Opera Omnia Luigi Einaudi

Il progetto di legge sul lavoro nelle risaie dall’arbitrato alla conciliazione

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 04/03/1907

Il progetto di legge sul lavoro nelle risaie dall’arbitrato alla conciliazione

«Corriere della Sera», 4 marzo[1] e 17 maggio[2] 1907

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. II, Einaudi, Torino, 1959, pp. 507-515.

 

 

I

Il progetto di legge che gli on. Giolitti e Cocco-Ortu hanno presentato al parlamento sulla risicoltura è stato presentato nel momento in cui scoppiavano violente di nuovo le agitazioni agrarie nelle plaghe risicole del vercellese e del novarese.

 

 

Se proprietari ed affittavoli se ne sono mostrati soddisfatti in massima, non così i contadini, che contro di esso sono partiti in guerra. Importa perciò valutare le disposizioni di quel progetto, affinché si vegga bene quali ne siano la portata e gli intenti.

 

 

Pochi contrasti susciteranno le proposte d’indole igienica. Le leggi precedenti erano sotto tal rispetto troppo monche e partivano da concetti dimostrati oggimai erronei dalla scienza perché non si abbiano a reputare migliori le nuove disposizioni. In sostanza i regolamenti per la coltivazione del riso sono ancora affidati alle provincie; ma si tutelano nello stesso tempo gli interessi locali, rendendo obbligatorio il parere dei consigli comunali e quelli generali, richiedendo l’avviso del consiglio superiore della sanità e del consiglio di stato. Inoltre si indicano più precisamente le materie di cui i regolamenti provinciali dovranno occuparsi, ad evitare che si occupino soltanto della distanza delle risaie dall’abitato, importando altresì fissare le norme sulla dotazione, sul deflusso e sullo scarico delle acque, i terreni paludosi, la durata e la distribuzione del tempo di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro della raccolta e trebbiatura del riso. Qualche aggravio verrà ai proprietari dalle norme che impongono la somministrazione gratuita del chinino a scopo profilattico e curativo a tutti gli addetti alla coltivazione del riso, e istituiscono un conveniente servizio di assistenza medica e farmaceutica gratuita per i lavoratori avventizi. Sono norme già entrate in parte nella legislazione per i luoghi malarici ed a cui avrebbero torto i proprietari di volersi sottrarre. Più grave sarà l’onere derivante dall’obbligo fatto ai proprietari di certe condizioni minime di cubatura, ventilazione, abitabilità ed arredamento nelle case rurali, e l’altro di munire le aperture di reticelle contro la penetrazione delle zanzare, e di avere locali adatti alla separazione dei sessi ed un locale destinato al provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da infezione malarica o da altra malattia trasmissibile. Il disegno di legge ha provveduto però a rendere possibile la trasformazione delle case rurali senza troppo grande sacrificio dei proprietari, concedendo loro un lasso di tempo di sei anni.

 

 

Le opposizioni più vivaci si appuntano contro le norme relative al contratto di lavoro. Qui è il pomo della discordia fra contadini e proprietari. Il disegno di legge non ha voluto accogliere il principio della limitazione dell’orario di lavoro né per tutti i lavoratori né per tutti i lavori risicoli, come avrebbero voluto le leghe contadine; e neppure ha riprodotto la vecchia disposizione dei regolamenti Cantelli per cui il lavoro in risaia era vietato nella prima e nell’ultima ora del giorno. Brevi parole bastano a dimostrare la opportunità dell’abbandono di questa antiquata regola; la quale era basata sulla teoria dei miasmi palustri, che sarebbero causa delle malattie malariche, specie per le emanazioni al levare ed al tramontare del sole. Abbattuta dalla scienza la teoria dei miasmi, la vecchia norma diventava senz’altro insostenibile. Quanto al rifiuto opposto a regolare l’orario di lavoro di tutti i lavoratori, uomini e donne, adulti e giovani, e per tutti i lavori, gli on. Giolitti e Cocco-Ortu osservano: che la limitazione legale della giornata di lavoro per i lavori agricoli non esiste in nessun paese del mondo, salvo nella Nuova Zelanda, per molti rispetti non paragonabile all’Italia; che questo unanime rifiuto dipende dall’imperio delle condizioni atmosferiche nel lavoro dei campi, le quali non consentono continuità e regolarità di occupazione; che, prima di porre un precedente così grave, il quale sarebbe subito invocato per le altre industrie, occorreva badare bene alle conseguenze; non essere il lavoro delle risaie più malsano o più pericoloso di molti altri lavori agricoli, anzi migliore della più parte dei lavori industriali; e non essere quindi legittimo un trattamento eccezionale di favore per i lavoratori delle risaie. Il progetto si limita perciò a regolare il lavoro della monda; vietando l’impiego dei minori di 13 anni e delle donne durante l’ultimo mese di gravidanza e 3 settimane dopo il parto; e limitando a 9 ore il lavoro dei fanciulli da 13 a 15 anni e delle donne da 13 a 21; ed estendendo alle donne maggiori di 21 anni le disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Per tener conto delle intemperie il progetto consente che le ore di lavoro non fatte in un giorno possano farsi nei 6 giorni successivi, pur di non superare mai le 10 ore e mezzo. Ai mondarisi dovrà essere concesso un riposo settimanale di 2 ore; nel quale potrà computarsi il tempo perduto per intemperie, quando l’interruzione sia durata almeno per 24 ore consecutive.

