Opera Omnia Luigi Einaudi

I vivi ed i non nati

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1948

I vivi ed i non nati

Lo scrittoio del Presidente (1948-1955), Einaudi, Torino, 1956, pp. 514-519

 

 

 

Le discussioni intorno alle licenze commerciali ed alla giusta causa nei contratti agrari – e qualche anno fa anche intorno alle, per ora, fortunatamente abolite autorizzazioni per i nuovi ed ampliati impianti industriali – pongono il problema, fondamentale per l’avvenire della nazione: l’interesse pubblico, del quale unicamente si deve preoccupare il legislatore, si riferisce ai viventi oppure ai non ancora nati?

 

 

Le discussioni odierne intorno alle licenze commerciali ed alla giusta causa nei contratti agrari pongono un problema fondamentale: l’interesse pubblico, del quale unicamente si deve preoccupare il legislatore, si riferisce ai viventi oppure ai non ancora nati?

 

 

Per viventi s’intendono da un lato i commercianti i quali sono forniti oggi di licenze e dall’altro lato, per i contratti agrari, i mezzadri ed i fittaioli i quali hanno in corso un contratto; per non ancora nati s’intendono non soltanto coloro i quali non sono nel momento presente fisicamente nati, ma anche coloro i quali potrebbero aspirare ad esercitare un commercio od a coltivare poderi con contratto di mezzadria o di affitto. È evidente che l’interesse pubblico non riguarda menomamente i viventi. Nei tempi attuali di associazioni di professionisti, di datori di lavoro e di lavoratori, i viventi hanno modo di difendersi in una misura che forse ha oltrepassato il segno. Ciò che è accaduto rispetto al problema degli statali è uno soltanto tra i numerosi esempi che si potrebbero addurre della pericolosità delle associazioni sia di datori di lavoro come di lavoratori. In tutto il mondo, e non soltanto in Italia, è stato già oltrepassato quel punto critico al di là del quale il certo vantaggio derivante dal principio di associazione dà luogo ad altrettanto certo danno pubblico del prevalere del principio monopolistico.

 

 

Se il legislatore deve intervenire, ciò dovrebbe essere per tentare di limitare, per quanto sia possibile, i danni dell’associazionismo monopolistico sia nel campo degli industriali e datori di lavoro in genere, sia nel campo dei lavoratori. Poco si è fatto, anche fuori d’Italia, nel primo campo per limitare gli effetti dei monopoli industriali; nulla nel campo dei monopoli delle leghe di lavoratori. Praticamente la legislazione vigente ha invece per effetto, se non per scopo, di accrescere la forza del monopolismo.

 

 

Nel campo delle licenze commerciali l’opinione pubblica è fuorviata a favore dei monopolisti a causa del grossolano errore il quale fa credere che i prezzi al minuto siano determinati dal costo; e poiché si va raccontando che con l’aumento del numero dei commercianti lo spaccio di ognuno di essi diminuisce ed aumenta il costo unitario, l’opinione pubblica, incoraggiata da quasi tutti coloro che scrivono sui giornali, si persuade sia vera la comica teoria che, per far ribassare i prezzi, sia necessario limitare il numero dei venditori, crescendone così la forza monopolistica.

 

 

In tema di contratti agrari l’opinione pubblica è fuorviata dalla tesi altrettanto grossolana che si tratti di una disputa tra proprietari e mezzadri o piccoli affittuari.

 

 

La disputa invece è fra tutt’altri. Si tratta di una lotta fra i viventi e i non ancora nati, definiti come è stato detto sopra. I viventi, sia nel commercio come nell’agricoltura, sono coloro i quali esercitano la professione o il mestiere. Costoro fatalmente tendono a conservare ciò che possiedono; se dal sistema delle licenze o dalla impossibilità di essere sostituiti si sentono sicuri della loro posizione, essi tendono ad essere conservatori, ad evitare le mutazioni ed i perfezionamenti nel modo di vendere e di produrre. Non si è mai visto che i beati possidentes si diano da fare per ridurre i costi, produrre di più e vendere a più buon mercato. La sola speranza di potere far vivere le schiere nuove di abitanti, quando la popolazione seguita ad aumentare e di potere migliorare le sorti di tutti, oggi ed in avvenire, se e quando la popolazione vorrà stabilizzarsi, sta nell’assillo continuo dei nuovi, i quali desiderano partecipare al banchetto della vita.

