Opera Omnia Luigi Einaudi

La sospensione del diritto di sconto per i contratti sulle azioni di società

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 15/04/1924

La sospensione del diritto di sconto per i contratti sulle azioni di società

«Corriere della Sera», 15 aprile 1924

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.VII, Einaudi, Torino, 1963, pp. 677-678

 

 

 

Roma, 14 aprile, notte.

 

 

Oggi alle ore 11, sotto la presidenza del Presidente del consiglio, si sono riuniti a palazzo Chigi il ministro delle finanze on. De Stefani, il ministro dell’economia nazionale, on. Corbino, l’on. Jung, e il comm. Stringher, direttore generale della Banca d’Italia. È stato deciso di sospendere fino a nuova disposizione, per i contratti riguardanti le azioni di società anonime e società in accomandita per azioni e per gli enti di credito, il diritto di sconto consentito dall’art. 15 della legge 20 marzo 1913, n. 272. (Stefani).

 

 

Alla deliberazione che il governo ha ritenuto di poter prendere, sospendendo il diritto di sconto preveduto dall’articolo 15 della legge 20 marzo 1913, faccio seguire questo solo commento: che al decreto di sospensione segua la presentazione al parlamento d’un disegno di legge per l’abolizione del diritto medesimo. Ho esposto sopra le ragioni principali che sconsigliano la sua conservazione; ma forse la necessità in che ogni tanto si trovano i governi di sospenderne l’applicazione non è un’altra prova della sua irragionevolezza? I casi che si citano in sua lode sono dottrinari: potrebbe, si dice, servire a difendere i titoli di stato in caso di attacchi dei ribassisti. Ma lo stato si difende ottimamente in cento altri modi, di cui principalissima la buona amministrazione. Il diritto di sconto tradisce la sfiducia in se stessi, è indice di debolezza. Danneggia chi se ne serve assai più di quanto gli giovi, facendo credere al pubblico che egli sia ridotto all’ultima trincea di invocare l’inosservanza d’un fatto lecito, qual è l’impegno di consegna d’un titolo ad una certa data e non prima. Viceversa, i casi reali che si ricordano d’uso del diritto di sconto si riferiscono quasi sempre a qualche impresa mancina di speculatori che comprarono, lasciando credere di seguire la strada ordinaria della consegna contrattuale a fine mese, e poi improvvisamente chiedono la consegna a pronti. È un diritto; ma essendo raramente usato, tutti si fidano che non venga usato. Perciò è un diritto che sparge malo nome su chi ne fa uso. Forse che la via diritta non è quella di osservare le condizioni stipulate? Perché colui che ha comperato a fine mese deve avere la stranissima facoltà di esigere la consegna della cosa dovutagli in un momento diverso da quello da lui stipulato?

 

 

Se tutti si comportassero così, non è forse vero che il commercio e l’industria sarebbero impossibili? E non è dunque chiaro che il diritto di sconto è moralmente ed economicamente dannoso?

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