 

 

A noi pare che i lavoratori potrebbero per ora dirsi contenti. Le conquiste legislative migliori si fanno a gradi ed in seguito a esperienze successive. Accadrà che, siccome i mondarisi giovani e donne sono la maggioranza, le limitazioni poste al loro lavoro si estenderanno per forza anche agli adulti; e quando l’orario sarà ridotto uniformemente dalla consuetudine, potrà essere ridotto anche dalla legge. Quanto al permesso di tener conto del tempo perduto a cagione delle intemperie, noi temiamo molto che un’insistenza eccessiva nel fissare limiti infrangibili al lavoro giornaliero, non abbia a riuscire soverchio dannosa agli interessi dell’agricoltura e per conseguenza dei lavoratori. Nessuna legge potrà impedire che spesso si debba nelle campagne stare in ozio quando piove: e per compenso si debba in certi giorni dell’anno lavorare febbrilmente per salvare il raccolto dalla rovina.

 

 

Contro le norme relative al contratto di lavoro propriamente detto i socialisti mossero il rimprovero che con esse si voleva consacrare il divieto dello sciopero nelle risaie. Noi abbiamo letto attentamente quelle norme; ma non vi abbiamo trovato traccia di siffatto divieto, che sarebbe sicuramente biasimevole; poiché si può essere discordi spesso sull’opportunità e sulla convenienza di certi scioperi, ma non si può negare che il diritto allo sciopero ed alla serrata sia uno dei cardini della attuale organizzazione industriale. Si potrebbe vietare lo sciopero nel solo caso in cui si stabilisse l’arbitrato obbligatorio; ma ne siamo lontani, sovratutto per le industrie private.

 

 

Se nel disegno di legge non abbiamo trovato traccia né del divieto di sciopero e neppure dell’arbitrato obbligatorio in senso proprio, abbiamo letto parecchie altre norme, alcune buone ed altre dubbie e di significato oscuro. Buona per fermo ci apparve la disposizione che mette in rapporto diretto, nonostante qualunque patto in contrario, i lavoratori coi proprietari od affittavoli. Non si vuole uccidere il caporale, od intermediario, assoldatore di squadre di operai agricoli; ma si vuole che sia pagato a parte, con una mercede fissata appositamente, e non con un prelievo sulle paghe dei lavoranti, che dà luogo ad abusi a carico di conduttori e locatori di opera. Neppure ci paiono obiettabili le norme relative al termine di disdetta, fissato in tre mesi per i contratti annuali ed in 8 giorni per i contratti di più breve durata. Siccome la legge si applicherà solo in mancanza di patti e di convenzioni contrarie, i lavoratori, che non volessero accettare quel termine, potrebbero sempre convenirne uno più breve. Una volta convenuto, sembra giusto debbano rispettarlo; e sembra giusto altresì vi sia una sanzione civile (non penale) per la rottura intempestiva del contratto, consistente nella perdita di una somma pari all’ammontare della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito per il periodo di tempo mancante a raggiungere il termine convenuto per il compimento del lavoro. I socialisti che in recente occasione additarono all’ammirazione universale le leghe operaie, le quali prestarono forti cauzioni per l’adempimento di contratti collettivi di lavoro, non possono logicamente biasimare la norma per cui il proprietario od affittavolo può trattenersi sino al 20% del salario dovuto al lavoratore in garanzia dell’adempimento dei patti stipulati.

 

 