 

 

Senza saperlo, i difensori delle licenze commerciali e della giusta causa nei contratti agrari fanno proprio un celebre passo che Roberto Malthus inserì nella seconda edizione del Saggio sulla popolazione e tolse poi nelle edizioni successive, costretto dalla riprovazione unanime della pubblica opinione del suo tempo. Mala sorte attende, al dire di Malthus, coloro i quali giungono nella grande aula del festino della vita troppo tardi, quando tutti i posti sono occupati e la signora del luogo fa loro cenno di andarsene. La sorte è segnata se essi non riescono ad ottenere dalla pietà dei banchettanti gli avanzi della tavola.

 

 

Questa è la sorte che le leggi sulle licenze commerciali e quelle sulla giusta causa riservano ai nuovi venuti: intorpidimento e decadenza produttiva per coloro i quali hanno il posto assicurato; disoccupazione, miseria e fame per coloro i quali aspirano a lavorare.

 

 

Vani sono gli sforzi dei legislatori per costruire lunghi elenchi di circostanze nelle quali si possono consentire concessioni di nuove licenze o si può riconoscere al proprietario l’esistenza d’una giusta causa di licenziamento nei contratti agrari. Vani perché la realtà è fortunatamente più ricca e varia della fantasia dei giuristi e dei sociologi più inventivi e, i casi effettivi non coincidendo mai con quelli descritti nelle leggi, i restrizionisti avranno sempre causa vinta; vani sovratutto perché non è compito né di legislatori, né di giudici, né di periti di inventare quel che non esiste. Nessun consesso, sapientissimo esso sia, riuscirà mai a trovare nuovi metodi, nuovi prodotti, nuovi espedienti per crescere la quantità di beni messi a disposizione degli uomini. Se i legislatori ritengono di essere capaci di inventare novità, essi compiono opera non perdonabile di superbia demoniaca. Quale affidamento può farsi in legislatori i quali non intendono che la possibilità dei non ancora nati di mettersi al posto dei viventi è la condizione necessaria e sufficiente affinché non solo vivano, come ne hanno diritto, i non ancora nati, ma vivano meglio i viventi? Se oggi in tanta parte del nostro paese una famiglia agricola vive assai meglio in un podere di cinque ettari di quanto non vivessero trent’anni or sono i loro genitori in un podere di dieci ettari, ciò è dovuto non alle mosche cocchiere dei fabbricanti di leggi, regolamenti e circolari, ma alla spinta crescente esercitata dai nuovi venuti su coloro che altrimenti avrebbero seguitato pacificamente e malamente a sfruttare i dieci ettari.

 

 

Non è precisabile con sicurezza il significato delle parole reazionario e progressivo; ma, se esse possono decentemente essere usate, è reazionario colui il quale vuole le licenze e la giusta causa ed è progressivo colui il quale le critica. Più appropriatamente, si può dire che il fautore degli istituti delle licenze commerciali e delle giuste cause nei contratti agrari è il nemico e l’oppositore è l’amico dell’interesse pubblico.

 

 

La proposta di creare l’istituto della prelazione a favore dei mezzadri e dei fittaioli insistenti sul podere al momento della vendita deliberata dal proprietario è espediente utilissimo da usare allo scopo di cristallizzare per l’avvenire la presente distribuzione della proprietà fondiaria. Prelazione è di fatto un istituto sinonimo a parole ben note nella storia dell’agricoltura: manomorta, fidecommesso, primogenitura, ecc. ecc. È un relitto del peggiore medioevo.

 

 

Le ragioni di ciò sono varie. In primo luogo soltanto il politico fornito di educazione puramente libresca, su fonti lontane da ogni riferimento alla realtà, può immaginare che l’istituto della prelazione possa essere, salvo rarissimi casi, esercitato effettivamente. Che un mezzadro od un fittaiolo coltivatore diretto possa acquistare il podere messo in vendita è ipotesi irreale: quel che può accadere, e talvolta accade, è che il mezzadro o il fittaiolo possa acquistarne una parte. Perché ciò si verifichi è necessario che il proprietario ed in vece sua, in novantanove casi su cento, l’intermediario – utilissimo personaggio chiamato a fare un mestiere che è il suo e non è invece quello del proprietario venditore – abbia libertà di manovra; è necessario che egli sappia contemporaneamente vendere il fondo frazionato a tutti coloro i quali hanno convenienza ad acquistarlo. Nessuna contrattazione sul mercato potrà mai verificarsi quando i possibili acquirenti sappiano che l’eventuale loro acquisto è subordinato al diritto di prelazione del mezzadro o fittaiolo uscente. Le vendite saranno chiaramente possibili soltanto quando il proprietario venditore od il suo intermediario si sia messo d’accordo col mezzadro o fittaiolo per il pagamento di una indennità di buonuscita. In parole volgari, ciò ha nome di prezzo del ricatto e in termini più nobili significa divisione del valore della proprietà in vendita fra proprietari e mezzadri uscenti.

