Opera Omnia Luigi Einaudi

Quesiti sull’imposta sul patrimonio

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 27/05/1920

Quesiti sull’imposta sul patrimonio

«Corriere della Sera», 27 maggio 1920

 

 

 

Riceviamo moltissimi quesiti di lettori intorno all’imposta patrimoniale, a cui è impossibile rispondere singolarmente. Riassumiamo, sfrondandoli dei particolari individuali, i quesiti più interessanti, a cui diamo brevi risposte, che saranno forse utili per tutti coloro i quali si trovano nella identica o simigliare situazione.

 

 

Quali rischi si corrono a non denunciare i titoli al portatore ed i depositi in conto corrente?

I rischi sono parecchi. Innanzitutto si può essere chiamati a prestare giuramento; e se si giura il falso, si possono vedersi confiscati i titoli e le somme sottratte.

Inoltre il decreto prescrive che i titoli entro un anno debbono essere tutti messi al nome, ove un Governo riscontri che troppi furono nascosti, in tal caso, come si potrà giustificare il possesso dei titoli sottratti? Se si dirà tu avere fatto dei guadagni nel frattempo, si cadrà sotto l’imposta di ricchezza mobile e quella sul reddito e si dovrà pagare più del 20% a questo titolo. Per sfuggire Scilla, si cadrà in Cariddi.

Ma, sovratutto, il Governo si farà sicuramente consegnare dalle banche l’elenco alfabetico dei possessori di titoli a dossier e dei saldi dei conti correnti e dei depositi. Ci pensino gli interessati e denuncino se vogliono evitare gravi multe. È certo che il Governo non mancherà di ricorrere a questa forma facilissima di controllo.

D. — È vero che le schede non corredate subito dalla necessaria e completa documentazione non possono essere accettate o che perlomeno non si terrà conto delle passività non documentate?

R. — Non si può escludere che la finanza voglia dimostrarsi rigorista all’eccesso. Ma non lo crediamo. Anzi, noi che siamo stati contrari ad una nuova proroga, chiediamo vivamente che si accettino tutte le schede nelle quali sia fatta riserva di presentare poi i documenti necessari a dimostrare le passività, le eredità, le divisioni, ecc. Spesso i documenti sono difficili a procurarsi- Notai, Casse di Risparmio, Banche, Archivii notarili, Uffici ipotecari sono oberati di lavoro appunto a causa delle denunce presenti. L’ostruzionismo postale ha impedito di ricevere lettere e documenti.

 

 

L’essenziale è ora di fare la denuncia esatta. Per i documenti si riservi la presentazione. Ciò è ragionevole e deve ammettersi. Se qualche singola agenzia non lo ammetterà, non dubitiamo che il Ministero «darà istruzioni eque al riguardo. Bisogna in tutti i modi facilitare l’adempimento del dovere ai contribuenti».

D. — Coloro che non giungono alle 50 mila lire non sono tenuti a fare la dichiarazione; perciò quelli che hanno 50 o 51 o 52 mila lire o più devono dichiarare e pagare su tutto o solo sull’eccedenza oltre 50.000 lire?

 

R. — Lasciamo da parte la questione della giustizia.

Sarebbe stato bene evitare il salto brusco fra chi non paga niente (L. 49.999) e chi paga (L. 50.000). Ma la legge è quella che è; e dice che coloro che hanno 50.000  lire debbono dichiarare e pagare su tutto, senza detrarre le prime 50.000 lire. Su ciò non vi è alcun dubbio.

 

 

D. — Le 50.000 lire si riferiscono al patrimonio netto o al lordo? Chi ha 200.000 lire di attività ma 175.000 lire di passività, deve denunziare e pagare?

 

 

L — Si paga sul netto e non sul lordo. L’obbligo della dichiarazione spetta a quei soli contribuenti il cui patrimonio imponibile (art,. 30) raggiunga il valore di lire 50.000. Epperciò chi ha 200.000 lire di attività e 175.000 di passività non deve né dichiarare né pagare. S’intende che se le passività le ha inventate lui, o non sono per legge ammissibili, egli deve dichiarare; e se non lo fa, cade in multa.

 

 

D. — Marito e moglie debbono fare dichiarazioni insieme o separatamente?

 

 

R. — Separatamente. Ognuno dei coniugi, per conto proprio, denuncia la roba sua. La dote deve essere dichiarata sulla scheda della moglie. Se fu pagata in contanti al marito,  che la consumò o la impiegò, il marino la segnerà fra le passività, come debito verso la moglie, e la moglie come attività, come credito verso il marito.

 

 

D. — Le proprietà indivise tra fratelli e sorelle, tra cugini, tra parenti, tra estranei, come pagano? Sul tutto o sulle singole quote?

R. — Si paga sempre sulle singole quote. Ognuno paga per sé, sul proprio terzo, o quarto o sesto. Il tutore, ad esempio, di orfani, deve fare tante dichiarazioni separate quanti sono gli orfani. Naturalmente ognuno deve sommare quel terzo o quarto o sesto di una proprietà indivisa con le altre attività patrimoniali che egli possegga personalmente.

 

 

D. — Usufruttuari e comproprietari devono presentare la dichiarazione insieme? Come saranno tassati?

 

 

R. — No. Ciascuno deve presentare la scheda per proprio conto. Tanto meglio se avranno cura di non presentarla in modi diversi o imbrogliati o contraddittori. Ma se non possono andar d’accordo, ognuno presenti la dichiarazione per conto suo. Quanto al sapere che cosa ognuno di essi pagherà, per ora si può dir solo che se il fondo o la cosa usufruita vale 100 tra tutti due non potranno pagare più di 100. La divisione dipende sovratutto dall’età dell’usufruttuario. Presto devono venir fuori le tabelle per il calcolo degli usufrutti.

 

 

D. — Come si valutano i censi, livelli ed altre prestazioni corrisposte in natura?

R. — Per ora il denunciante non deve preoccuparsi di valutare i censi. Basterà che indichi la natura e la quantità della prestazione: per es. 2 quintali di frumento all’anno. Quanto alla valutazione, si baderà alle mercuriali dell’ultimo decennio, come prescrive il Codice civile. E se nel paese non ci sono mercuriali, si potrà prendere il prezzo viciniore conosciuto.

D. — La valutazione provvisoria e quella definitiva del terreno comprendono anche la casa colonica?

R. — Sì. Purché si tratti di vera casa colonica, esente da imposta fabbricati. Non comprendono la villa o casa civile in campagna. Non comprendono neppure le scorte vive e morte, che devono essere denunziate a parte.

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