Se tutto ciò è chiaro ed ammissibile, dubbie ed oscure ci sembrano le disposizioni relative alla conciliazione ed all’arbitrato. Qui il governo, volendo innovare ed essendo incerto, ha fatto opera che comprendiamo sia dispiaciuta ai lavoratori e non sembra degna di lode da un punto di vista generale. In ogni mandamento sarebbero istituite commissioni arbitrali, presiedute dal pretore, e composte di un numero eguale di delegati delle parti. Le commissioni dovrebbero decidere, prima in via di conciliazione, poi con sentenza obbligatoria ed inappellabile tutte le questioni «relative al contratto di lavoro in risaia, alla remunerazione del lavoro, al pagamento delle mercedi, ai patti speciali di lavorazione, all’abbandono del lavoro, allo scioglimento del contratto, ed in genere alla interpretazione ed applicazione del contratto». Pare chiaro ma non è. Infatti se l’ultima frase «alla interpretazione ed applicazione del contratto», restringe la competenza delle commissioni ai contratti già conchiusi, il resto del periodo può far nascere il sospetto che la competenza si allarghi anche ai patti nuovi. Se così fosse, i pretori delle plaghe risicole avrebbero in ultima analisi l’incarico gelosissimo di fissare, invece delle due parti, salari, orari e condizioni di lavoro. Sarebbe questo un arbitrato obbligatorio dei più coercitivi, perché senza diritto di appello. Noi non crediamo che il governo abbia voluto l’arbitrato obbligatorio, ed avrebbero ragione i socialisti di gridare alla soppressione del diritto di sciopero. Dovrebbero gridare anche i proprietari ed affittavoli, poca fiducia potendosi avere nella esperienza tecnico-economica dei pretori.

 

 

Neppure meglio inspirato ci pare il progetto quando regola l’intervento della commissione in caso di sciopero. Sarà in sua facoltà di intervenire offrendo i suoi buoni uffici per la conciliazione; e dovrà intervenire quando sia indubbia la perdita del raccolto. Fin qui poco male. È utile che vi sia un organo permanente inteso a conciliare le parti. Il progetto aggiunge:

 

 

In tal caso (di perdita indubbia del raccolto) il presidente della commissione dovrà adoperarsi affinché il lavoro abbia, secondo i casi, ad essere intrapreso o ripreso nel termine pii breve, in pendenza della procedura di conciliazione e di arbitrato; e darà anche, durante la procedura stessa, i provvedimenti temporanei urgenti nell’interesse delle parti e per evitare danni irreparabili al raccolto.

 

 

Ora, noi non sappiamo se sia ufficio del legislatore dar buoni consigli ai pretori sul modo di comportarsi durante i conflitti del lavoro; ed è da sperare che i pretori non abbiano aspettato la legge per fare il loro dovere sociale, né è da credere che la legge aggiunga alcunché alla loro autorità. Piuttosto è da chiedersi: oltre ai buoni uffici, i pretori dovranno anche dare ordini? e di quale natura saranno i loro provvedimenti per salvare i raccolti? Noi non riusciamo ad immaginarli poiché l’ordine del pretore agli scioperanti di riprendere il lavoro od agli affittuari di consentire ai desideri dei lavoratori è destinato a rimanere inefficace, essendo privo di una qualunque sanzione. Per aver voluto regolare troppo, il governo ha dettato disposizioni che non hanno un significato preciso e che possono dar luogo a conflitti più vivaci di quelli che si volevano evitare.

 

 

II

Il disegno di legge presentato dal governo per regolare il lavoro nelle risaie, se conteneva parecchie disposizioni buone, aveva però un grave difetto: di creare un nuovo istituto arbitrale oscuro ed ibrido. In ogni mandamento dovevano essere istituite commissioni arbitrali presiedute dal pretore e composte di un numero eguale di delegati delle parti. Le commissioni dovevano decidere, prima in via di conciliazione, e poi con sentenza obbligatoria ed inappellabile, tutte le questioni «relative al contratto di lavoro in risaia, alla remunerazione del lavoro, al pagamento delle mercedi, ai patti speciali di lavorazione, all’abbandono del lavoro, allo scioglimento del contratto ed in genere alla interpretazione ed applicazione del contratto». Competenza dunque larghissima, sebbene in apparenza limitata dall’ultimo inciso alla interpretazione ed applicazione del contratto. Noi osservammo, e parecchi osservarono con noi, che i pretori delle plaghe risicole avrebbero potuto ritenersi in diritto di fissare le paghe, le ore di lavoro e tutte le altre condizioni di loro ragione. Proprietari e contadini sarebbero stati alla mercé delle fantasie, per giunta inappellabili, di un magistrato privo spesso di qualunque competenza tecnica.

 

 

Né meglio inspirati apparivano i concetti del governo in caso di sciopero. La commissione doveva intervenire, offrendo i suoi buoni uffici per la conciliazione; e doveva intervenire quando fosse indubbia la perdita del raccolto. Qui si aggiungeva una disposizione di colore oscurissimo «In tal caso (di perdita indubbia del raccolto) il presidente della commissione dovrà adoperarsi affinché il lavoro abbia, secondo i casi, ad essere intrapreso o ripreso nel termine più breve, in pendenza della procedura di conciliazione e di arbitrato; e darà anche, durante la procedura stessa, i provvedimenti temporanei urgenti nell’interesse delle parti e per evitare danni irreparabili al raccolto». Che cosa erano questi buoni uffici del pretore? e di che specie i provvedimenti che egli poteva prendere d’urgenza? Quali sanzioni avrebbero avuto gli ordini del pretore? E come poteva immaginarsi, senza riso, un pretore a capo di soldati o di crumiri, affaccendato a salvare dalla distruzione il raccolto?

