Opera Omnia Luigi Einaudi

Il congegno dell’imposta sui profitti di guerra

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 27/11/1915

Il congegno dell’imposta sui profitti di guerra

«Corriere della Sera», 27 novembre 1915

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. IV, Einaudi, Torino, 1961, pp. 267-272

 

 

La imposta sui profitti dipendenti dalla guerra, la quale entra in virtù del decreto 21 novembre 1915 nella nostra legislazione, può essere variamente giudicata dal punto di vista economico, sociale e politico. Non entrerò in questa discussione, la quale non potrebbe essere proficua se non fosse fatta in modo ampio e compiuto. Mi limiterò invece a studiare in che modo l’on. Daneo abbia cercato di sormontare le quasi insormontabili difficoltà che si frappongono ad una esatta valutazione dei cosidetti extraprofitti di guerra; che è, dal punto di vista finanziario, il problema cardinale di questa imposta. Creare organi appositi e del tutto nuovi e regole speciali per l’imposta sui profitti di guerra non era consigliabile, sia, perché il lavoro nuovo imposto all’amministrazione finanziaria sarebbe stato gravosissimo, in un momento in cui, per il richiamo sotto le armi di più di 500 agenti del personale delle imposte, già riesce difficile l’esecuzione dei lavori ordinari, sia perché non avrebbe francato la spesa di creare organi nuovi per amministrare un tributo, per indole sua provvisorio e di cui e incerto quale potrà essere il rendimento definitivo per l’erario e benanco è incerto se il provento reale non finirà di essere di gran lunga inferiore al provento apparente, per la tendenza quasi ineluttabile che avrà in parte l’imposta a diventare una partita di giro fra ministero della guerra e tesoro, con una forse scarsa reale incidenza sugli apparenti contribuenti (industriali ed intermediari).

 

 

A me sembra che l’on. Daneo sia riuscito a ritrarre in salvo abbastanza bene le mani del fisco da questo nido di vespe: certo assai meglio di quanto non abbiano fatto i signori Lloyd George e MacKenna in Inghilterra. Cercherò di spiegare alla meglio le ragioni di questo mio modo di pensare:

 

 

  • L’imposta è una addizionale all’imposta ordinaria di ricchezza mobile. Qui importa avvertire che, in virtù della revisione quadriennale dei redditi di ricchezza mobile, la massima parte dei contribuenti – ad eccezione delle sole società anonime ed in accomandita per azioni – sarebbe sfuggita del tutto alla imposta ordinaria di ricchezza mobile per i loro sovraguadagni di guerra. Ciò sarebbe stata una sperequazione di fronte alle società anonime ed agli altri contribuenti; e se può, finanziariamente, dubitarsi della convenienza e del rendimento di una imposta speciale sui profitti di guerra, non poteva sorgere alcun dubbio sulla necessità di trovare un modo di assoggettarli all’imposta generale di ricchezza mobile. L’on. Daneo bene fece ad ordinare una revisione straordinaria dei nuovi e maggiori redditi di guerra, allo scopo di assoggettarli prima all’imposta generale di ricchezza mobile e poi ad una sovrimposta speciale di guerra. Forse il migliore e più duraturo frutto del decreto odierno sarà appunto l’istituto della revisione straordinaria; che mi auguro rimanga, allargato e reso permanente, nella nostra legislazione e continui a dar frutti di milioni, anche quando la sovrimposta sui profitti di guerra si sarà dileguata per il venir meno della sua causa occasionale.

 

  • Se si riflette che, rimanendo immutata la legislazione vigente, le sole società per azioni avrebbero pagato l’imposta ordinaria di ricchezza mobile, si può constatare che la vera nuova imposta determinata dal presente decreto è data dalla somma della vecchia imposta di ricchezza mobile, che essi non avrebbero di fatto pagata, e dalla sovrimposta speciale sui profitti di guerra. Così per gli industriali ed i commercianti.

 

 

Proporzione degli extraprofitti di guerra al capitale investito

Aliquota per 100 lire

Imposta R.M.

Sovrimposta

Totale

Quota dell’extraprofitto fino all’8% sul capitale

11,50

11,50

Quota dall’8 al 10%

11,50

10

21,50

Quota dal 10 al 15%

11,50

15

26,50

Quota dal 15 al 20%

11,50

20

31,50

Quota superiore al 20%

11,50

30

41,50

 

 

Per gli intermediari, non essendovi alcun apprezzabile capitale investito, si dovette ricorrere al criterio puro e semplice dell’eccedenza sul reddito ordinario.

 

 

E l’aliquota risultò così:

 

 

Numero dei decimi di cui gli extraprofitti di guerra superano il reddito ordinario

Aliquota per 100 lire

Imposta di R. M.

Sovrimposta

Totale

Quota dell’extraprofitto fino ad un decimo oltre il reddito ordinario

10,35

10,35

Quota da 1 a 5 decimi

10,35

5

16,35

Quota da 5 a 10 decimi

10,35

10

20,35

Quota da 10 a 20 decimi

10,35

15

25,35

Quota da 20 a 30 decimi

10,35

20

30,35

Oltre 30 decimi

10,35

30

40,35

 

 

Notisi che le varie aliquote, progressivamente indicate, colpiscono non l’intero extraprofitto, bensì le successive quote di esso, come era ragionevole e come tecnicamente si deve fare, se non si vuole cadere in gravi errori. Notisi anche che i totali delle aliquote devono ancora essere aumentati del 2% circa dei totali stessi per le spese di distribuzione e degli aggi esattoriali e ricevitoriali.