 

 

Quante vendite saranno possibili quando esse siano subordinate ad una lotta preventiva fra chi non vuole essere ricattato e chi ha il coltello per il manico per la certezza di potere annullare il contratto con terzi? Certezza assoluta se si pensi che, se il valore di un podere di cinquanta ettari è in realtà cento, il valore del medesimo podere frazionato in cinque o dieci lotti è certo maggiore, è di centoventi, centotrenta o centocinquanta; ed il mezzadro uscente potrà sempre affermare che il suo diritto è stato violato. Se questa non è creazione di manomorta, non si sa più quale significato abbiano le parole.

 

 

Sin qui si è fatta astrazione della influenza delle tasse di registro e di trascrizione, le quali dovrebbero essere pagate su un prezzo non minore di quello vero, da comunicare preventivamente al mezzadro per ottenere la sua risposta positiva o negativa. Sebbene le tasse di registro sono state recentemente diminuite, l’insieme dei diritti gravanti sulla proprietà immobiliare rustica è ancora talmente oppressivo da dover far riflettere gravemente sulla convenienza di accentuare col nuovo istituto della prelazione la tendenza delle imposte a cristallizzare la distribuzione vigente della proprietà fondiaria.

 

 

Prelazione o non, la più grande riforma fondiaria la quale possa essere applicata in Italia nel momento presente sarebbe l’abolizione completa, radicale, senza lasciare alcuna traccia, anche minima, di tutti i diritti di registro, trascrizione, ipotecari ecc. ecc. gravanti sui trasferimenti; e sarebbe una rivoluzione ben altrimenti feconda di quelle che sono state le riforme fondiarie del passato e del presente.

 

 

Se in Italia si introducesse il sistema della intavolazione esistente nel Trentino e nell’Alto Adige e se questo sistema, oggi guasto anche in quelle province, fosse reso possibile con opportune riforme ai metodi di trasferimento a titolo gratuito e se contemporaneamente fossero dichiarati esenti in perpetuo da qualsiasi tassa di registro, trascrizione, diritti notarili e tasse ipotecarie ecc. ecc. i proprietari i quali a loro spese provvedessero alla intavolazione dei loro fondi e se da quel momento le proprietà intavolate potessero essere trasferite con semplice indossamento di un foglietto bollato, non v’ha dubbio che il movimento della proprietà fondiaria si intensificherebbe in modo tale da far impallidire le cifre di settecentomila ettari che si dice essere state o stiano per essere trasferite nelle zone di stralcio e gli altri duecento-trecentomila ettari che si affermano possibili a trasferirsi nelle zone non ancora assoggettate allo scorporo. Impallidirebbe altresì la cifra di un milione di ettari, che autorevolmente si disse essere stati trasferiti volontariamente, soprattutto a vantaggio di piccoli proprietari, nel primo dopoguerra.

 

 

Pare che la obiezione più forte contro la proposta dell’abolizione delle tasse sui trasferimenti sia stata quella della perdita di circa venticinque miliardi di lire, non sopportabile nella contingenza presente dal bilancio dello stato. Miserabile perdita e miserabile obiezione in un momento nel quale si danno a gruppi privilegiati di statali centinaia di miliardi di lire per aumento di paghe, senza alcuna sicurezza di ottenere un rendimento anche solo parzialmente compensativo della perdita. Obiezione nulla dal punto di vista fiscale, qualora si ponga mente all’incremento di reddito che si verificherebbe in conseguenza del passaggio spontaneo della terra da categorie di proprietari meno capaci a categorie più capaci: passaggio che, verificandosi caso per caso, si verificherebbe certamente dai meno ai più capaci, laddove i trasferimenti forzosi ope legis hanno non trascurabile probabilità di verificarsi dai più ai meno capaci.

 

 

Il problema fiscale non è quello di perdere venticinque miliardi di lire all’anno, ma quello della capacità della finanza ad accertare e tassare, dopo il trascorrere del giusto lasso di tempo, gli incrementi di reddito tassabile dovuti ai trasferimenti volontari. Le vere riforme fiscali sono quelle le quali fanno perdere oggi venticinque miliardi di lire per farne guadagnare cento in avvenire.

 

 

Né l’avvenire, in aggiunta al contento immediato di venditori e compratori, non tarderebbe troppi anni a diventare un benefico presente.

 

 

29 novembre 1954.

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