 

 

La commissione parlamentare ha fatto sommaria giustizia di questo informe tentativo di creare un istituto di arbitrato legiferante in materia di salari e di orari ed operante persino contro la volontà degli interessati; e si è limitata ad escogitare un qualche provvedimento di conciliazione.

 

 

Non più dunque commissioni di arbitrato, incaricate di dar sentenze inappellabili su qualunque materia; ma semplici commissioni di conciliazione, intese a cercare di mettere d’accordo le parti ed impedire il prorompere di un conflitto acerbo coll’intervento di persone autorevoli e competenti. In ragione dell’umiltà maggiore del fine, ridotta la competenza territoriale delle commissioni, che sarebbe estesa al solo comune. L’on. Turati, commissario dissenziente, di ciò si lagna, affermando che le molte commissioni comunali daranno luogo ad una disparità grande di giudizi e saranno più facilmente soggette all’influenza dei proprietari e propenderebbe per commissioni provinciali.

 

 

A parte l’accusa di facile condiscendenza verso i proprietari, che ha poca importanza, in quanto le parti, salvo un solo caso, di cui diremo poi, sono sempre in facoltà di respingere il consiglio delle commissioni; a noi sembra che l’istituto della conciliazione guadagni assai con una competenza ristretta. A metter d’accordo due contendenti giova di più l’opera di chi amendue li conosce ed abbia su di essi un ascendente morale, meglio che il consiglio di una lontana commissione posta nel capoluogo della provincia. La varietà dei deliberati corrisponderà alla varietà delle condizioni agricole, la quale è grande anche nelle zone risicole.

 

 

Quanto alla competenza per materia, essa è limitata «all’esame di ogni controversia che sorga, di carattere individuale o generale, tra i conduttori ed i locatori d’opera, purché relative all’interpretazione, applicazione ed esecuzione dei patti contrattuali e delle consuetudini in vigore». Qui la dizione è chiara. La commissione non si potrà ingerire nelle questioni nuove che sorgessero fra contadini e imprenditori, non potrà statuire, ad esempio, sulla domanda di un aumento di paga o di fissazione di un nuovo orario; ma dovrà esclusivamente occuparsi dell’interpretazione ed applicazione dei contratti già conchiusi fra le due parti e delle consuetudini già in vigore. Anche per questa materia, la risoluzione della commissione è definitiva ed obbligatoria solo quando sia emessa con l’intervento di tutti i commissari, sia dei rappresentanti dei contadini come dei datori di lavoro, ed adottata a voti unanimi. Negli altri casi le parti avranno sempre diritto, dopo esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, di far valere i loro diritti dinanzi all’autorità giudiziaria competente.

 

 

In conclusione, quello che si vuol creare è un istituto permanente di conciliazione in ogni comune, al quale le parti debbono portare le controversie relative ai patti già conchiusi prima di adire i giudici ordinari, per vedere se è possibile l’accordo. Le questioni più importanti saranno sottratte al tentativo di conciliazione; poiché è certo che gli scioperi più gravi non avvengono per interpretare ma per modificare i contratti vecchi.

 

 

Soltanto le controversie più modeste, di carattere particolare, relative al passato e non all’avvenire, saranno portate dinanzi alle commissioni di conciliazione. La cui opera non perciò sarebbe inutile, poiché molti conflitti sui patti nuovi avvengono a causa della pretesa inosservanza od insufficienza dei contratti vecchi; e le commissioni a molto gioverebbero togliendo equivoci, chiarendo contratti e codificando consuetudini. Appunto perché l’opera delle commissioni dovrà essere sovratutto di persuasione, di buoni uffici, di smussamento di asperità; noi toglieremmo persino la obbligatorietà dei suoi giudicati in caso di accordo unanime di tutti i commissari. Occorre che l’autorità morale delle commissioni conciliatrici rimanga sempre superiore ad ogni sospetto. Chi impedirà alla parte soccombente di recriminare contro i propri rappresentanti, quasi fossero stati comprati dalla parte avversa? Le decisioni saranno più rispettate se avranno un valore puramente morale e se rispecchieranno semplicemente l’opinione di cinque probi uomini intorno al conflitto insorto. Se, malgrado l’opinione unanime di costoro, una parte vorrà andare dinanzi ai giudici ordinari, sia libera di farlo. È probabile che quasi sempre si acquieterà volontariamente al responso, poiché qual giudice non vorrà tenere conto grandissimo del parere delle commissioni, se espresso ad unanimità di voti?

 

 


[1] Con il titolo Il progetto di legge sul lavoro nelle risaie. [ndr]

[2] Con il titolo Dall’arbitrato alla conciliazione nel disegno di legge per le risaie. [ndr]

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