 

 

E notisi finalmente che sono tassati a parte, con questa revisione straordinaria, i soli extraprofitti derivanti dalla guerra e non quindi i redditi ordinari già prima tassati, anche se essi superavano l’8% del capitale investito.

 

 

Tuttavia, al solo scopo di sapere se la percentuale del reddito supera l’8% o più del capitale, si tiene conto della somma del reddito ordinario di pace e di quello straordinario di guerra. E cioè, se Tizio prima della guerra guadagnava già il 20% sul capitale e dopo guadagna il 40, egli non subirà variazioni, in ciò che paga, per il primo 20%, ma l’ulteriore extraprofitto del 20% sarà tassato tutto coll’aliquota sua propria del 41,50%, cadendo tutto al di là del limite del 20% sul capitale investito.

 

 

  • Alcune variazioni importanti vengono apportate alla procedura ordinaria di accertamento dei redditi di ricchezza mobile. La principale è il diritto che hanno le commissioni competenti delle imposte dirette (che in questo caso credo siano la provinciale e la centrale) a chiedere l’esibizione e l’ispezione dei libri di commercio. Finora questo diritto il fisco lo aveva solo rispetto alle società per azioni. Domani lo avrà anche rispetto ai contribuenti privati. Come passo di transizione, fu stabilito che il diritto non competa agli agenti delle imposte, sibbene solo alle commissioni e solo quando l’importo delle differenze contestate sia superiore alle 10.000 lire. Se le commissioni sapranno fare uso prudente e riservato di siffatta facoltà loro concessa, essa rimarrà anche dopo scomparsa l’imposta sugli extraprofitti; e potrà essere feconda di molti milioni reali a pro del tesoro.

 

  • Altre novità sono l’introduzione dell’intendente di finanza nelle commissioni provinciali e l’abolizione del diritto di ricorso alla magistratura ordinaria. Su di ciò occorrerebbe fare lungo discorso. Certo le cose, così come ora stanno rispetto al contenzioso tributario, non possono durare. La riforma, però, a parer mio, dovrà essere più profonda ed aver luogo con le dovute garanzie per la finanza e per i contribuenti.

 

  • Sovratasse e multe forti sono comminate ai contravventori. Le dichiarazioni tardive od erronee sono punite con una sovratassa uguale alla sovrimposta dovuta sulla differenza nascosta. Auguriamoci che sovratasse e multe siano applicate sul serio e non cadano in desuetudine, a somiglianza di quelle già vigenti per l’imposta di ricchezza mobile.

 

  • Che cosa è il sovraprofitto oggetto della revisione straordinaria e conseguenti imposte o sovrimposte? La risposta è semplice per gli intermediari; per i quali è uguale a tutta l’eccedenza del guadagno sul reddito per cui essi erano tassati prima, nella media del biennio 1913-14. Fu tassato un intermediario per 2.000 lire di reddito? Sarà extraprofitto tutto ciò che egli guadagnò dal 10 gennaio 1914 al 31 dicembre 1915 di più di 2.000 lire all’anno. Se nel 1913-14 egli non era ancora tassato, il suo reddito ordinario sarà reputato uguale a quello che avrebbe guadagnato secondo opportuni confronti con i redditi analoghi. L’eccedenza sola sarà soggetta all’imposizione straordinaria.

 

 

Per gli industriali e i commercianti la cosa è alquanto più complessa. Dopo aver determinato il reddito ordinario e l’extraprofitto di guerra nel modo che si è ora detto, occorre ancora determinare il capitale «investito ed effettivamente impiegato alla produzione del reddito». La determinazione si farà con la prova di atti, libri di commercio regolarmente tenuti ed altri mezzi preesistenti al 21 novembre 1915. In difetto di prove il capitale si presumerà nella somma occorrente per la produzione del reddito; e naturalmente si terrà conto sia del capitale investito prima sia di quello investito dopo il primo agosto 1914, purché occorrente a produrre gli extraprofitti tassati. Dal confronto fra il capitale dell’investito ed il reddito totale (reddito ordinario + extraprofitto) risulterà la percentuale del reddito in confronto al capitale. Se la percentuale non supera l’8% del capitale, si applicherà solo l’imposta ordinaria di ricchezza mobile; se è superiore all’8%, si applicherà inoltre sul sovraprofitto la sovrimposta nella proporzione progressiva sopra spiegata.

 

 

  • Il sovraprofitto di guerra è una somma che risulta deducendo dagli incassi lordi le spese di produzione. Si sa a quanti dubbi e dibattiti dia luogo in pratica la determinazione delle spese deducibili e specialmente delle quote di ammortamento. Se non si fosse detto nulla al riguardo, è probabile che le agenzie delle imposte sarebbero state ferme nel concedere solo la deduzione delle quote ordinarie di ammortamento; il che sarebbe stato ingiusto, essendo frequenti i casi in cui impianti fatti od allargati durante la guerra presente per la produzione di munizioni, armi e forniture militari varranno zero alla fine della guerra e debbono quindi essere totalmente ammortizzati sui profitti. Bene dispone perciò il decreto ad imporre esplicitamente la deduzione dagli incassi lordi delle «svalutazioni ed ammortamenti eccezionali di speciali impianti fatti in contemplazione di forniture di guerra». Malgrado la quale provvida disposizione non credo di andare errato predicendo che sovratutto il calcolo degli ammortamenti e delle svalutazioni, insieme a quello del capitale investito, sarà cagione di contestazioni spinose fra contribuenti ed amministrazione fiscale. Né voglio accennare a pericoli di frodi; bensì alla quasi impossibilità di trovare criteri soddisfacenti ed abbastanza generali, i quali possano illuminare questa contestabilissima e tormentata materia degli ammortamenti e degli investimenti in conto capitale.

 

 

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