui redditi. Non esiste già, quasi in anticipazione delle presenti discussioni, una imposta patrimoniale sulle società anonime? Imposta che quando fu istituita non poteva certo essere considerata compensatrice di qualcosa che gli azionisti non pagassero, laddove questo qualcosa sarebbe stato pagato dai titolari di imprese individuali. Non poteva e non può quella imposta essere considerata compensatrice, se si ricordi che gli azionisti pagano sul valore di borsa ad una certa data delle loro azioni, valore che razionalmente si deve intendere comprensivo anche di tutto ciò che in passato era stato mandato a riserva dalla società. Né si può dimenticare in Italia l’elemento probabilmente differenziale a carico delle società anonime costituito dalla imposta annua di negoziazione dei titoli da esse emessi, imposta che non si può escludere sia stabilita in misura superiore a quella che graverebbe sul loro patrimonio se questo, invece che alla imposta annua di negoziazione, fosse soggetto alle tasse eventuali di registro che si dovrebbe pagare se quel patrimonio invece che a società anonima spettasse a persone fisiche.

 

 

Non ha rilevanza sostanziale il fatto estrinseco formale che queste imposte siano pagate a diverso titolo o pretesto giuridico. Il carico delle imposte deve essere considerato nel suo complesso di un unico sistema formato di pesi e contrappesi molteplici; ed a questa stregua occorre esaminare il problema della uguaglianza di trattamento. Altrimenti ci si adatta al principio dell’antico ministro delle finanze, secondo cui le imposte sono sciabolate date a caso e, data l’una, le altre seguono pure a caso; e Dio, cammin facendo, aggiusterà la soma.

 

 

È assai complicato dunque il calcolo necessario a farsi per giungere ad una sia pure non perfetta eguaglianza di trattamento. Ove studi accurati dimostrassero che, tenuto conto dell’insieme del sistema tributario, esiste una sperequazione a favore delle società anonime contro i titolari di imprese individuali, il supplemento di imposta così richiesto dall’equità dovrebbe prendere la forma o di una minore aliquota dell’imposta di ricchezza mobile sui titolari di imprese individuali ovvero di una addizionale alla imposta di ricchezza mobile sui redditi prodotti dalle società anonime per azioni. L’alternativa potrebbe assumere anche la forma che per altre considerazioni trova un’eco nella relazione alla riforma Meda di una tassazione con aliquota di ricchezza mobile più alta dei soli redditi distribuiti dalle società per azioni in confronto alla tassazione normale degli altri redditi di categoria B. Se calcoli accurati non dimostrassero che la perequazione fu già, senza premeditazione, conseguita mercé altre voci del nostro abbondante dizionario tributario, è chiaro che essa va ricercata non in sede di complementare, ma nel campo della normale imposta mobiliare.

 

 

28 febbraio 1952.

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